Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22804 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22804 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29579/2017 R.G., proposto
DA
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Roma, in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 15 dicembre 2016, n. 8532/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO.
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO STIMA COMPARATIVA VALORI OMI
Rep.
RILEVATO CHE:
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 15 dicembre 2016, n. 8532/08/2016, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica di valore e liquidazione RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, sul valore accertato per un totale di € 371.250,00, a fronte del prezzo dichiarato per un totale di € 252.000,00, in relazione alla compravendita di due capannanoni industriali in Roma alla INDIRIZZO, con rogito notarile del 10 novembre 2021, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 16 ottobre 2015, n. 23973/60/2015, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva dichiarato l’inammissibilità de l ricorso originario per omessa notifica alla controparte – sul presupposto che il riferimento dell ‘amministrazione finanziaria ai valori ‘ OMI ‘ (in base al recepimento fattone nell’allegata relazione dell’U.T.E.) per la stima degli immobili compravenduti fosse sufficiente a motivare la rettifica del prezzo e che la presunzione derivante da tale riferimento non fosse stata superata da elementi offerti a contrario dalla contribuente;
l ‘RAGIONE_SOCIALE si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’ eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a due motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod.
proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente o apparente;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2797 cod. civ., 51 e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, in spregio alle regole di ripartizione dell’onere probatorio, che il riferimento ai valori ‘ OMI ‘ -per come recepiti d all’allegata stima dell’U.T.E. – fosse sufficiente a giustificare la rettifica del prezzo convenuto per i capannoni compravenduti, nonostante il carattere meramente presuntivo dei dati rilevati;
il primo motivo è infondato;
2.1 come è noto, l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione; (…) »;
2.2 per costante giurisprudenza di questa Corte, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446);
2.3 peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446);
2.4 nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un ‘adeguata ed articolata illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese al rigetto del gravame con riguardo alla sufficienza dei valori ‘ OMI ‘ -per come recepiti da ll’allegata stima dell’U.T.E. – a giustificare la rettifica del prezzo degli immobili compravenduti;
2.5 invero, secondo il giudice di appello: « l’ufficio ha fatto riferimento alla stima dell’RAGIONE_SOCIALE fondata sui dati statistici dell’OMI per procedere alla rivalutazione secondo il parametro statistico della rivalutazione immobiliare, allegata alla rettifica, realizzando , in tal modo, una valida motivazione per relationem»; inoltre, « l’ufficio ha esplicitato nel dettaglio gli elementi della stima, come offerti dall’OMI e sui quali il contribuente, pur contestandone i criteri astratti di applicazione, non ha offerto un a risposta adeguata idonea a vincere la presunzione dei dati dell’RAGIONE_SOCIALE. Invero non ha
presentato una relazione tecnica e non ha indicato alcun elemento di stima diverso da quelli indicati dall’OMI (,) ma si limita a riferire solo sulla mancata mediazione e non (ha) invece indicato valori contrastanti ed atti a demolire la ricostruzione operata dall’Ufficio »; per cui: « Va ribadito che l’ufficio nella rideterminazione del valore ha tenuto conto di tutte le circostanze offerte dall’OMI, ma della circostanza che l’Ute ha tenuto conto anche dell’ubicazione del bene, al valore venale e ai prezzi di mercato riferiti al momento del trasferimento. Orbene i criteri fissati dall’OMI (…) hanno natura di meri atti ricognitivi del valore di mercato, alla pari dei listini RAGIONE_SOCIALE agenzie immobiliari e degli studi di settore (…) e come tali ammettono la prova contraria del contribuente e, nel caso de quo, la efficacia sintomatica dei dati dell’OMI non può ritenersi superata dalla prova documentale offerta dal contribuente, data la sua inadeguatezza ed incompletezza. In conclusione, l’avviso di rettifica e liquidazione è legittimo e fondato è il valore assegnato al bene compravenduto secondo il parametro di valutazione prescelto sulla base dei valori dell ‘OMI e di coefficienti di merito relativi alle caratteristiche che influenzano il valore dell’immobile, integrati da altre informazioni offerte dall’Ufficio e dal punto di vista dell’ubicazione è utilizzabile a scopi diversi »;
il secondo motivo è, invece, fondato;
3.1 con indirizzo condiviso (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 settembre 2018, n. 21813; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, n. 24550; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2021, nn. 33758 e 33759; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2022, n. 1002), questa Corte ha precisato che, in tema di accertamento dei redditi di impresa, in seguito alla sostituzione dell’art. 39 del d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 600, ad opera dell’art. 24, comma 5, della
