Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2739 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2739 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2541/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘ RAGIONE_SOCIALE -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5330/2018 depositata il 05/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza impugnata risulta che i germani NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, comproprietari ciascuno per la quota di un terzo di un terreno esteso mq. 6.091, sito alla c.da INDIRIZZO in agro di Benevento, catastalmente identificato al foglio 26 particelle 797 – 798 -802 -803 (tutte aventi destinazione urbanistica D2), cedettero, con atto per AVV_NOTAIO del 30/06/2015, la
piena proprietà degli immobili alla “RAGIONE_SOCIALE” (società che ha poi variato denominazione e compagine sociale in quella attualmente ricorrente) per il corrispettivo di € 97.000,00. L’Ufficio sottopose l’atto menzionato a verifica dei valori ed attribuì al bene un diverso e superiore valore complessivo di € 274.095,00 ritenendo congruo un valore di € 45,00 per mq, invece di quello effettivamente pagato pari ad € 15, 03.
Dalla applicazione di tale valore unitario alla compravendita, l’Ufficio fece discendere un aumento della imposta di registro dovuta per € 15.939,00 che fu richiesta in solido alle parti, in uno agli interessi ed a sanzioni pari al 100% della maggiore imposta accertata.
L’atto fu impugnato dai germani COGNOME e da lla ‘ RAGIONE_SOCIALE” (già “RAGIONE_SOCIALE). Il ricorso fu accolto il primo grado. La decisione fu, quindi, impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE e la C.T.R. della Campania accolse il ricorso.
In particolare, fu affermato che ‘nel caso di specie l’avviso di rettifica si fondava su una pluralità di elementi valutativi … si era considerata la delibera del Comune di Benevento n. 35 del 25-6-2013. La delibera aveva determinato il valore dei suoli edificabili ai fini I.C.I. … suddividendo il territorio comunale in microzone omogenee e tenendo conto all’interno di ciascuna microzona della destinazione urbanistica dell’immobile … Per l’area dove era ubicato il terreno dei germani COGNOME il valore determinato era quello di € 59,81 al mq. … Ritiene la Commissione che le argomentazioni svolte dai ricorrenti … siano inidonee a contrastare l’apparato argomentativo dell’atto impugnato’.
Si osservò che il primo dato significativo fosse quello desumibile dalla delibera adottata dal Comune di Benevento il 25/06/2013, n. 35, in relazione al valore dei suoli edificabili ex art. 59 d.lgs. n. 446/1997 , il cui esame era stato completamente omesso nella motivazione della sentenza
impugnata. Con detta delibera, l’Ente, con provvedimento generale e astratto, aveva determinato -ai fini I.C.I. – il valore di tutte le aree del territorio comunale, distinguendole per zone omogenee e per destinazione urbanistica. Si trattava di un provvedimento motivato, non impugnato, sicuramente utile a costituire un punto di riferimento della valutazione di un immobile, ai sensi dell’ultima parte del comma 3 dell’art. 51 d.P.R. n. 131/86, laddove si faceva espresso riferimento alle ‘indicazioni fornite dai Comuni …’. Il valore indicato per le aree con destinazione urbanistica D2 nella microzona in cui rientrava l’immobile oggetto della compravendita contestata era di € 59,81, superiore di oltre il 20% a quello utilizzato dall’Ufficio. Si trattava, dunque, di un dato che già di per sé rendeva assolutamente sproporzionato per difetto la valutazione indicata nel contratto di compravendita (€ 15,03).
Fu richiamato l’art. 53 evidenziando come, stante l’evidente difficoltà di individuare transazioni aventi ad oggetto i medesimi immobili, occorre rifarsi a quelle relative a immobili aventi caratteristiche similari.
Si osservò, quindi, come un’area situata nel medesimo Comune, (evidenziando come si fosse al cospetto di una cittadina abbastanza piccola, per cui le aree immobiliari non potevano avere la medesima differenziazione che può rilevarsi tra il centro e il semicentro rispetto alla periferia di una metropoli) e avente la medesima destinazione urbanistica (D2) ben potesse rappresentare caratteristiche abbastanza simili a quella oggetto dell’atto impugnato.
Si specificò che un’area avente le caratteristiche di quella compravenduta nel 2013 (zona urbana semicentrale con destinazione urbanistica D2) era stata valutata nella deliberazione comunale n. 35/2013 nella misura di € 86,39 al mq, ma in tal caso la parte venditrice era lo stesso ente pubblico. Sicché era regola di comune esperienza che l’ente pubblico venditore, normalmente, a differenza del privato, non perseguisse finalità speculative, ma tendesse a soddisfare immediate
esigenze di cassa, così accontentandosi anche di un prezzo significativamente inferiore a quello di mercato.
Si affermò, quindi, che ‘in altre parole, proprio le caratteristiche dell’operazione commerciale presa in considerazione quale elemento comparativo, rendevano il valore di € 45,00 al mq (inferiore a quello di € 59,81 di cui alla più volte citata delibera 35/2013), utile elemento di valutazione.’
Avverso la predetta decisione è proposto ricorso affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE.
In prossimità dell’ adunanza camerale, è stata depositata memoria illustrativa dei ricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima censura di denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 51 d.P.R. n. 131/1986. Motivazione assente o apparente dell’atto impugnato.
