Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2066 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2066 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9701-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo
studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende assieme all’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 4363/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO del LAZIO, depositata il 10/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/1/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, concessionaria del servizio di riscossione dei tributi del Comune RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in sede di rinvio da Cass. n. 5767/2021, aveva respinto l’appello della suddetta Concessionaria avverso la sentenza n. 20521/2015, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma in accoglimento del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (attuale RAGIONE_SOCIALE) -di seguito la Società -avverso avviso di accertamento ICI 2011;
la Società resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), violazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado fondato «il proprio convincimento … su circostanze mai dedotte e mai prese in esame dalle Parti in causa» relativamente «alla effettiva possibilità e/o alle difficoltà esistenti per realizzare in concreto la edificabilità riconosciuta alle aree dal PRG … sin dal 2000»;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia erroneamente distinto «tra edificabilità
diretta ed edificabilità indiretta», senza dare rilievo esclusivo alla sola «classificazione dei terreni quali edificabili, contrapposta alla qualificazione degli stessi quali agricoli»;
1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sui motivi di appello con cui era stata censurata la sentenza di primo grado per avere «sostenuto che ‘l’imposizione ICI per l’anno 2011 dovesse essere effettuata con riferimento alla suddetta delibera comunale’ (quella del 2013) », per avere omesso di dare rilievo «ai provvedimenti amministrativi comunali richiamati nel provvedimento impugnato in prime cure che avevano accertato una … diversa natura e destinazione degli immobili in questione (edificabile, come previsto nel PRG)» e per aver assunto apoditticamente la «’permanenza delle caratteristiche ad uso agricolo’ dell’area in questione»;
2.1. preliminarmente va disattesa la richiesta, avanzata dalla controricorrente, di dichiarare inammissibile il ricorso per «difetto di interesse ad agire … di cui all’art. 100 c.p.c. » stante la definizione agevolata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 DL n. 34 del 30/04/2019 conv. in l. n. 58/2019, intervenuta nelle more delle precedenti fasi dell’odierno giudizio relativamente a ll’ingiunzione di pagamento, inerente l’atto impugnato, mediante la quale era stato considerevolmente ridotto l’importo ivi indicato, con conseguente cessazione della materia del contendere;
2.2. è d’uopo in primo luogo evidenziare che questa Corte, con l’ordinanza di rinvio n. 5767 /2021, ha già espressamente «… disattes(o)… l’istanza proposta dalla contribuente diretta ad ottenere la declaratoria della cessazione della materia del contendere, per avere la società RAGIONE_SOCIALE sgravato l’ingiunzione di pagamento e riconosciuto la natura agricola delle aree oggetto dell’avviso di accertamento ICI, riducendo l’importo di cui all’originaria ingiunzione corrisposto mediante piano rateale con procedura di definizione agevolata di cui alla l. n. 58/2019», né la controricorrente ha in alcun modo dedotto e dimostrato di aver prodotto
documentazione diversa ed ulteriore rispetto a quella già presa in esame da questa Corte;
2.3 occorre, comunque, evidenziare che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (circostanza che non ricorre nel caso in esame), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, mentre allorquando la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettazione (come nella fattispecie), il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma in una valutazione dell’interesse ad agire (cfr. Cass. n. 21757 del 29/07/2021; Cass. n. 11962 del 08/06/2005);
2.4. ciò posto, va altresì rilevato che il principio secondo il quale, dopo la notifica del ricorso per cassazione, è consentita, a norma dell’art. 372 c.p.c., la produzione di un documento dal quale risulti la sopraggiunta carenza d’interesse all’impugnazione (nella specie, l’avvenuta transazione della lite) non può trovare applicazione allorquando l’atto poteva e doveva essere prodotto nella fase di merito, perché anteriore alla conclusione della stessa (cfr. Cass. n. 29439 del 07/12/2017);
