Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19539 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 19539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
Oggetto:
Ici
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17245/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso l’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO pec: EMAIL
-ricorrente –
contro
Comune di Terni, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: EMAIL
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria , n. 477/3/17 depositata il 27 novembre 2017. udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso tre avvisi di accertamento (nn. 091475, 100862 e 110613) emessi dal comune di Terni ( d’ora in poi odierno controricorrente) ne i confronti di NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrent e) per omessa dichiarazione ai fini Ici/Imu per gli anni 2009, 2010 e 2011 di un terreno edificabile distinto in catasto al foglio 45, particella 1099, sito in un’area destinata a zona residenziale verde urbano, posseduto in comproprietà con la moglie NOME COGNOME Usignoli.
La CTP ha rigettato il ricorso.
La CTR ha confermato la pronuncia di primo sulla base delle seguenti ragioni:
il valore proposto dall’ente locale non trova riscontro nella realtà economica , in quanto dall’anno 2008 al 2009 il mercato immobiliare non ha trovato quell’incremento dei prezzi determinato nella misura apri al 15,78% (da 95,00 a 110,00 al mq);
tale incremento non è stato supportato da una ricerca di mercato e non è condivisibile, come dettagliatamente illustrato dalla sentenza di primo grado che, quindi merita conferma anche sotto il profilo della non irrogazione delle sanzioni, fermo restando l’eventuale valorizzazione di quanto versato in sede di ravvedimento operoso.
I ricorrenti propongono ricorso fondato su cinque motivi e depositano memoria, il controricorrente si costituisce con controricorso.
All’odierna udienza i l P.G. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 112 , 132, n. 4 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché degli artt. 24, 104, 111 Cost. Si dolgono della mancanza di motivazione e di una motivazione solo apparente della sentenza impugnata.
1.1. Il motivo è infondato. Nel caso di specie la sentenza non si è semplicemente richiamata alla pronuncia di primo grado senza, ma ha anche espresso, sia pure in modo estremamente sintetico, le ragioni su cui ha fondato la propria decisione.
Il Collegio intende ribadire anche che la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost., ipotesi che si verifica quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’ effettiva disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. Sez. 6 5, n. 9105 del 07/04/2017 (Rv. 643793 -01, Sez. L – , n. 3819 del 14/02/2020 (Rv. 656925 -02, Sez. 1 – , n. 13248 del 30/06/2020 (Rv. 658088 – 01).
Nel caso in esame la sentenza ha trattato il punto controverso relativo al valore venale del bene, per il resto riportandosi alle motivazioni del giudice di primo grado.
In particolare, i ricorrenti, avevano censurato la sentenza di primo grado che, benché avesse ridotto il valore venale del bene da 100,00 a 95 euro al mq, non avrebbe fornito in proposito un’adeguata motivazione.
Sulla questione la sentenza impugnata, viceversa, ha preso una specifica posizione chiarendo che il valore attribuito dall’ente comunale non aveva trovato riscontro nella realtà fattuale e, per il dettaglio ha richiamato la sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art . 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 1, comma 162, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992. Censura la sentenza impugnata per avere disatteso la normativa riguardante i poteri istruttori riconosciuti alle commissioni tributarie, la violazione delle disposizioni circa la determinazione del valore venale del bene, la non corretta ripartizione dell’onere probatorio, il vizio di motivazione degli atti impositivi.
2.1. Il motivo è infondato. Non può, essere accolta la censura, contenuta nel terzo motivo, di violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata
secondo le regole dettate da quella norma, ipotesi che non ricorre nella presente fattispecie (Cass., Sez. 3, n. 15107/2013, Rv. 626907 -01, Sez. 3, n. 13395/2018, Rv. 649038 -01, Sez. 6 – 3, n. 18092/2020, Rv. 658840 – 01).
Nel caso in esame la censura del ricorrente, invece, cade sulla valutazione che i giudici del merito hanno effettuato sulle prove addotte dalle parti e, pertanto, non può trovare accoglimento La Commissione tributaria regionale non ha sovvertito il criterio di riparto dell’onere probatorio, avendo, piuttosto, ritenuto congruo il valore venale come accertato nel primo grado, richiamando espressamente la pronuncia, e facendo riferimento a elementi specifici di carattere fattuale.
