Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3236 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3236  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7262/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE in concordato preventivo, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
ROMA CAPITALE – RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio ROMA n. 7995/2018 depositata il 16/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE Capitale, in relazione al periodo d’imposta 2009, 2010 e 2011, ha notificato alla RAGIONE_SOCIALE avvisi di accertamento con cui ha
contestato alla Società una maggiore ICI, in ragione della diversa stima del valore delle aree.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto rituale istanza di accertamento con adesione, cui non seguiva la effettiva definizione. La contribuente ha formulato dunque distinte impugnazioni innanzi alla CTP.
Con sentenza n. 16496/2017, la Commissione Tributaria Provinciale, ha dichiarato , con riguardo al ricorso relativo all’anno di imposta 2011, la cessazione della materia del contendere (atteso il provvedimento di annullamento in autotutela intervenuto nelle more) e, con riguardo relativo agli avvisi di accertamento ICI 2009 e 2010, l’a ccoglimento parziale delle censure di difetto di motivazione e difetto di istruttoria, disponendo la rideterminazione dei valori imponibili individuati dagli avvisi di accertamento.
RAGIONE_SOCIALE Capitale ha proposto quindi atto di appello, eccependo l’illegittimità della pronuncia in merito alla valutazione delle aree, sottolineando che il procedimento di rettifica era stato correttamente avviato in base alle disposizioni di cui al comma 161 della L. n. 296/2016 e che per la determinazione del valore dell’area edificabile era stato adottato uno dei sistemi analitici maggiormente utilizzati per giungere ad una corretta valutazione, denominato ‘Metodo della Trasformazione’. La società contrib uente si è costituita in giudizio, contestando l’inammissibilità dell’atto di appello per mancanza di motivi specifici e proponeva appello incidentale, ritenendo errati i valori determinati dai Giudici di primo grado per le aree edificabili, anche in considerazione del parziale accoglimento per le sanzioni, ed eccependo altresì la carenza di motivazione degli avvisi.
 Con  sentenza  n.  7995/2018,  la  Commissione  Tributaria Regionale ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE Capitale e respin to l’appello incidentale .
5.1. In particolare, la CTR ha ritenuto:
-sanata la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, in quanto il contribuente, ha proposto ricorso, ed ha dimostrato di aver compreso il contenuto dell’atto e di potersi difendere, aggiungendo, peraltro, che ‘ non può essere dichiarata la nullità, per carenza di motivazione, di un avviso di rettifica che indichi il presupposto della maggiore imposta e renda la fonte informativa sottostante alla rettifica indicando, come nel caso, i criteri attraverso i quali è stato determinato il valo re dell’area’;
-corretta la qualificazione come aree edificabili dei terreni oggetto di accertamento, in base agli strumenti urbanistici vigenti;
-legittima la determinazione del valore venale in comune commercio delle  aree  edificabili,  effettuata  da  RAGIONE_SOCIALE  Capitale  sulla  base  dei parametri  fissati  dal  Consiglio  Comunale  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n. 446/976;
-corretto l’utilizzo del metodo della trasformazione per la stima del valore delle aree edificabili di INDIRIZZO e Cortina D’Ampezzo, in assenza di un mercato di beni analoghi nella zona di riferimento, la correttezza del quale ha ricevuto conforto dall’applicazione del criterio offerto dalle quotazioni OMI per i beni similari nel Comune di RAGIONE_SOCIALE; -legittimo il criterio di stima adottato per l’area di INDIRIZZO, basato sul valore di aree similari ricadenti nel medesimo intervento urbanistico.
5.2.  La  CTR  ha  quindi  riformato  integralmente  la  sentenza  di primo grado, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento emessi da RAGIONE_SOCIALE Capitale.
 Avverso  tale  sentenza,  la  società  contribuente  ha  proposto ricorso per Cassazione, affidato a n. 7 motivi.
La amministrazione si è costituita con controricorso.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
 Sono  state  depositate  memorie ex art.  380. bis .1  c.p.c.  da parte ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 In  via  preliminare  devono  essere  affrontate  le  questioni  di inammissibilità proposte dall’amministrazione, ed in particolare, nell’ordine :
l’ inammissibilità ex art. 360 bis , comma 1, n. 1 e 2, c.p.c.:  il ricorso sarebbe inammissibile perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e l’esame dei motivi di ricorso non offrirebbe elementi tali da giustificare un mutamento dell’orientamento della Corte;
l’ inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c: il ricorso non  rispetterebbe  il  requisito  di  “sommaria  esposizione  dei  fatti  di causa”  previsto  dall’art.  366  c.p.c.,  comma  1,  n.  3,  riproducendo pedissequamente atti e documenti del giudizio di merito;
l’ inammissibilità  per  violazione  dei  limiti del giudizio in Cassazione,  atteso  che  la  ricorrente,  pur  lamentando  violazioni  di legge,  starebbe  in  realtà  chiedendo  alla  Corte  di  Cassazione  di riesaminare questioni di fatto già analizzate dai giudici di merito.