legge 7 luglio 2009, n. 88, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dall’art. 35, comma 3, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta « anche sulla base di presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti »), l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni ‘ OMI ‘ , ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2017, n. 9474; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34709; Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2021, n. 30042; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40718; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2022, n. 1002); il principio è pedissequamente applicabile anche all’imposta di registro, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea (Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020, n. 7655; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, n. 4320; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, n. 5159);
3.2 le quotazioni ‘ OMI ‘ , risultanti dal sito web dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non costituiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte di registro, ipotecaria e catastale, essendo idonee a condurre ad indicazioni di valore
di larga massima (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 21 dicembre 2015, n. 25707; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2016, n. 19466; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9479; Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2021, n. 22552; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21054); il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori ‘ OMI ‘ , per aree edificabili del medesimo Comune, non è quindi idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell’immobile, tenuto conto che il valore RAGIONE_SOCIALE stesso può variare in funzione di molteplici parametri, quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato RAGIONE_SOCIALE opere di urbanizzazione (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2017, n. 9474; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21054; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30890); ne consegue che un avviso di liquidazione fondato esclusivamente sui valori ‘ OMI ‘ non può ritenersi fondato sotto il profilo motivazionale e, in difetto di ulteriori elementi forniti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non può indicare congruamente il valore venale in comune commercio del bene (Cass., Sez. 5^, 7 settembre 2018, n. 21813; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, n. 24550; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28573; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28573; Cass., Sez. 5^, 19 maggio 2021, n. 13579; Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2021, n. 22552; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11476; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n. 17566; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2022, n. 24447; Cass., Sez. 5^, 26 aprile 2023, n. 11031), onde non incorrere nel divieto di praesumptio de presumpto , trattandosi di elemento privo, di per sé solo, dei requisiti di precisione e gravità (Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, n. 24550; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16957; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2022, n. 24447);
3.3 tale interpretazione è stata puntualmente recepita dalla circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE il 28 aprile 2016, n. 16/E, secondo la quale (§ 1) « le quotazioni OMI – pur costituendo un punto di riferimento importante perché derivanti da puntuali analisi del mercato immobiliare -rappresentano solo il dato iniziale ai fini dell’individuazione del valore venale in comune commercio, per cui dovranno essere necessariamente integrate anche dagli ulteriori elementi in possesso dell’ufficio o acquisiti tramite l’attività istruttoria. Infatti, per l’individuazione del valore venale occorre fare sempre riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 51 del TUR, ossia ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato per gli investimenti immobiliari alla detta data e nella stessa località, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base dei dati eventualmente forniti dai Comuni »; 3.4 ne discende che la sentenza impugnata si è discostata da tali principi, avendo dichiarato la legittimità dell’avviso di rettifica e liquidazione sulla base del mero recepimento dei valori ‘ OMI ‘ nell’allegata relazione di stima degli immobili compravenduti, senza dar conto dei riscontri desunti aliunde alla congruenza di tale valutazione, dei quali essa si limita a fare vaga e generica menzione con l’ apodittica affermazione che: « l’UTE ha tenuto conto anche dell’ubicazione del bene, al valore venale e ai prezzi di mercato riferiti al momento del trasferimento »; e che: « l’avviso di rettifica e liquidazione è legittimo e fondato è il valore assegnato al bene compravenduto secondo il parametro di valutazione prescelto
sulla base dei valori OMI e di coefficienti di merito relativi alle caratteristiche che influenzano il valore dell’immobile, integrati da altre informazioni offerte dall’Ufficio e dal punto di vista dell’ubicazione è utilizzabile a scopi diversi »;
4. in conclusione, valutandosi la fondatezza del secondo motivo e l’infondatezza del primo motivo, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130) che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti e con riferimento agli specifici contenuti della relazione di stima degli immobili compravenduti, ed ai riscontri della congruenza di tale valutazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 giugno