Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13638 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4910/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale indicato nel controricorso: EMAIL)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 7066/17/15 depositata il 15 luglio 2015
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta un avviso di intimazione notificatogli dall’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE a sèguito del mancato pagamento di una prodromica cartella esattoriale.
A fondamento dell’impugnazione deduceva di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella presupposta.
Il giudice adìto, pronunciando nella contumacia dell’agente della riscossione, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale, con sentenza n. 7066/17/15 del 15 luglio 2015, rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE
Rilevava il giudice regionale che la prova dell’avvenuta notificazione della prodromica cartella esattoriale non poteva ritenersi raggiunta nemmeno sulla scorta della documentazione prodotta nel giudizio di secondo grado dall’appellante in copia fotostatica, in mancanza di attestazione della sua conformità all’originale.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il COGNOME ha resistito con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 2719 c.c..
1.1 Si assume che avrebbe errato la CTR nell’affermare che, ai fini della prova dell’avvenuta notificazione della cartella di pagamento presupposta, non potesse reputarsi sufficiente la produzione da parte dell’agente della riscossione di copia non autenticata del relativo avviso di ricevimento.
1.2. Viene, al riguardo, obiettato che, ai sensi dell’art. 2719 c.c., le fotocopie di scritture private hanno la stessa efficacia probatoria RAGIONE_SOCIALE autentiche, se la loro conformità con l’originale non è espressamente disconosciuta dalla parte contro la quale sono prodotte, come accaduto nel caso di specie.
Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 22, comma 4, 53, comma 2 e 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992.
2.1 Si rimprovera alla Commissione regionale di aver tralasciato di considerare che nel processo tributario è espressamente riconosciuta alle parti la facoltà di depositare i documenti in copia.
Con il terzo mezzo, ugualmente introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 26, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 602 del 1973.
3.1 Si censura l’impugnata decisione per aver erroneamente escluso la sussistenza della prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta, quando invece dalla documentazione acquisita al processo, e in particolare dall’avviso di ricevimento prodotto in copia da RAGIONE_SOCIALE, emergeva chiaramente che detta notifica era stata eseguita a mezzo del servizio postale.
Il primo motivo è fondato.
4.1 La CTR ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in base al decisivo rilievo della mancanza di prova dell’avvenuta notificazione della cartella di pagamento presupposta.
4.2 Sul punto ha osservato quanto segue: «Con l’atto di appello
RAGIONE_SOCIALE… censura detta sentenza ( scilicet : quella di primo grado n.d.r.) eccependo che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTP, la cartella di pagamento, che ha dato causa all’avviso di intimazione impugnato, era stata notificata. A tal fine deduce che la prova di tale documentazione risulterebbe ‘da documentazione allegata (cfr. 12)’. Ciò posto, dal fascicolo depositato da RAGIONE_SOCIALE in appello detta prova non risulta. Ed infatti, come risulta dal foliario di detto fascicolo, peraltro privo di firma e nemmeno spillato, sotto la voce ‘documenti’, al n. 1, leggesi ‘Ricevuta di spedizione del ricorso al sig. COGNOME‘ ed al n. 2 leggesi ‘ricevuta di spedizione del ricorso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘. Ma non è tutto, in quanto al punto 5 leggesi ‘relata di notifica cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA. Orbene, detto documento è rappresentato da una semplice copia fotostatica, priva di alcuna autenticità, di un avviso di ricevimento di una raccomandata n. 67055964065-2 indirizzata a COGNOME NOME, avviso di ricevimento consegnato addì 10.2.2001 a familiare convivente del COGNOME; nonché da un foglio, privo di qualsiasi indicazione di provenienza, nel quale si legge la data di spedizione della raccomandata n. 670559640652 con tipologia di riferimento ‘cartella di pagamento’. In conclusione, RAGIONE_SOCIALE, nella fattispecie, nemmeno in questo grado di giudizio ha fornito la prova che effettivamente la cartella prodromica all’avviso di pagamento oggetto del contendere sia stata notificata…» .
4.3 Le argomentazioni sopra riportate non appaiono giuridicamente corrette.
4.4 Invero, ai sensi dell’art. 2719 c.c., «le copie fotografiche di scritture private hanno la stessa efficacia RAGIONE_SOCIALE autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta».
4.5 Sul tema in discussione questa Corte è costante nell’affermare che il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche di scritture prodotte
in giudizio, pur non imponendo l’osservanza di vincoli di forma, deve comunque esprimersi, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione atta a evidenziare, in modo chiaro e univoco, sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali dello stesso rispetto all’originale, non potendo, al riguardo, ritenersi sufficiente il ricorso a clausole di stile o a generiche asserzioni (cfr. Cass. n. 22577/2020, Cass. n. 16557/2019, Cass. n. 27633/2018). 4.6 Ciò posto, nel caso di specie la Commissione regionale ha attribuito decisivo rilievo al fatto che la copia dell’avviso di ricevimento prodotta in giudizio da RAGIONE_SOCIALE risultasse priva di una formale attestazione di autenticità, senza chiarire se il contribuente avesse disconosciuto la conformità di tale copia all’originale, né tantomeno se l’eventuale disconoscimento fosse stato effettuato in modo specifico.
4.7 Così facendo, essa ha operato una non corretta ricognizione della portata normativa astratta del citato art. 2719 c.c., limitandosi a considerare la sola prima parte della disposizione, e non anche la seconda, la quale, quanto agli effetti probatori, equipara all’attestazione di autenticità della copia di una scrittura privata il mancato espresso disconoscimento della sua conformità con l’originale ad opera della parte contro la quale essa è prodotta.
4.8 Sussiste, pertanto, la denunciata violazione della norma di legge evocata in rubrica.
Gli altri motivi rimangono assorbiti.
Per quanto precede, va disposta, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia.
6.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione