Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10510 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10782/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
WG
ITALIA
RAGIONE_SOCIALE,
COGNOME
NOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 2889/2018 depositata il 13/12/2017,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante COGNOME NOME, e COGNOME NOME in proprio hanno impugnato l’atto con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rilevata la sproporzione tra il prezzo di acquisto nel 2008 ed il prezzo di rivendita nel 2013, ha rettificato e liquidato la maggior imposta di registro in relazione al contratto con cui COGNOME NOME in proprio ha retroceduto la nuda proprietà del terreno, precedentemente acquistato, a RAGIONE_SOCIALE per il medesimo corrispettivo di euro 20.500,00.
I ricorsi riuniti sono stati rigettati in primo grado, ma accolti all’esito dell’appello, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE.
La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositato nota di conclusioni scritte con cui ha chiesto accogliersi il ricorso e cassarsi la sentenza impugnata con rinvio.
La causa è stata trattata e decisa all’udienza pubblica del 12 aprile 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod.proc.civ., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e la illogicità e contraddittorietà della motivazione, che si risolve in considerazioni apodittiche e soggettive e contrastanti con quelle dei giudici di primo grado (come, ad esempio, la omessa rettifica del valore del precedente contratto di vendita, del tutto irrilevante, essendo effettuali i controlli degli atti a campione); 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 51, commi 2 e 3, e 52, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 e 2607
cod.civ., atteso che il valore dell’immobile ceduto deve essere quantificato in base al criterio del valore venale e che, ove ritenuto errato quello individuato dall’Amministrazione, la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto rideterminarlo.
2.Il ricorso è infondato, assorbita ogni altra questione.
2.1.Il primo motivo, con cui si è denunciata la illogicità, contraddittorietà e lacuna della motivazione, è infondato, atteso che la sentenza in esame consente di comprendere il percorso argomentativo seguito. Più precisamente, ad avviso dei giudici di appello, il valore venale del bene oggetto del contratto in esame (contratto del 6 maggio 2014) va desunto da quello dello stesso atto contrario stipulato, tra le stesse parti subito prima (6 giugno 2013) ed avente lo stesso oggetto (valore che non è stato contestato dall’RAGIONE_SOCIALE), e non da contratti più risalenti e con oggetto diverso (in particolare dall’atto di acquisto della piena proprietà e non della nuda proprietà, risalente al 2013), anche in considerazione di tutte le variabili della complessa operazione posta in essere.
Tali argomentazioni raggiungono la soglia minima sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale costituzionalmente imposto e sono idonee a superare anche le argomentazioni dei giudici di primo grado, che hanno ritenuto irrilevante il corrispettivo della precedente vendita, solo perché soggetto ad i.v.a. e non ad imposta di registro, trascurando il fatto storico che, al contrario, assume rilevanza ai fini della individuazione del valore venale del bene.
Invero, la censura, pur denunciando l’omessa motivazione, si limitata a contestare la valutazione effettuata dalla Commissione tributaria e non condivisa dall’Amministrazione finanziaria, richiedendo alla Corte di cassazione una nuova e diversa valutazione di merito, preclusa in questa sede.
2.2. Neppure il secondo motivo è fondato, atteso che la sentenza ha applicato il criterio del valore venale, desumendolo, però, dall’atto del 2013, senza alcuna necessità, quindi, di una sua rideterminazione, stante la sua corrispondenza con quello dichiarato dal contribuente.
Risulta, quindi, correttamente applicato l’art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, ai sensi del quale per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l’ufficio del registro, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
3.In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il controricorrente. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 12/04/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME