Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21014 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21014 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 10/04/2025
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30005/2022 del ruolo generale, proposto
REGISTRO SENTENZA USUCAPIONE VALORE DEI BENI – VALORI ICI
DA
NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), quali eredi di COGNOME Nicola (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, giusta procura e nomina da intendersi poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTI –
CONTRO
l ‘A RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE). Numero sezionale 2582/2025 Numero di raccolta generale 21014/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1583/8/2022 della Commissione tributaria regionale della Calabria depositata in data 11 maggio 2022.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 10 aprile 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nell’avviso di liquidazione in atti con cui l’Ufficio liquidava, in rettifica, le imposte di registro ed ipocatastali in relazione alla sentenza n. 352/2006 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, la quale aveva accertato e dichiarato l’acquisto a titolo di usucapione da parte dei ricorrenti, rettificando il valore dichiarato del bene (terreno), pari a 16.816,00 €, nella misura di 579.600,00 €, così recuperando a tassazione la differenza d’imposta.
La Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello proposto dai contribuenti contro la sentenza n. 532/1/2013 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, osservando che i primi Giudici avevano correttamente ritenuto legittimo l’avviso impugnato, in ragione dell’ampiezza del terreno, della natura edificabile dello stesso (ricadente in zona C di espansione urbanistica) della prossimità alla strada comunale, con « oggettiva, quanto condivisibile, recessività della compresenza della falda acquifera e della necessità di future opere di urbanizzazione » (così nella sentenza impugnata), reputando, altresì, corretto il valore delle aree edificabili fissate dal Comune ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, anche considerando «
il riferimento a terreni ricadenti nello stesso foglio e nella stessa zona collinare, con considerazione, comunque, del valore minimo» (così nella sentenza impugnata). Numero di raccolta generale 21014/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
La Commissione regionale aggiungeva che, a fronte di tali elementi valutativi, i motivi di appello apparivano caratterizzati da una complessiva genericità e non utili a far ritenere una valutazione del terreno diversa da quella accertata dall’ufficio, né vi era ragione di accedere alla misura indicata in sede appello, pari all’importo di 25 €/mq per il 60% della superficie complessiva.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME nella suindicata qualità, proponevano ricorso per cassazione, notificandolo in data 12 dicembre 2022, formulando tre motivi d’impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate depositava in data gennaio 2023 controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992, per avere la Commissione reso una motivazione inidonea a far cogliere la ratio decidendi anche in ragione delle specifiche censure mosse alla sentenza impugnata.
In particolare, gli istanti, nel riportare i motivi di appello, hanno rimproverato al Giudice regionale di aver apoditticamente confermato la decisione, senza motivare sulle criticità del bene rappresentate nella perizia di parte.
1.1. Il motivo non ha fondamento.
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Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture: Numero di raccolta generale 21014/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
Risulta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; e da ultimo Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174).
Va aggiunto sul punto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non
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espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103). Data pubblicazione 24/07/2025
1.2. Ciò posto, nella specie, emerge dal resoconto della sentenza impugnata che le ragioni della decisione si sono basate sulla considerazione dei predetti elementi fattuali ( ampiezza del terreno, sua natura edificabile, in prossimità alla strada comunale) reputando la presenza della falda acquifera e la necessità di future opere di urbanizzazione non idonee ad incidere sul valore del bene attribuito dall’Ufficio, siccome corrispondente al valore minimo assegnato a beni analoghi dal Comune ai fini dell’applicazione dell’ICI, con ciò, dunque, facendosi carico il Giudice regionale di considerare gli aspetti critici evidenziati nei motivi di gravame.
Si tratta di un apparato argomentativo, condivisibile o meno, ma che certamente ha dato conto delle ragioni della decisione, rendendo cioè manifesta la sua ratio, per cui la riferita motivazione va considerata compatibile con il minimo costituzionale esigibile.
Con la seconda doglianza i contribuenti hanno dedotto, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 51 e 52 d.P.R. n. 131/7986 per avere la Commissione assegnato rilevanza probatoria ai valori delle Tabelle ICI pubblicate dal Comune di Reggio Calabria, pur in assenza di ulteriori elementi probatori offerti dall’Agenzia delle Entrate (quali in ipotesi stima e/o atti comparativi), ponendo in evidenza che la giurisprudenza di
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legittimità aveva chiarito che i valori utilizzato per l’ICI non potessero essere utilizzati per la diversa imposta di registro. Numero di raccolta generale 21014/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
2.1. Il motivo è fondato.
La Commissione regionale ha ritenuto legittimamente compiuta la valutazione del bene, considerando, in ragione delle sue caratteristiche, esaurienti i valori attribuiti dal Comune ai fini ICI.
In siffatto modo, però, il Giudice regionale non si è conformato all’indirizzo interpretativo di legittimità, secondo cui, se è vero che ai fini dell’imposta di registro, il valore venale in comune commercio dei beni immobili trasferiti può fare riferimento, tra gli altri parametri dettati dalla legge, anche “ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni” (art.51 d.P.R. n. 131/86), altrettanto indubbio è che tali indicazioni esplicano una funzione essenzialmente rafforzativa ed integrativa degli altri criteri.
È stato così chiarito che, in ogni caso, la previsione di legge in questione non consente, di per sé, che venga attribuito effetto dirimente, ai fini dell’imposta di registro, alle valutazioni stabilite dalle amministrazioni comunali ai fini Ici.
Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di più volte evidenziare (Cass., Sez. T., 28 ottobre 2016, n. 21830; Cass., Sez. T., 7 ottobre 2016, n. 20172; Cass., Sez. T.,23 marzo 2005, n. 6314/05M; Cass., Sez. T., 5 agosto 2004, n. 15078) come la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro non possa essere determinata mediante i criteri di determinazione dell’ICI.
E ciò perché, pur in presenza dello stesso riferimento, quale base imponibile, al valore venale dell’immobile, è dirimente
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osservare come si tratti di tributi del tutto differenti quanto, segnatamente: Numero di raccolta generale 21014/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
alla soggettività dell’ente impositore, rispondendo l’ICI alla funzione propria della finanza locale ed alle scelte fiscali autonomamente adottabili, nei limiti di legge statale, da ciascun Comune;
-alla occasionalità dell’imposta di registro, a fronte della periodicità e ripetitività dell’ICI, il cui ammontare va determinato non una tantum , bensì di anno in anno e con riferimento al primo giorno del periodo di imposta;
alla natura stessa delle due imposte, essendo l’una (ICI) di carattere patrimoniale, e l’altra (registro) invece finalizzata a colpire la manifestazione di forza economica e capacità contributiva così come emergenti dall’atto di trasferimento (così Cass., Sez. T., 17 luglio 2018, n. 18936 e, nello stesso senso, sia pure ai fini dell’imposta di successione, Cass., Sez. VI/V, 26 marzo 2021, n. 8614).
Per tale via, la Commissione tributaria regionale ha violato la predetta normativa di riferimento (art. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986), avendo articolato la valutazione sulla congruità del valore del bene essenzialmente in ragione dell’affidamento ai valori stimati per l’ICI.
Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza impugnata in esito all’accoglimento di tale motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che rinnoverà, in diversa composizione, il giudizio sul valore da assegnare al bene ai fini delle imposte in oggetto, nonché a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
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Resta assorbito nella valutazione che precede l’esame della terza censura con cui gli istanti hanno lamentato, con riguardo al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle criticità evidenziate nell’allegata perizia di parte idonee a comprimere il valore del terreno accertato. Data pubblicazione 24/07/2025
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME