Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27067 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.r 11375-2023 R.G proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore
e
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso lo RAGIONE_SOCIALE,
-intimato-
rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale estesa in calce al controricorso
-ricorrente incidentale-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso la sentenza n. 7566/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della CAMPANIA, depositata il 28/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/9/2024 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva parzialmente accolto gli appelli, riuniti, proposti dal Comune di Salerno avverso le sentenze n. 343/2021 e 344/2021 emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno in accoglimento dei ricorsi proposti da NOME COGNOME avverso avvisi di accertamento IMU 2014 -2015, illustrato da ultimo con memoria difensiva;
il Comune è rimasto intimato;
con successivo ricorso il Comune di Salerno propone ricorso, affidato a due motivi, avverso la medesima sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania dianzi indicata;
il contribuente è rimasto intimato
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo di ricorso principale il contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 13, comma 2, D.L. n.201 del 2011, nonché dell’ art.9, comma 1, D.Lgs. n.23 del 2011, cui fa rinvio l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, lamentando che avendo ad oggetto l’avviso di accertamento impugnato un’area agricola di cui il contribuente è comproprietario, che
doveva essere acquisita -gratuitamente -dal Comune di Salerno, a fronte del riconoscimento di diritti edificatori su altre aree di terzi, non ancora individuate, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbe erroneamente omesso di escludere «la natura reale del diritto correlato al bene oggetto di tassazione …(senza) … rileva(re)… la nullità dell’avviso di accertamento per difetto del presupposto impositivo»;
1.2. con il secondo motivo il contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza, in violazione de ll’art. 1 e dell’art. 36 del D.Lgs 546/1992 in combinato disposto con l’art.132 n.4 cod. proc. civ., e dell’art. 118 disp att. cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione alla «preliminare … questione, oggetto di contraddittorio tra le parti, relativa all’accertamento della natura dei diritti edificatori oggetto di imposizione fiscale, per stabilire se rientranti in un programma di perequazione urbanistica o di compensazione urbanistica e, in tale ultimo caso, insuscettibili di prelievo fiscale»;
1.3. con il terzo motivo il contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza, con violazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del D.Lgs 546/ 1992 in combinato disposto con l’art.132 n.4 c.p.c, e dell’art. 118 disp att. c.p.c., «per motivazione apparente e contraddittoria, in quanto i Giudici di secondo grado, pur avendo riscontrato, sulla base delle incontestate perizie di parte allegate dal …(contribuente)…, la sussistenza di una sensibile riduzione del valore di mercato delle aree solo potenzialmente edificabili, riformavano la sentenza di primo grado che, invece, aveva dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento e rideterminavano il valore venale delle aree, che veniva stabilito … in €.50,00 per mq. senza procedere ad alcuna verifica di tipo tecnico e senza indicare le ragioni e le fonti di prova sulla base delle quali erano giunti a tale valutazione … (limitandosi)… a generiche ed inammissibili ragioni ‘equitative’ e quindi a criteri … forfettari e come tali certamente inidonei a fondare la decisione e comunque a far comprendere alle parti il ragionamento seguito dal Giudice al fine di giungere alla decisione»;
1.4. con il quarto motivo il contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 504/1992, per avere «i Giudici di secondo grado … omesso di valutare l’incidenza dei vincoli riscontrati ed accertati, ai fini della determinazione del valore commerciale delle aree oggetto di contestazione, incorrendo nella violazione dei parametri di riferimento previsti dall’art. 5, comma 5, del d. lg s. n. 546/1992, per la determinazione del va lore venale dell’area oggetto di accertamento, ai fini della determinazione dell’imposta »;
1.5. con il primo motivo di ricorso incidentale il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione «del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, e dell’art. 115 c.p.c.» e lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nonostante l’ampia produzione documentale dell’appellante, sia pervenuta ad una « stima del valore sostanzialmente ‘equitativa’ non ancorata a parametri legali, limitandosi ad effettuare …(una)… deduzione ‘ad una media ponderata di riduzione del valore di mercato delle aree potenzialmente edificabili’ e riconducendo la valutazione ‘nell’ambito equitativamente stimato di E. 50,00/mq., valore intermedio determinato dalle contrapposte esigenze dettate da disposizioni regolamentari ed interessi di parte … con conseguente riduzione dell’imposta…’ ma senza … chiarire perché abbia ritenuto di discostarsi dai criteri legali di valutazione e come il valore … indicato sia stato concretamente determinato»;
1.6. con il secondo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione «della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, e del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente omesso di tener conto, ai fini IMU, dell’edificabilità in astratto del suolo, ovvero della sua potenzialità edificatoria, anche non immediatamente attuabile, purché il suolo sia incluso in un PRG anche solo adottato, e del «’principio della perequazione urbanistica’ per effetto del quale tutti i suoli compresi in un Comparto (indipendentemente dalla loro formale destinazione) generano
sempre diritti edificatori, esercitabili anche in zone diverse del territorio rispetto all’area oggetto dell’accertamento»;
2.1. preliminarmente va evidenziato che il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, ma quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi, e detto termine decorre dall’ultima notificazione dell’impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l’impugnazione incidentale (cfr. Cass. n. 27680 del 2021; Cass. n. 11602 del 2002);
2.2. nel caso in esame, quindi, il ricorso del Comune, da qualificare come incidentale, notificato a NOME COGNOME in data 29/5/2023, successivamente alla notifica del ricorso effettuata da quest’ultimo nei confronti del Comune il 25/5/2023, deve ritenersi ammissibile in quanto tempestivamente notificato;
2.3. occorre inoltre evidenziare che ai sensi dell’art. 371, comma 4, cod. proc. civ., per resistere al ricorso incidentale il ricorrente principale (salvo che non intenda difendersi solo in sede di discussione orale) può proporre controricorso tempestivamente notificato, ma non può produrre prima dell’udienza una semplice memoria, della quale, quindi, non va tenuto conto (cfr. Cass. n. 1542 del 25/01/2021);
2.4. ne consegue che NOME COGNOME, ricorrente principale, non poteva con memoria replicare al ricorso incidentale del Comune, non avendo in relazione a quest ‘ultimo notificato controricorso, cosicché la memoria depositata dal ricorrente principale è inammissibile nella parte in cui fa riferimento ai motivi del ricorso incidentale;
3.1. poste tali premesse, deve rilevarsi che le circostanze sopravvenute, allegate nella memoria del ricorrente principale, non assumono rilevanza nel presente giudizio;
3 .2. in primo luogo, l’ordinanza di questa Corte n. 2097 del 2024 è stata adottata in un giudizio nei confronti di altro contribuente e dagli atti prodotti non è possibile individuare i terreni a cui si riferisce e verificarne l’eventuale coincidenza con qu elli oggetto del presente giudizio, trattandosi, peraltro, di un provvedimento con cui è stata cassata una sentenza di appello, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, sicché occorre attendere la decisione di merito all’esito del g iudizio di rinvio per verificare l’effettiva portata del giudicato;
3.3. con riguardo, poi, alle varianti urbanistiche intervenute, va ribadito che esse rilevano per le future annualità di imposta e non per quelle anteriori, oggetto del presente giudizio, essendo stato già precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte che l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell’art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Cass., Sez. U., n. 25506 del 2006);
4.1. a seguire, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, vanno disattesi;
4.2. la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non
procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 16736/2007);