2.5. rileva, dunque, il Collegio che è pregiudiziale l ‘ inammissibilità della produzione in questa sede dei documenti, allegati al controricorso, relativi alla definizione agevolata perfezionata tra le parti in data 26/9/2019, ed al relativo pagamento delle somme dovute;
2.6. la definizione agevolata in oggetto risulterebbe invero intervenuta nel corso delle precedenti fasi del presente giudizio, cosicché viene in rilievo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 21596 del 20/09/2013; Cass. n. 12607 del 28/08/2002, Cass. n. 1581 del
13/02/1987) secondo cui la produzione di un documento dal quale risulti che le parti hanno transatto la lite deve ritenersi consentita in sede di legittimità, a norma dell’art. 372 cod. proc. civ., sempre che si tratti di un atto successivo alla fase di merito, di tal che l’atto sia diretto a dimostrare una sopraggiunta carenza di interesse alla impugnazione, mentre qualora l’atto poteva e doveva essere prodotto nella fase anteriore, la sua produzione dinanzi alla Suprema Corte non può essere ammessa (in applicazione della regola generale che vieta la produzione di nuovi documenti in sede di legittimità);
2.7. nella specie, peraltro, essendo intervenuta la dedotta definizione agevolata della pretesa tributaria prima della conclusione del giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, la controricorrente ha in ogni caso omesso di impugnare, seppure in forma incidentale condizionata, la relativa sentenza, nella parte in cui ha ugualmente pronunciato nel merito del gravame, con la conseguente formazione del giudicato in ordine alla persistenza dell’interesse (cfr. Cass. n. 21596 del 2013 cit. in motiv.);
3.1. a seguire, il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, vanno disattesi;
3.2. la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva «parzialmente accolto il ricorso nel rilievo dell ‘ intervento di una delibera dal Comune di RAGIONE_SOCIALE 108/2103 (quindi successiva al periodo oggetto di accertamento) che …(aveva)… riportato i terreni oggetto dell ‘ accertamento a destinazione agricola, in luogo di quella edificatoria prevista dal precedente strumento urbanistico, in considerazione della presenza di fortissimi vincoli che ne pregiudica(vano)… la sostanziale edificabilità peraltro già esistenti in precedenza sia perché di natura geologica sia perché derivanti dall ‘ esistenza nei pressi degli stessi di strutture caratterizzate da esigenze di massima sicurezza sicuramente precedenti anche al 2011»;
3.3. è stato altresì affermato quanto segue: «La delibera in questione non fa altro che prendere atto che l’ edificabilità dei terreni in questione è
condizionata alla presentazione di apposito strumento attuativo, che la ricorrente, una società agricola, non ha alcun interesse a presentare e che, quindi, dovrà essere redatto ad iniziativa e a spese dell ‘ eventuale acquirente; fermo restando i tempi e i costi per la relativa formazione, bisogna tener presente anche gli eventuali oneri di urbanizzazione (strade, fogne, acquedotti, illuminazioni pubbliche, ecc.). Come noto l’ apprezzamento del mercato e, quindi, il valore effettivo di un’area è diverso a seconda che sia possibile l ‘ intervento edilizio diretto, ossia senza la necessità di attendere l’elaborazione di un piano attuativo, o meno … Da ultimo, anche la mancanza di strutture di collegamento adeguate per raggiungere le principali arterie (Autostrada e S.S. Pontiniana) incide sul valore delle aree. Si tratta quindi di un valore, quello ‘calcolato’ da ll ‘ ente impositore che non tiene conto né della destinazione agricola dei terreni, né dei vincoli e delle limitazioni a ll’ edificabilità sopra elencati. Tale è stato peraltro il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di prime cure che ben può essere condiviso confermandone la decisione»;
3.4. ciò posto, in primo luogo difetta di specificità, ex art. 366 cod. proc. civ., la doglianza circa la novità della questione relativa alla «effettiva possibilità e/o alle difficoltà esistenti per realizzare in concreto la edificabilità riconosciuta alle aree dal PRG … sin dal 2000», non avendo la ricorrente trascritto in parte qua e neppure allegato al ricorso gli scritti difensivi della parte contribuente nei gradi di merito, ed avendo al contrario dimostrato la controricorrente, trascrivendo in parte qua il ricorso introduttivo (cfr. pag. 9 controricorso), di aver tempestivamente lamentato che «nell’avviso di accertamento impugnato non …(era stato)… specificato che si tratta(va)… di terreni da sempre utilizzati a scopo agricolo, né si accenna(va)… alla presenza dei vincoli ostativi all’edificazione ivi presenti»;