Il giudice di merito non avrebbe correttamente applicato la norma non valutando concretamente la situazione del bene alla luce di ‘condizioni di fatto… accessibilità, estensione, destinazione e le singole prescrizioni urbanistiche’, perché di tale valutazione in concreto sarebbe sprovvisto l’avviso di rettifica. Tanto comporterebbe ‘che l’atto debba essere considerato privo di reale motivazione, resa solo mediante una astratta adesione ed elencazione dei parametri fissati per legge o, in subordine, debba l’unico termine comparativo richiamato a conforto di tale motivazione, l’atto di compravendita rep. n. 3636/2013, essere considerato assolutamente inidoneo a far discendere dalla comparazione un utile parametro di valutazione, come preteso dall’Ufficio.
1.1. Deve premettersi che ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la esatta indicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di legge RAGIONE_SOCIALE quali viene lamentata l’inosservanza, né la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito
adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia.
1.2. Sicché in relazione alla prima doglianza, è possibile individuare da un lato la denuncia per violazione di legge e dall’altro la denuncia di nullità della sentenza per essere la motivazione apparente di cui al n. 5) dell’art. 360, comma 1, c.p.c.
Il motivo sotto entrambi i profili è infondato.
In relazione al difetto di legge, è evidente l’infondatezza del motivo atteso che il giudice ha applicato correttamente la norma, in conformità con i principi sanciti da questa Corte ed alla luce RAGIONE_SOCIALE evidenze probatorie ha ritenuto correttamente motivato l’avviso (quanto all’equiparazione dei criteri di valutazione di cui agli artt. 52 e 51 d.P.R. n. 131/1986, vedi Cass., Sez. 5, n. 963/2018; Cass., Sez. 5, nn. 23215/2019, 23217/2019 e 23223/2019; Cass., Sez. 5, n. 5643/2020; Cass., Sez. 5, n. 18103/2021; Cass., Sez. 5, 27 luglio 2021, n. 21491/2021; circa la valutazione RAGIONE_SOCIALE stime redatte dall’ente territoriale si vedano Cass., Sez. 5, n. 32034/2021; Cass., Sez. 5, n. 34931/2021).
L’atto impositivo ha fondato la determinazione del valore venale in forza dell’esame comparativo di una pluralità di elementi estimativi, tutti parimenti idonei in base alle previsioni RAGIONE_SOCIALE disposizioni rilevanti nella specie, optando per il criterio comportante la valutazione più favorevole al contribuente (sulla base della perizia di parte pubblica) all’esito di una compiuta analisi anche degli altri criteri. Corretta quindi è stata la statuizione del giudice di merito.
In relazione al difetto di motivazione esso è ugualmente infondato.
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente e, eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così
da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ( ex multis Cass. Sez. 5, n. 13248/2020), essendo la decisione impugnata ben al di sopra del cd. minimo costituzionale.
Chiara, e ben al di sopra del cd. minimo costituzionale, è la motivazione della decisione impugnata e chiaro è l’iter logico seguito dalla RAGIONE_SOCIALE.T.R. per pervenire all’accoglimento del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con la seconda censura si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per aver condannato i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di merito sebbene fossero risultati vincitori in primo grado.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
La liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese deve essere effettuata in relazione all’esito globale della lite.
Nella specie il giudice di merito accogliendo il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE ha confermato il valore da questa individuato del terreno e dunque gli esiti dell’accertamento nei confronti dei ricorrenti.
Trova quindi applicazione il principio secondo cui in tema di regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in appello, per il principio di soccombenza ( ex art. 91 c.p.c.) – la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all’esito della controversia decisa dal giudice dell’impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio – e tenuto conto dell’infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall’appellante anche quella di regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado (Cass. Sez. 2, n. 23639/ 2024).
Con la terza doglianza, si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 ), c.p.c.
La sentenza impugnata non avrebbe valutato effettivamente l’insieme di documenti depositati dai contribuenti aventi lo scopo di dimostrare la condizione del terreno de quo , oggetto effettivo della causa e fatto che, al
di là degli aspetti formali, avrebbe potuto ben definire la fondatezza del ricorso.
3.1. Il terzo motivo è parimenti infondato.
Trova applicazione il principio secondo cui l’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, legge n. 134/2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va quindi escluso che tale omesso esame possa riguardare l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica.
Nella specie l’omessa valutazione riguarderebbe le circostanze riportate alle pagine 22 e 23 del ricorso, che, al contrario di quanto ritenuto dai ricorrenti, sono state oggetto di valutazione, avendo il giudice evidenziato quali fossero le emergenze ritenute rilevanti ai fini del suo percorso motivazionale.
In tema di ricorso per cassazione, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia RAGIONE_SOCIALE altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe
senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. Sez. 3 n. 16812/2018). Nella specie tale decisività risulta carente.
Con l’ultima censura si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 ), c.p.c.
Il giudice di merito non si sarebbe pronunciato sulla eccezione di nullità per mancata allegazione degli atti alla base dell’accertamento, né prodotti in sede di mediazione in violazione del disposto dell’art. 52, comma 2bis , d.P.R. n. 131/1986.
4.1. Il quarto motivo è inammissibile, non emergendo dalla sentenza né dal ricorso quando e se tale motivo sia stato riproposto in secondo grado esso deve intendersi rinunciato e, pertanto, non è più proponibile in questa sede.
Trova infatti applicazione il principio secondo cui qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. Sez. 5, n. 3475/2025).
In conclusione il ricorso è respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , legge n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 2500,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026 Il Presidente NOME COGNOME