4.3. ciò non ricorre nel caso in esame, laddove i giudici d’appello hanno affermato , con idonea motivazione, la legittimità dell’avviso di accertamento, ritenendo congruo il valore venale dei beni tassati, rilevando che « l’assetto urbanistico di potenziale seppur limitata potenzialità edificatoria esistente nelle annualità 2014 e 2015 oggetto di causa incideva sul valore venale dell’epoca » , rientrando la fattispecie nell’ipotesi di perequazione urbanistica (con conseguente infondatezza anche della censura relativa all’omessa pronuncia sul punto) , ritenendo, infine, opportuna, anche «a fronte di una perizia di parte che ha prospettato una sensibile riduzione del valore di mercato delle aree solo potenzialmente edificabili», procedere ad una «media ponderata di riduzione del valore di mercato delle aree potenzialmente edificabili, da rico ndursi nell’ambito equitativamente stimato di E. 50,00/mq., valore intermedio determinato dalle contrapposte esigenze dettate da disposizioni regolamentari ed interessi di parte … con conseguente riduzione dell’imposta»;
4.4. si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione, ed i profili di apoditticità e contraddittorietà della motivazione, censurati col motivo in esame, dunque, quand’anche sussistenti, non vizierebbero tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui all’art. 36 d.lgs. 546/1992 (cfr. Cass. n. 5315/2015);
5.1. il primo motivo di ricorso principale ed il secondo motivo di ricorso incidentale vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi;
5.2. in diritto va premesso, come già affermato da questa Corte in tema di ICI (ma sulla base di principi applicabili anche all’IMU), che l’assoggettabilità a tale imposta di un’area, individuata in un programma di compensazione urbanistica come destinataria del trasferimento di un diritto edificatorio, si determina solamente a seguito del perfezionamento della procedura disposta per l’accordo di programma, ove prevista, con la
conseguente approvazione dei piani urbanistici e delle relative varianti ai PRG, attraverso l’individuazione esatta delle volumetrie concordate in compensazione e l’identificazione precisa delle aree per il tramite degli identificativi catastali (cfr. Cass. n. 1038 del 16/01/2023; Cass. n. 37934 del 02/12/2021; Cass. SU. n. 23902 del 29/10/2020);
5.3. è stato poi precisato che, posta la rilevanza della mera potenzialità edificatoria, è soggetto a imposta il terreno inserito nell’ambito della perequazione urbanistica, atteso che, per effetto di essa, viene direttamente attribuito ai suoli ricompresi nel comparto o, comunque, nell’area interessata dal piano di intervento, un indice perequativo costante di edificabilità, che diviene una qualità intrinseca del terreno; diversamente, non è soggetto a imposta il terreno inserito nell’ambito della compensazione urbanistica, atteso che, per effetto di essa, viene attribuito al privato un indice di capacità edificatoria fruibile su un’altra area, che può essere individuata anche successivamente, a fronte della cessione dell’area oggetto di trasformazione urbanistica, ovvero dell’imposizione su di essa di un vincolo di inedificabilità assoluta o preordinato all’esproprio, con la conseguenza che, in tale caso il diritto edificatorio non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso (cfr. Cass. n. 26895 del 05/10/2021);
5.4. invero, la perequazione urbanistica ha finalità equitativoredistributive, in quanto ripartisce la capacità volumetrica su vari terreni, con possibilità di suo «atterraggio» su altro terreno, diverso da quello di «decollo», mentre la compensazione urbanistica ha finalità compensativoindennitaria e trae origine dalla perdita di edificabilità dell’area di decollo, su cui viene apposto dall’Amministrazione un vincolo di inedificabilità o di esproprio, con conseguente apertura di un procedimento amministrativo, che individua l’area di «atterraggio», ove esercitare la capacità edificatoria da parte del titolare del fondo di decollo, e la fase intermedia, cd. del «volo», vede il diritto edificatorio circolare separatamente dal fondo che l’ha originato ;
5.5. nel caso in esame, dalla sentenza impugnata emerge che con riguardo al l’area , oggetto di tassazione nelle annualità 2014 e 2015, per
cui è causa, l’assetto urbanistico di potenziale prevedeva una «seppur limitata potenzialità edificatoria», con conseguente incidenza «sul valore venale dell’epoca »;
5.6. ciò posto, è dato dunque rilevare che nella fattispecie in esame si versa in un’ipotesi di perequazione e non di compensazione urbanistica, in quanto non vi è un ‘area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta;
5.7. l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale ad una «seppur limitata potenzialità edificatoria» incide senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l’originaria natura edificabile» (cfr. n. 23814/2016; conforme Cass. nn. 9529/2023, 5604/2022, 653/2022, 17764/2018);
5.8. ne discende che la presenza dei suddetti vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile (cfr. Cass. nn. 24308/2016, 5161/2014, 9778/2010, 9510/2008);
5.9. va pertanto esente da censure la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha correttamente affermato che la presenza di vincoli di inedificabilità non impediva di considerare la vocazione edificatoria di aree come quelle in oggetto, incidendo solo sul loro valore venale;
5.10. va quindi respinto il primo motivo di ricorso principale ed accolto il secondo motivo di ricorso incidentale;
6.1. il quarto motivo di ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale, da esaminare parimenti congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono fondati;
6.2. con riguardo alla stima del valore dei terreni la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha affermato quanto segue: « … non risulta che la parte pubblica abbia documentato l’esercizio, da parte del contribuente proprietario di diritti edificatori propri in altre zone del territorio comunale e del pari l’ente comunale non ha documentato la rimozione dei limiti nella zona interessata dal prelievo impositivo IMU con la conseguenza che, a fronte di una perizia di parte che ha prospettato una sensibile riduzione del valore di mercato delle aree solo potenzialmente edificabili, ‘non può che dedursi una media ponderata di riduzione del valore di mercato delle aree potenzialmente edificabili, a ricondursi nell’ambito equitativamente stimato di E. 50,00/mq., valore intermedio determinato dalle contrapposte esigenze dettate da disposizioni regolamentari ed interessi di parte, come sopra rappresentati, con conseguente riduzione dell’imposta’ »; i Giudici di appello hanno poi aggiunto quanto segue:« … appare pertanto corretta una soluzione omogenea di accoglimento degli appelli, con rideterminazione, in parziale riforma della gravata sentenza, del dovuto in riferimento ad un valore di € 50,00 al mq. al posto di quello più alto (€ 94,92) sul quale è stata calcolata la pretesa imposizione (del resto, la ridotta appetibilità dei suoli nelle annualità in esame è confortata ‘ex post’ anche dalla mancata edificazione e dalla mancata cessione di diritti edificatori)»;
6.3. ciò posto, in tema di IMU, al pari dell’ICI , ai fini della determinazione del valore imponibile, il giudice di merito, investito della questione, non può esimersi dal verificare che la misura del valore venale in comune commercio, attribuito ad un’area fabbricabile, sia ricavata in base ai parametri vincolanti tassativamente previsti dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, tenuto conto dell’anno di imposizione (cfr. Cass. n. 9529 del 2023; Cass. n. 11445 del 2018);
6.4. tali criteri, normativamente determinati, debbono considerarsi tassativi spettando al Giudice del merito di formulare una valutazione di merito che, nella misura in cui risulti congruamente motivata e rispettosa dei parametri normativi, è incensurabile in questa sede;
6.5. la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non si è dunque attenuta ai principi dianzi illustrati, in quanto la sentenza impugnata è mancante di qualsiasi riferimento ai parametri vincolanti e tassativi indicati dall’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, non essendo dato neppure desumere gli elementi sui quali la relativa stima di parte (menzionata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in relazione alla quantificazione del valore venale del terreno) è stata fondata;
alla luce di quanto sopra esposto, vanno accolti il quarto motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale nei limiti di cui alla motivazione che precede, respinti i rimanenti motivi di ricorso principale, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà a decidere la controversia facendo applicazione dei principi di diritto sopra esposti oltre che a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale, respinti i rimanenti motivi del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da