Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19495 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 19495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
Oggetto:
Ici
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17243/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME., rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso l’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO pec: EMAIL
– ricorrente –
contro
Comune di Terni, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: EMAIL
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria , n. 478/3/17 depositata il 27 novembre 2017. udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso quattro avvisi di accertamento (nn. 100863, 110614, 100865, 11616) emessi dal comune di Terni ( d’ora in poi odierno controricorrente) rispettivamente nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, coniugi proprietari nella misura del 50% (d’ora in poi ricorrenti) per infedele dichiarazione ai fini Ici per gli anni 2010 e 2011 di un terreno edificabile distinto in catasto al foglio 45, particella 757.
La CTP ha rigettato i ricorsi, dopo averli riuniti.
La CTR ha confermato parzialmente la pronuncia di primo grado, confermando la pretesa impositiva e ritenendo, invece, non dovute le sanzioni, sulla base delle seguenti ragioni:
i l valore proposto dall’ente locale trova riscontro nella realtà economica fattuale per la quale in data 11 maggio 2011, il valore di € 100,00 al mq, come peraltro già consolidato dal gennaio 2008, consegue al venir meno dell’incertezza sull’effettivo sfruttamento della potenzialità edificatoria dell’area, disciplinato dall’accordo intercorso con il confinante;
non devono essere ingiunti gli importi sanzionatori per l’oggettiva incertezza vigente in materia e la parziale alternanza dei giudicati.
I ricorrenti propongono ricorso fondato su cinque motivi e depositano memoria, il controricorrente si costituisce con controricorso.
All’odierna udienza i l P.G. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 , dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché degli artt. 24, 104, 111 Cost. Deducono la nullità della sentenza ritenuta priva di motivazione o comunque resa con una motivazione apparente e contraddittoria.
1.1. Il motivo è infondato. Nel caso di specie la sentenza non si è semplicemente richiamata alla pronuncia di primo grado senza, ma ha anche espresso, sia pure in modo estremamente sintetico le ragioni su cui ha fondato la propria decisione.
Il Collegio intende ribadire anche che la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost., ipotesi che si verifica quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’ effettiva disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. Sez. 6 5, n. 9105 del 07/04/2017 (Rv. 643793 -01, Sez. L – , n. 3819 del 14/02/2020 (Rv. 656925 -02, Sez. 1 – , n. 13248 del 30/06/2020 (Rv. 658088 – 01).
Nel caso in esame la sentenza ha trattato il punto controverso relativo al valore venale del bene, per il resto riportandosi alle motivazioni del giudice di primo grado.
Né si ritiene che su di esso abbia reso una motivazione contraddittoria. Nella parte in fatto ha richiamato la sentenza di primo grado che avrebbe «valutato euro 100,00 per il periodo 1° gennaio 2010 -10 maggio 2011 ed euro 115,00 dal 12 maggio 2010 al 31 dicembre 2011». Nella motivazione ha, poi, dichiarato di aderire alla decisione del giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto la legittimità degli avvisi impugnati.
In motivazione ha affermato, poi, che «Il valore proposto dall’ente trova riscontro nella realtà economica fattuale per la quale in data 11 maggio 2011 il valore di euro 100,00 al mq (come detto peraltro già consolidato dal 1° gennaio 2008) consegue al venir meno dell’incertezza sull’effettivo sfruttamento della potenzialità edificatoria dell’area disciplinato dall’accordo intercorso con il confinante … tale circostanza così come dettagliatamente illustrato nella sentenza di primo grado determina solo il parziale accoglimento dell’appello atteso che nella fattispecie non devono essere ingiunti importi sanzionatori per l’oggettiva incertezza vigente …».
La sentenza ha, quindi, ritenuto congrui i valori accertati negli atti impositivi impugnati nella loro completezza, in conformità al giudice di primo grado, facendo, a titolo esemplificativo riferimento al valore di euro 100,00 accertato nel maggio 2011 sulla base della «realtà economica e fattuale».
Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 53 Cost . Contestano l’attribuzione del valore venale effettuata dall’ente impositore e ritenuto congruo dalla sentenza impugnata, la quale non avrebbe tenuto conto che il terreno era di fatto non edificabile per abusi commessi da terzi. Censurano
la sentenza, in quanto avrebbe ritenuto legittimo il metodo di determinazione del valore del terreno effettuato senza alcun riferimento ai valori medi di mercato, ma utilizzando solo alcuni prezzi praticati in atti di compravendita di terreni ubicati in una diversa zona più centrale e di maggior pregio. Contestano, poi, la rilevanza data a fatti avvenuti in annualità successive che in alcun modo avrebbero potuto incidere sulla determinazione dell’imposta dovuta p er l’annualità precedente.
2.1. Il motivo è infondato. La sentenza si è riportata alle motivazioni in diritto esplicitate nel provvedimento di primo grado e, in relazione al valore venale del bene, ha fatto anche riferimento al «venir meno dell’incertezza sull’effettivo sfruttamento della potenzialità edificatoria dell’area disciplinato dall’accordo intercorso con il confinante (vedi scrittura pr ivata in atti)».
Giova, in ogni caso, ricordare che in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni
discrezionali (Cass. Sez. 3, n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 -05).
La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. 23286 del 2005, Rv. 585444 -01, Sez. L, n. 11660/2006, Rv. 589044 – 01, Sez. L, n. 11670/2006, Rv. 589071 -01, Sez. 6 – 5, n. 1414 del 2015, Rv. 634358 – 01).
Va ricordato, infine, che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati (cfr., tra le tante, (Cass., Sez. 2 – , n. 12652/2020, Rv. 658279 – 01; Sez. 1, n. 19011/2017, Rv. 645841 -01, Sez. 6 – 5, n. 29404/2017, Rv. 646976 -01, Sez. 1, n. 10937/2016, Rv. 639853 – 01; Sez. 1, n. 16056/2016, Rv. 641328 -01; nello stesso senso da ultimo, Cass., Sez. 5, 19 maggio 2024, n. 12732).
Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione de ll’ art. 112 cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, riguardante il giudicato formatosi sulla sentenza resa dalla CTP (n. 27/02/10) sull’edificabilità dell’area oggetto del presente giudizio.
3.1. Il motivo è infondato.
Si ricorda che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass., Sez. 5, n. 6953 del 08/04/2015, Rv. 635195 – 01, Sez. 5, n. 38950 del 07/12/2021, Rv. 663418 01). Nel caso in esame i ricorrenti hanno invocato un precedente reso riguardante il riconoscimento di agevolazioni in materia di imposta di registro. Si tratta, quindi, di accertamento effettuato con riguardo ad un diverso tributo, peraltro, come evidenziato correttamente dalla sentenza impugnata reso tra diverse parti. L’art. 2909, cod. civ, Cosa giudicata, dispone , infatti, che: «L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».
Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e dell’art. 1, comma 162, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 13 del d.P.R., n. 472 del 1997.
Si dolgono dell’omessa pronuncia circa un fatto decisivo, riguardante l’effettivo ammontare degli importi versati a titolo di Ici, maggiore rispetto a quanto risultante dagli avvisi di
accertamento oggetto del giudizio. In particolare, sulla validità dei versamenti effettuati in ravvedimento operoso del 17/06/2009 per l’area fabbricabile di cui al foglio 45 particella 1099 e sulla legittimità dei versamenti successivi per il medesimo terreno, anche per il 2010 e 2011, oggetto del presente giudizio. Di tali versamenti, come documentato (all. n.8 ricorso; all. n. 8 appello), sia in primo, sia in secondo grado, per l’anno 2008, il COGNOME avrebbe corrisposto complessivamente € 430,60 per ciascun anno e non soli € 53 per l’anno 2010 ed € 108,46 per l’anno 2011 ; la COGNOME avrebbe versato complessivamente € 236 ,28 e non soli € 128,00. Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata non si è pronunciata sulla questione se attribuire i maggiori pagamenti all’area oggetto del presente giudizio oppure se considerare perfezionato il ravvedimento operoso del 17/06/2009 per l’ulteriore area edificabile di proprietà di cui al foglio 45 particella 1099, oggetto di altro giudizio.
4.1. Il motivo è inammissibile. Con riferimento alle somme versate dai ricorrenti, si osserva che nel ricorso si fa riferimento . Si osserva, in proposito, che non è possibile confrontare tale atto con il documento riguardante il versamento in ravvedimento operoso, in quanto non si sa
solamente all’atto impositivo neanche se quest’ultimo sia stato mai depositato in giudizio. Per altro verso, non avendone trattato specificamente la sentenza impugnata, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare in quali atti nel corso del giudizio hanno sollevato tale doglianza, la quale, pertanto, è inammissibile, così come svolta in questa sede.
Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art 2697 cod. civ. e dell’art. 1, comma 162, della
l. 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 16 del d.P .R., n. 472 del 1997, dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, per un’errata applicazione delle norme che regolano la motivazione degli atti, l’onere della prova e la valutazione dei mezzi istruttori; nello stesso motivo si denuncia, inoltre, l’omessa pronuncia in merito a un fatto decisivo per il giudizio avendo i giudici di appello completamente ignorato la doglianza circa la mancata indicazione negli avvisi della modalità di determinazione del valore venale €/mc e le motivazioni sottese al differente valore applicato nel 2007 rispetto a quello del 2008,attesa l’invarianza degli elementi considerati dall’ente nella stima del valore venale.
5.1. Il motivo è infondato. Non può, essere accolta la censura, contenuta nel terzo motivo, di violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, ipotesi che non ricorre nella presente fattispecie (Cass., Sez. 3, n. 15107/2013, Rv. 626907 -01, Sez. 3, n. 13395/2018, Rv. 649038 -01, Sez. 6 – 3, n. 18092/2020, Rv. 658840 – 01).
Nel caso in esame, invece, la censura del ricorrente cade sulla valutazione che i giudici del merito hanno effettuato sulle prove addotte dalle parti e, pertanto, non può trovare accoglimento.
La Commissione tributaria regionale non ha sovvertito il criterio di riparto dell’onere probatorio, avendo, piuttosto, ritenuto congruo il valore venale attribuito al bene dal Comune, facendo
richiamo alla pronuncia di primo grado e a elementi specifici di carattere fattuale, come meglio si è chiarito riportando parte della motivazione.
Deve, quindi, in tal modo ritenersi assolto da parte del Giudice di secondo grado , nel rispetto della regola imposta dall’art. 2697 cod. civ., il relativo onere dimostrativo, senza necessità di attivare i poteri istruttori di cui all’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Per altro verso i ricorrenti insistono sulla indimostrata congruità del maggior valore attribuito al terreno per cui è causa e sull’omessa considerazione degli elementi istruttori dagli stessi addotti in giudizio. Su tale profilo di censura si richiama quanto sopra affermato in relazione al contenuto della motivazione giudiziale sui mezzi istruttori forniti dalle parti v. punto 2 della presente motivazione.
Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, dell’art. 6 del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 31, comma 20, della l. n. 289 dl 2002, invocando il principio del legittimo affidamento circa il valore venale del bene, siccome acquistato nell’anno 2001; tale affidamento sarebbe stato ingenerato dal fatto che per ben 14 annualità il controricorrente non ha contestato la veridicità della dichiarazione Ici in relazione al terreno per cui è causa con gli stessi valori oggi contestati.
6.1. Il motivo è infondato. L’art. 10 della l. n. 212 del 2000 prevede:
«1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa».
Il presupposto per l’esclusione dell’irrogazione di sanzioni e interessi è la sussistenza, quindi, di indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria ovvero un comportamento del contribuente causalmente e in modo diretto collegato a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa, ipotesi chiaramente non ricorrenti nel caso di specie.
Nel caso di specie la dichiarazione dei ricorrenti sulla base imponibile resa sin dal 2001 non si è fondata su indicazioni contenute in atti di provenienza dell ‘ente impositore , il quale ha, viceversa, effettuato nel tempo una differente valutazione del bene oggetto del giudizio con riferimento ad un diverso periodo di imposta.
In ogni caso nella fattispecie la sentenza impugnata ha escluso che debbano essere ingiunti gli importi sanzionatori «per l’oggettiva incertezza vigente in materia e la parziale alternanza dei giudicati».
Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese, compensate nei gradi di merito, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo , del d.P.R. n. 115 del
unificato dell’art. 13, comma 1quater 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 900,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso il 28 giugno 2024