Deve, quindi, in tal modo ritenersi assolto da parte del Giudice di secondo grado , nel rispetto della regola imposta dall’art. 2697 cod. civ., il relativo onere dimostrativo, senza necessità di attivare i poteri istruttori di cui all’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Con riferimento alle censure relative alla motivazione degli atti impositivi, la sentenza impugnata ha condiviso le motivazioni e le conclusioni rassegnate dal primo giudice, facendovi richiamo.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, dell’ art. 53 Cost. da parte degli avvisi impugnati. Censura che la sentenza impugnata non si sia pronunciata sull’erroneità del riferimento agli atti comparativi presi contenuto negli avvisi impugnati. Per il resto, riprendendo le ragioni del secondo motivo di impugnazione, richiama nuovamente la documentazione allegata e sopra richiamata per
evidenziare la mancata considerazione dell’effettiva potenzialità edificatoria del terreno in oggetto. Aggiunge, in relazione a tale ultimo profilo, di avere anche rappresentato che l’immobile insistente sul terreno di cui è causa nel 2005 era stato oggetto di fusione e ampliamento.
Si duole che gli avvisi impugnati abbiano ignorato le effettive condizioni morfologiche del terreno oggetto del giudizio che lo rendono, nella parte residua edificabile, di fatto intercluso e anche privo di allaccio fognario.
3.1. Il motivo è infondato.
La sentenza si è riportata alle motivazioni esplicitate nel provvedimento di primo grado e, in relazione al valore venale del bene, ha fatto anche riferimento a elementi derivanti dalla realtà fattuale.
Giova, in ogni caso, ricordare che in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. Sez. 3, n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 -05).
La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. 23286 del 2005, Rv. 585444 -01, Sez. L, n. 11660/2006, Rv. 589044 – 01, Sez. L, n. 11670/2006, Rv. 589071 -01, Sez. 6 – 5, n. 1414 del 2015, Rv. 634358 – 01).
Va ricordato, infine, che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati (cfr., tra le tante, (Cass., Sez. 2 – , n. 12652/2020, Rv. 658279 – 01; Sez. 1, n. 19011/2017, Rv. 645841 -01, Sez. 6 – 5, n. 29404/2017, Rv. 646976 -01, Sez. 1, n. 10937/2016, Rv. 639853 – 01; Sez. 1, n. 16056/2016, Rv. 641328 -01; nello stesso senso da ultimo, Cass., Sez. 5, 19 maggio 2024, n. 12732).
Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1, comma 162, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 13 , comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997. Si duole che la sentenza impugnata, pur riconoscendo la sussistenza di un ravvedimento operoso, ha omesso di pronunciarsi sulla illegittimità degli avvisi di accertamento che, invece, non ne davano conto. Il ricorrente eccepisce in proposito di avere, sin dal primo grado, dimostrato di avere eseguito un versamento il 17/09/2009 con riferimento al terreno per cui è causa e di avere
provveduto al regolare pagamento, rapportato all’indice di fabbricabilità attribuito, per le successive annualità. Lamenta che, tuttavia, il controricorrente avrebbe attribuito tale versamento ad un altro terreno (foglio 45, particella 757) e avrebbe disatteso anche i pagamenti successivi per, poi, non ritenere imputabili tali pagamenti nemmeno a tale ultima area, procedendo con avvisi di accertamento per entrambi i terreni.
4.1. Il motivo è inammissibile. Con riferimento alle somme versate dai ricorrenti, si osserva che nel ricorso si fa riferimento solamente all’atto impositivo . Si osserva, in proposito, che non è possibile confrontare tale atto con il documento riguardante il versamento in ravvedimento operoso, in quanto non si sa neanche se quest’ultimo sia stato mai depositato in giudizio. Per altro verso, la sentenza ha fatto riferimento al ravvedimento operoso confermando la valorizzazione di quanto versato a tale titolo, così riportando alla decisione del primo giudice.
Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti , nonché la violazione dell’art . 2697 cod. civ., dell’art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, dell’art. 16 del d.P.R. n. 472 del 1997 , dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 . Si duole della nullità degli avvisi di accertamento per vizio di motivazione circa il maggior valore venale del terreno per cui è causa. Nello stesso motivo si denuncia, inoltre, l’omessa pronuncia in merito a un fatto decisivo per il giudizio avendo i giudici di appello completamente ignorato la doglianza circa la mancata indicazione negli avvisi della modalità di determinazione del valore venale € /mc e le motivazioni sottese al differente valore
applicato nel 2009 rispetto a quello del 2008, attesa l’invarianza degli elementi considerati dall’ente nella stima del valore venale.
