Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19501 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 19501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
Oggetto:
Ici
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13615/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso l’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO pec: EMAIL
– ricorrente
–
contro
Comune di Terni, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: EMAIL
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria , n. 574/01/16 depositata il 21 novembre 2016. udito il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso due avvisi di accertamento (nn. 081618, 081620) emessi per infedele dichiarazione ai fini Ici per l’anno 2008 dal comune di Terni ( d’ora in poi odierno controricorrente) nei confronti rispettivamente di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, coniugi proprietari nella misura del 50% (d’ora in poi ricorrenti) di un terreno edificabile distinto in catasto al foglio 45, particella 757.
La CTP ha rigettato i ricorsi, dopo averli riuniti.
La CTR ha confermato la pronuncia di primo sulla base delle ragioni di seguito esposte:
con riferimento alla eccepita insussistenza del presupposto impositivo, si osserva che il mancato rispetto da parte dei confinanti delle distanze di legge ha natura di illecito esclusivamente civile e la limitazione dell’edificabilità che ne deriva può essere superata con le ordinarie azioni giudiziarie a tutela della proprietà oltre che in via transattiva, come poi avvenuto nella fattispecie; la potenzialità edificatoria rimane, invece, invariata sotto il profilo amministrativo e rimane invariato il valore di mercato del terreno;
sulla doglianza circa l’errata individuazione del valore venale in comune commercio del terreno per cui è causa, risulta, invece, congrua e adeguatamente sostenuta la
determinazione effettuata dall’ente impositore sulla base degli atti di compravendita di terreni aventi analoghe caratteristiche e ricadenti in aree con destinazione ad espansione con piano attuativo approvato; ai fini di una più ampia indagine, sono stati presi in considerazione anche atti di compravendita relativi ad aree a destinazione residenziale a completamento in cui è ammesso, come nella fattispecie, l’intervento edilizio diretto e si è tenuto conto delle caratteristiche intrinseche dell’area per cui è causa (giacitura, ubicazione, urbanizzazione); gli atti indicati dal contribuente, invece, non sono significativi e utilizzabili, in quanto, uno, riferito a un terreno con volumetria realizzabile superiore a quella del terreno per cui e causa e, l’altro, in quanto relativo a terreno non residenziale;
con riferimento alla doglianza relativa al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, l’allegazione degli atti di compravendita comparativi non era necessaria, sia perché sono riportati nell’atto tutti i dati identificativi, sia perché, comunque, trattasi di atti pubblici; la motivazione, in ogni caso è esauriente e idonea a far conoscere le ragioni della pretesa impositiva e a consentire un’adeguata difesa;
deve essere respinta la doglianza circa la violazione del legittimo affidamento, in quanto l’art. 10 della l. n. 212 del 2000 può essere invocato quando il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi omissioni o errori
dell’amministrazione stessa; la mancata contestazione da parte del comune della dichiarazione Ici per anni precedenti non configura, né un errore, né un’omissione dell’amministrazione, ma è solo conseguenza di diverse valutazioni in riferimento a diversi periodi di imposta;
relativamente alla censura in base alla quale il comune non avrebbe rispettato il termine di 15 giorni previsto dal regolamento comunale per invitare il contribuente al contraddittorio in risposta all’istanza di accertamento con adesione, si osserva che il termine non è perentorio e, comunque, il contraddittorio è stato instaurato e coltivato come documentato dal comune.
I ricorrenti propongono ricorso fondato su cinque motivi e depositano memoria, il controricorrente si costituisce con controricorso.
All’odierna udienza i l P.G. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 3 e 53 Cost. Contestano l’attribuzione del valore venale effettuata dall’ente impositore e ritenuto congruo dalla sentenza impugnata, in quanto determinato senza alcun riferimento ai valori medi di mercato, ma utilizzando solo alcuni prezzi praticati in atti di compravendita di terreni ubicati in una diversa zona più centrale e di maggior pregio. Eccepiscono, poi, un giudicato con riferimento ad una pronuncia intercorsa tra diverse parti ed avente ad oggetto una diversa imposta.