1.1.  Le  dette  eccezioni  sono  infondate,  posto  che  il  ricorso  è adeguatamente formulato e le censure, riferite alle peculiarità del caso di specie, altrettanto adeguatamente incanalate nell’alveo dei motivi d’impugnazione previst i dall’art. 360 c.p.c.
 Con  il  primo  motivo  di  ricorso,  si  deduce  la  nullità  della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La società ricorrente  sostiene  che  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria Regionale  del  Lazio  sia illegittima  in  quanto  non  ha  dichiarato inammissibile  l’appello  proposto  da  RAGIONE_SOCIALE  Capitale  per  difetto  di specificità dei motivi di impugnazione in appello.
2.1.  Il  motivo,  che,  differentemente  da  quanto  eccepito  dalla Procura generale, non è privo di autosufficienza, in virtù dell’allegazione al ricorso di copia dell’atto di appello, è infondato.
2.2. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, nel processo tributario, l’onere d’impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato qualora, com’è avvenuto nella fattispecie, il dissenso investa la decisione nella sua interezza (Cass. 10/01/2024, n. 1030).
2.3. La doglianza va quindi respinta.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. ( ai sensi dell’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.). In particolare, si evidenzia la violazione del principio di non contestazione, atteso che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio avrebbe erroneamente ritenuto corretti i valori degli immobili oggetto della controversia, pur in presenza di prove e argomentazioni presentate dalla ricorrente e non contestate da RAGIONE_SOCIALE Capitale, né in primo, né in secondo grado. RAGIONE_SOCIALE Capitale, nel suo atto di appello, si sarebbe limitata a riproporre il contenuto degli avvisi di accertamento, senza confutare né le prove documentali presentate dalla contribuente (documenti da 7 a 16 allegati al ricorso di primo grado), né le risultanze dell’istruttoria condotta da ll’amministrazione (documento 4 allegato al ricorso di primo grado) durante la fase di accertamento con adesione.
3.1. La censura non può essere accolta, per un triplice ordine di motivi.  In  primo  luogo,  quanto  al  giudizio  di  primo  grado,  non  è predicabile la deduzione di non contestazione da parte di un soggetto che, come nel caso in esame, non si è costituito in primo grado (Cass. n. 16800/2018; Cass. n. 14372/23). In secondo luogo, nel processo
tributario non occorre contestazione ulteriore a quella dell’avviso di accertamento (Cass. n. 19806/2019): il principio di non contestazione opera sì anche nel processo tributario, ma deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati e consente all’Ente impositore di scegliere tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione (Cass. n. 7127/19). In terzo luogo, alla condotta tenuta dall’amministrazione per il tramite di RAGIONE_SOCIALE nel corso del procedimento di accertamento per adesione non si possono ascrivere gli effetti indicati in ricorso, rappresentando l’accertamento per adesione uno strumento in senso lato transattivo, avente anche la specifica finalità di ridurre il contenzioso ed i tempi dell’accertamento tributario (vedi Cass. n. 30584/24); il che vale a maggior ragione nel caso, come quello in esame, in cui questo strumento non ha sortito effetti.
3.2. La censura va dunque respinta.
Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La CTR Lazio, pur avendo riconosciuto la necessità di accertare il valore venale in comune commercio delle aree edificabili oggetto di contestazione, non avrebbe proceduto ad un’effettiva valutazione autonoma di tale valore, limitandosi ad affermare genericamente la correttezza dei criteri di stima utilizzati da RAGIONE_SOCIALE Capitale, senza effettuare un’analisi comparativa con altri metodi di stima e senza valutare la congruità del valore determinato dall’amministrazione comunale. Avrebbe invece dovuto valutare
autonomamente il valore venale degli immobili, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti.
4.1.  Contrariamente  a  quanto  afferma  parte  ricorrente,  la sentenza  affronta  la  questione  della  validità  dei  criteri  di  stima, argomentando sulla relativa validità e correttezza dei metodi di stima adottati.