3.5. a seguire, va evidenziato che in tema di ICI, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, la sussistenza di vincoli specifici, sebbene non escluda la loro edificabilità, incide tuttavia sul valore venale delle stesse in ragione delle concrete potenzialità edificatorie (cfr. ex multis
Cass. nn. 23206 del 18/09/2019, 11853 del 12/05/2017, 5161 del 05/03/2014, 9510 del 11/04/2008);
3.6. l’esistenza di tali vincoli – in quanto incidenti sulla «condizione» giuridica di detti terreni -non può non rilevare per la concreta determinazione del loro valore economico, indubbiamente differenziato rispetto a quello pertinente a terreni non assoggettati a vincoli siffatti;
3.7. nella specie, i Giudici d’appello, sulla scorta del rilievo , in fatto, circa l ‘esistenza di particolari vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionavano, in concreto, l’edificabilità del suolo, hanno quindi inferito che la presenza dei suddetti vincoli, pur non sottraendo le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, incidevano comunque sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, della base imponibile, ritenendo pertanto congrui, ai soli fini della determinazione del relativo valore di mercato, i valori indicati nella delibera n. 108/2013 del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con conferma del parziale accoglimento del ricorso introduttivo, accogliendo la domanda subordinata della contribuente rivolta alla rideterminazione degli importi dovuti ai fini ICI;
3.8. non risulta in alcun modo affermato, nella sentenza impugnata, che l’area in questione non fosse in alcun modo soggetta all’imposta , avendo al contrario i Giudici d’appello tenuto conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio (cfr. ex plurimis , Cass. S.U. n. 25506 del 30/11/2006);
3.9. ne consegue che la sentenza impugnata va esente dalle censure, in diritto, formulate dalla ricorrente;
4.1. va parimenti respinto il terzo motivo;
4.2. per costante giurisprudenza di questa Corte ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la
decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. Cass. n. 2151 del 29/01/2021, 15255 del 04/06/2019, 20718 del 13/08/2018, 20311 del 04/10/2011);
4.3. nello specifico, l ‘appello della Concessionaria è stato infatti respinto in maniera espressa e nel suo insieme, con implicita motivazione di rigetto di ogni censura di parte appellante rivolta alla sentenza di primo grado con riguardo alla valorizzazione della citata delibera n. 108/2013 ed alla mancata valutazione delle disposizioni del PRG circa l’edificabilità dell’area , con esclusione della sua natura agricola;
per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato;
le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
7.1. quanto alla domanda per responsabilità aggravata proposta dalla controricorrente, deve osservarsi che non ricorrono gli estremi per la condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., atteso che le ragioni di doglianza svolte dalla ricorrente si sono soltanto estrinsecate nella prospettazione di tesi giuridiche infondate, senza però che detta (infondata) prospettazione possa essere ritenuta espressione di dolo o colpa grave, ed al riguardo, è opportuno rilevare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell’inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dalla prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l’altra parte deduca e dimostri nell’indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell’ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell’infondatezza delle suddette tesi (cfr. Cass. n. 15629 del 30/06/2010, Cass. n. 7101 del 29/07/1994);
7.2. in particolare, con riguardo al giudizio di cassazione, questa Corte ha, invero, statuito il principio secondo il quale la condanna per risarcimento dei danni per lite temeraria può essere pronunciata a condizione che il relativo ricorso, oltre che patentemente infondato, sia tale
da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza da parte dei ricorrenti e, contemporaneamente, un’ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilità (cfr. Cass. n. 27646 del 30/10/2018; Cass. n. 19976 del 14/10/2005), circostanze che non ricorrono nel caso in esame, come dianzi illustrato
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da