1.1. Il ricorso non può trovare accoglimento. Va premesso che l’impugnazione in esame si caratterizza per la lunga e diffusa
riedizione di questioni di merito, impropriamente utilizzando il ricorso per cassazione per rinnovare le critiche ad una non condivisa statuizione di rigetto nel merito, soprapponendo all’interno dei motivi censure di natura diversa, sempre dirette a sollecitare la Corte in inammissibili rivalutazioni di natura fattuale. Le doglianze, per altro verso, risultano infondate nel merito.
1.2. Il primo motivo è, oltre che in part inammissibile, anche infondato. La doglianza è articolata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ma in realtà consiste in una istanza di revisione della ricostruzione probatoria, laddove richiede una maggiore ponderazione degli elementi istruttori, preclusa in sede di legittimità.
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 34476/2019, Rv. 656492 -03, Sez. 1, n. 5987/2021, Rv. 660761 – 02). Nel caso in esame i rilievi e le censure relative alla motivazione illogica ruotano sulla mancata considerazione di elementi fattuali, quali le violazioni del Piano Attuativo, costituenti abusi edilizi, che avrebbero variato di fatto la potenzialità edificatoria.
La seconda parte della censura incentrata sull’errata individuazione del valore venale in comune commercio effettuata negli avvisi di accertamento è infondata.
L’art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, prevede che, ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere
tassativamente ricavata dai parametri vincolanti che, per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
La sentenza impugnata con un ragionamento coerente e in linea con il dettato legislativo sopra richiamato ha stimato che la valutazione operata dal controricorrente risulta congrua e adeguatamente sostenuta sulla base di atti comparativi di compravendita di terreni aventi analoghe caratteristiche ricadenti in zona con la medesima destinazione urbanistica con destinazione ad espansione con piano attuativo approvato. A conforto di tale soluzione ha affermato che, ai fini di una più ampia indagine, sono stati presi in considerazione anche atti di compravendita relativi ad aree a destinazione residenziale a completamento in cui è ammesso, come nella fattispecie, l’intervento edilizio diretto e si è tenuto conto delle caratteristiche intrinseche dell’area per cui è causa (giacitura, ubicazione, urbanizzazione).
La sentenza ha anche dato conto delle ragioni per cui non ha ritenuto meritevole di accoglimento la prospettazione dei ricorrenti evidenziando che gli atti dagli stessi indicati, invece, non sono significativi e utilizzabili, in quanto, uno, riferito a un terreno con volumetria realizzabile superiore a quella del terreno per cui e causa e, l’altro, in quanto relativo a terreno non residenziale.
Non si ritiene, dunque, che il provvedimento impugnato sia incorso in violazione di legge, avendo il giudice del merito
effettuato una scelta, poi, chiaramente motivata, circa gli atti istruttori su cui ha fondato il proprio convincimento.
Giova, in ogni caso, ricordare che in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. Sez. 3, n. 37382/2022, Rv. 666679 -05).
La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. 23286 del 2005, Rv. 585444 -01, Sez. L, n. 11660/2006, Rv. 589044 – 01, Sez. L, n. 11670/2006, Rv. 589071 -01, Sez. 6 – 5, n. 1414 del 2015, Rv. 634358 – 01).
Va ricordato, infine, che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua
decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati (cfr., tra le tante , (Cass., Sez. 2 – , n. 12652/2020, Rv. 658279 – 01; Sez. 1, n. 19011/2017, Rv. 645841 -01, Sez. 6 – 5, n. 29404/2017, Rv. 646976 -01, Sez. 1, n. 10937/2016, Rv. 639853 – 01; Sez. 1, n. 16056/2016, Rv. 641328 -01; nello stesso senso da ultimo, Cass., Sez. 5, 19 maggio 2024, n. 12732).
1.3. Deve essere disattesa, infine, l’eccezione di giudicato che i ricorrenti invocano con riferimento ad una pronuncia intercorsa tra diverse parti ed avente ad oggetto una diversa imposta.
Si ricorda che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass., Sez. 5, n. 6953 del 08/04/2015, Rv. 635195 – 01), Sez. 5, n. 38950 del 07/12/2021 (Rv. 663418 01).
Nel caso in esame i ricorrenti hanno invocato un precedente reso riguardante il riconoscimento di agevolazioni in materia di imposta di registro. Si tratta, quindi, di accertamento effettuato con riguardo ad un diverso tributo, peraltro, come evidenziato correttamente dalla sentenza impugnata reso tra diverse parti. L’art. 2909, cod. civ, Cosa giudicata, dispone , infatti, che:
«L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».
Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione de ll’ art. 112 cod. proc. Si dolgono dell’omessa pronuncia circa un fatto decisivo, riguardante la validità del ravvedimento operoso prodotto avendo ignorato i versamenti effettuati, come documentato, sia in primo, sia in secondo grado per l’anno 2008 . In particolare, il COGNOME avrebbe versato complessivamente € 431,00 e non soli € 128,00; la COGNOME avrebbe versato complessivamente € 236 e non soli 128,00 . La contestazione riguarda il fatto che la sentenza impugnata non ha dato atto che, oltre alle somme riconosciute in detrazione, i ricorrenti avevano provveduto in ravvedimento al versamento, sempre per l’anno 2008 di € 303,00 il COGNOME e di € 108,00 la sig. COGNOME per il terreno oggetto del presente giudizio (foglio 45, particella 757) e di un altro terreno, oggetto di separato giudizio (foglio 45 particella 1099).
Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata non si è pronunciata sulla questione se attribuire i maggiori pagamenti all’area oggetto del presente giudizio oppure se considerare perfezionato il ravvedimento operoso del 17/06/2009 per l’ulteriore area edificabile di proprietà di cui al foglio 45 particella 1099.
2.2. Il motivo è inammissibile.
Con riferimento alle somme versate dai ricorrenti, si osserva che nel ricorso si fa riferimento solamente al l’ atto impositivo da cui risulta la diversa imputazione, il quale risulta prodotto, però, solo in secondo grado, e a quella prodotta in questo giudizio. Non hanno, pertanto, dimostrato di avere fornito adeguata
allegazione e prova di quanto sostenuto a tale proposto sin dall’introduzione del giudizio .
Si osserva, inoltre, che non è possibile neanche confrontare tale atto con il documento riguardante il versamento in ravvedimento operoso, in quanto non si sa neanche se quest’ultimo sia stato mai depositato in giudizio.
Per altro verso, non avendone trattato specificamente la sentenza impugnata, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare in quali atti nel corso del giudizio hanno sollevato tale doglianza, la quale, pertanto, è inammissibile, così come svolta in questa sede.
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art 2697 cod. civ. e dell’art. 1, comma 162, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 16 del d.P .R., n. 472 del 1997, dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, per un’errata applicazione delle norme che regolano la motivazione degli atti, l’onere della prova e la valutazione dei mezzi istruttori; nello stesso motivo si denuncia, inoltre, l’omessa pronuncia in merito a un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di appello completamente ignorato la doglianza circa la mancata indicazione negli avvisi della modalità di determinazione del valore venale €/mc e le motivazioni sottese al differente valore applicato nel 2007 rispetto a quello del 2008, attesa l’invarianza degli elementi considerati dall’ente nella stima del valore venale.
3.1. Il motivo è infondato. Non può, essere accolta la censura, contenuta nel terzo motivo, di violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697
cod. civ., integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, ipotesi che non ricorre nella presente fattispecie (Cass., Sez. 3, n. 15107/2013, Rv. 626907 -01, Sez. 3, n. 13395/2018, Rv. 649038 -01, Sez. 6 – 3, n. 18092/2020, Rv. 658840 – 01).
Nel caso in esame la censura, invece, del ricorrente cade sulla valutazione che i giudici del merito hanno effettuato sulle prove addotte dalle parti e, pertanto, non può trovare accoglimento.
La Commissione tributaria regionale non ha sovvertito il criterio di riparto dell’onere probatorio, avendo, piuttosto, ritenuto congruo il valore venale attribuito al bene dal Comune, siccome reputato giustificato, in base al criterio comparativo, dal corrispondente valore di terreni aventi analoghe caratteristiche risultanti dagli atti comparativamente esaminati. Deve, quindi, in tal modo ritenersi assolto da parte del Giudice di secondo grado, nel rispetto della regola imposta dall’art. 2697 cod. civ., il relativo onere dimostrativo, senza necessità di attivare i poteri istruttori di cui all’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Per altro verso, i ricorrenti insistono sulla indimostrata congruità del maggior valore attribuito al terreno per cui è causa e sull’omessa considerazione degli elementi istruttori dagli stessi addotti in giudizio.
Sotto tali profili la censura è inammissibile per le medesime ragioni esposte nel punto 1 della presente motivazione, cui si rinvia, essendo precluso al Giudice di legittimità un riesame della valutazione dei mezzi di prova effettuata dal giudice del merito,
ove questa sia effettuata in modo coerente e secondo i principi dell’ordinamento.
Il motivo, per il resto, è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha fornito le ragioni per cui ha rigettato le censure svolte in proposito dai ricorrenti, evidenziando che «L’individuazione del valore venale in comune commercio effettuata nell’avviso di accertamento risulta congrua e adeguatamente sostenuta dagli atti di compravendita di terreni aventi analoghe caratteristiche e ricadenti in aree con destinazione ad espansione con piano attuativo approvato e quindi nella medesima situazione urbanistica di quella oggetto di accertamento; inoltre ai fini di una più ampia indagine sono stati presi a riferimento anche atti di compravendita relativi ad aree destinazione residenziale a completamento in cui ha messo come nella fattispecie l’intervento edilizio diretto e si è tenuto conto delle caratteristiche trinche dell’area per cui è causa (giacitura , ubicazione, urbanizzazione )».
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, invocando il principio del legittimo affidamento circa il valore venale del bene, siccome acquistato nell’anno 2001 ; tale affidamento sarebbe stato ingenerato dal fatto che per ben 13 annualità il controricorrente non ha contestato la veridicità della dichiarazione Ici in relazione al terreno per cui è causa con gli stessi valori oggi contestati.
4.1. Il motivo è infondato. L’art. 10 della l. n. 212 del 2000 prevede: «1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono
improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa».
Il presupposto per l’esclusione dell’irrogazione di sanzioni e interessi è la sussistenza, quindi, di indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria ovvero un comportamento del contribuente causalmente e in modo diretto collegato a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa, ipotesi chiaramente non ricorrenti nel caso di specie.
Nel caso di specie la dichiarazione dei ricorrenti sulla base imponibile resa sin dal 2001 non si è fondata su indicazioni contenute in atti di provenienza dell’ente impositore, il quale ha, viceversa, effettuato nel tempo una differente valutazione del bene oggetto del giudizio con riferimento ad un diverso periodo di imposta. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha affermato che la mancata contestazione della dichiarazione Ici per precedenti annualità non può essere considerata, né un errore, né un’omissione .
Il principio (anche di matrice comunitaria) dell’affidamento è, infatti, volto a salvaguardare le situazioni soggettive che si sono consolidate per effetto di atti o comportamenti della stessa amministrazione idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario dell’atto e l’interpretazione amministrativa della norma tributaria non vincola il contribuente, né la stessa autorità che l’ha emanata, la quale resta libera di modificarla, correggerla e anche completamente disattenderla, in quanto la materia
tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell’amministrazione finanziaria, stante il carattere di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione di imposizione, di irrinunciabilità del diritto di imposta (Cass. Sez. 5, n. 8514/2019, Rv. 653346 – 02; Cass. Sez. 5, n. 14619/2000, Rv. 541568 -01, Sez. 5, n. 11011/2003, Rv. 565047 -01).
Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 6, comma 2 e 4, del d.lgs . n. 218 del 1997. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto instaurato il contraddittorio, sebbene il comune abbia convocato i contribuenti decorso il termine di 90 giorni previsto per la procedura.
5.1. Il motivo è inammissibile. La sentenza ha affermato che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, l’odierno controricorrente ha documentato di avere instaurato il contraddittorio. Su tale accertamento in fatto è preclusa ogni ulteriore verifica in sede di legittimità.
La censura al più avrebbe dovuto costituire motivo per introdurre un giudizio revocatorio.
In ogni caso si ricorda che in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la
convocazione del contribuente, che costituisce per l’Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e dell’opportunità di evitare la contestazione giudiziaria (Cass., Sez. 5, n. 31472/2019, Rv. 656009 -01, ma già Sez. 5, Sentenza n. 28051 del 30/12/2009 (Rv. 611179 – 01).
Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese, compensate nei gradi di merito, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso il 28 giugno 2024