5.1. Il motivo è infondato.
Non può, essere accolta la censura, di violazione dell’art. 2697 cod. civ., per le medesime ragioni già svolte in relazione al secondo motivo (punto n. 2 della presente sentenza)
La Commissione tributaria regionale non ha sovvertito il criterio di riparto dell’onere probatorio, avendo, piuttosto, ritenuto non congruo il valore venale attribuito al bene dal Comune e sul punto ha fatto richiamo, non solo, alla pronuncia di primo grado, ma anche a elementi specifici di carattere fattuale, come meglio si è sopra chiarito riportando parte della motivazione.
Deve, quindi, in tal modo ritenersi assolto da parte del Giudice di secondo grado, nel rispetto della regola imposta dall’art. 2697 cod. civ., il relativo onere dimostrativo, senza necessità di attivare i poteri istruttori di cui all’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Per altro verso i ricorrenti insistono sulla indimostrata congruità del maggior valore attribuito al terreno per cui è causa e sull’omessa considerazione degli elementi istruttori dagli stessi addotti in giudizio. Su tale profilo di censura si richiama quanto sopra affermato in relazione al contenuto della motivazione giudiziale sui mezzi istruttori forniti dalle parti v. punto 2 della presente motivazione.
I ricorrenti insistono sulla indimostrata congruità del maggior valore attribuito al terreno per cui è causa e sull’omessa considerazione degli elementi istruttori dagli stessi addotti in giudizio.
Occorre premettere che la censura presenta anche profili di inammissibilità, laddove si lamenta dell’omessa motivazione
degli avvisi di accertamento impugnati, in quanto gli stessi non sono stati prodotti, né il loro contenuto è stato trasfuso nel ricorso, precludendo, così, ogni verifica in questa sede.
In ogni caso non può essere afferma ta l’omessa pronuncia sulla motivazione degli avvisi di accertamento, in quanto, sia pure in modo stringatissimo la sentenza ha fatto riferimento alle motivazioni dell’avviso di accertamento . In particolare, nel provvedimento si afferma «Tale incremento non risultando suffragato da una ricerca di mercato non pare condivisibile così come dettagliatamente illustrato nella sentenza di primo grado (anche sotto il profilo della reiezione delle censure di diritto viste le motiva zioni esposte negli avvisi)…omissis» .
Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione de ll’ art. 10, comma 2, della l. n. 212 de l 2000, dell’art. 31, comma 20, della l. n. 289 del 2002, dell’art. 6 del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 31, comma 20, della l. n. 289 d el 2002, invocando il principio del legittimo affidamento circa il valore venale del bene, siccome acquistato nell’anno 2001; tale affidamento sarebbe stato ingenerato dal fatto che per ben 14 annualità il controricorrente non ha contestato la veridicità della dichiarazione Ici in relazione al terreno per cui è causa con gli stessi valori oggi contestati.
6.1. Il motivo è infondato. L’art. 10 della l. n. 212 del 2000 prevede:
«1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché
7.
successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa».
Il presupposto per l’esclusione dell’irrogazione di sanzioni e interessi è la sussistenza, quindi, di indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria ovvero un comportamento del contribuente causalmente e in modo diretto collegato a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa, ipotesi chiaramente non ricorrenti nel caso di specie.
Nel caso di specie la dichiarazione dei ricorrenti sulla base imponibile resa sin dal 2001 non si è fondata su indicazioni contenute in atti di provenienza dell’ente impositore, il quale ha, viceversa, effettuato nel tempo una differente valutazione del bene oggetto del giudizio con riferimento ad un diverso periodo di imposta.
In ogni caso nella fattispecie la sentenza impugnata ha escluso che debbano essere ingiunti gli importi sanzionatori, oltretutto mantenendo ferma «la valorizzazione di quanto versato in sede di ravvedimento operoso».
Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese, compensate nei gradi di merito, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 1.5 00,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso il 28 giugno 2024