4.2. È inoltre principio consolidato che, a fronte dell’apprezzamento di fatto contenuto in sentenza, il giudice non deve dar  conto  di  tutti  gli  elementi  che  esamina.  Da  un  lato,  dunque,  la censura non intacca la ratio decidendi (Cass. 26/02/2024, n. 5102), dall’altra è infondata, in quanto n on sussiste, per quanto appena detto, alcuna omissione di fatti decisivi.
La censura va quindi rigettata.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. , ai sensi dell’ art 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
Gli avvisi di accertamento sarebbero illegittimi perché la rettifica e  l’accertamento  del  maggior  valore  di  aree  edificatili  e  fabbricati sarebbe  avvenuto  sulla  base  delle  sole  stime  OMI  e  non  anche  su ulteriori elementi probatori.
5.1.  Non  può  non  rilevarsi,  come  evidenziato  anche  nella requisitoria della Procura Generale, che il valore OMI non ha costituito l’unico  parametro  considerato,  contrariamente  a  quanto  assume  il ricorrente, ma ha costituito un ulteriore parametro di conferma (come si legge nella motivazione della CTR, pag. 3).
5.2.  Diversamente  dalle  deduzioni di  parte  ricorrente,  non  c’è stata un ‘ erronea ripartizione dei carichi probatori, ma una valutazione delle prove offerte, e inoltre, come detto, non v’è piena congruità col contenuto della decisione impugnata, che non fa affatto leva soltanto sui valori OMI, come si prospetta in ricorso, ma sugli elementi tratti dall’applicazione del metodo analitico di trasformazione.
5.3. Tale metodo è stato già scrutinato da questa Corte, che lo ha ritenuto legittimo (Cass. n. 27057/2024).
5.4. La censura è dunque infondata e va respinta.
Con il quinto motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione dell ‘art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000 , ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
6.1. La censura affronta nella sostanza la medesima questione di cui al precedente motivo, sotto il diverso profilo della violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente.
6.2. Pur denunciando l’omessa motivazione, la doglianza si limita a contestare la valutazione effettuata dalla Commissione tributaria e non condivisa dall’Amministrazione finanziaria, richiedendo alla Corte di cassazione una nuova e diversa valutazione di merito, preclusa in questa  sede  ( ex  multis: Cass.  18/04/2024,  n.10510)  e  comunque confonde il piano dell’allegazione dei fatti, propria della motivazione, con quello della prova.
6.3. La censura è dunque inammissibile.
I motivi nn. 6 e 7 vanno trattati congiuntamente, in quanto connessi, e risultano fondati.
7.1. Con il sesto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la n ullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. ( ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). La CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla contestazione delle sanzioni amministrative irrogate da RAGIONE_SOCIALE Capitale negli avvisi di accertamento n. 662099441/2014 e n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO.
7.2. Con il motivo di ricorso n. 7, si deduce, infine, la violazione e/o  falsa  applicazione  degli  artt.  6,  comma  1  e  12  del  D.Lgs.  n. 472/1997 ( ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Contesta, in particolare,  il  ricorrente  che  la  CTR  abbia  applicato  una  sanzione amministrativa unica, partendo dalla sanzione base correlata all’anno della prima violazione.
7.3. In sostanza, con i motivi nn. 6 e 7 si lamenta un doppio vizio inerente  alle  questioni  correlate  alla  sanzione:  da  un  lato, l’omessa pronuncia sulla contestazione delle sanzioni amministrative irrogate da RAGIONE_SOCIALE Capitale negli avvisi di accertamento n. 662099441/2014 e n. 662109441/2014, e dall’altro l ‘ applicazione di una sanzione amministrativa unica partendo dalla sanzione base correlata all’anno della prima violazione.
7.4. Sul punto la gravata sentenza non ha offerto motivazione alcuna (né, come prospetta la Procura generale, si può ricavare dal mero  dato  del  rigetto  complessivo  dell’appello  incidentale  il  rigetto implicito delle specifiche contestazioni riguardanti le sanzioni), sicché deve  ritenersi  che  le  censure  formulate  siano  fondate  e  meritino accoglimento.
All’accoglimento dei motivi nn. 6 e 7, ritenuto inammissibile il quinto  e  rigettati  gli  altri,  consegue  che  il  ricorso  va  accolto  e  la sentenza impugnata va cassata in relazione ai profili accolti, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto e il settimo motivo di ricorso, rigetta il primo,  il  secondo,  il  terzo  e  il  quarto,  dichiara  inammissibile  il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in  diversa  composizione,  anche  per  le  spese  del  giudizio  di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 24/01/2025.