Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16941 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26076/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 8862/2017 depositata il 28/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Salerno ha accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME contro l’avviso di accertamento avente ad oggetto recupero di materia imponibile per il 2007 con determinazioni di maggiori IRPEF, IRAP e IVA.
L’accertamento analitico induttivo ex art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 derivava da verifica fiscale, condotta per diversi anni di imposta e culminata nel rilascio di PVC del 13.10.2011, ed era fondato su tabulati della piattaforma RAGIONE_SOCIALE dai quali risultavano maggiori ricavi per complessivi euro 222.114,35 rispetto al dichiarato.
La CTP, accogliendo la prospettazione del ricorrente, ha ritenuto che quei tabulati, acquisiti da soggetto terzo, non potevano avere la valenza probatoria attribuita dall’Ufficio, aggiungendo che mancava comunque una ricostruzione analitica RAGIONE_SOCIALE varie transazioni, oltre a l riscontro dell’effettivo pagamento.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania ha accolto l’appello erariale. Precisato che il contraddittorio con riferimento ai tabulati acquisiti era stato garantito, ha osservato che, secondo sentenza penale di questa Corte Suprema, è rilevante il confronto tra la contabilità tenuta dal contribuente e l’elenco RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali trasmesso da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE fatture emesse da quest’ultima per provvigioni richieste per ogni vendita; pertanto, gli stessi tabulati, laddove riportano gli elementi essenziali dell’operazione di acquisto e il prezzo, sono indicativi di vendite perfezionate e l’emissione di fatture da parte di RAGIONE_SOCIALE per provvigioni deve ricondursi alla conclusioni di vendite, con la conseguenza che i ricavi relativi a tali vendite possono essere compresi tra quelli non contabilizzati, salvo che il contribuente non provi la risoluzione del contratto o, quantomeno, il mancato pagamento del prezzo.
Avverso questa sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo denunzia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa motivazione e
violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 per difetto di motivazione in quanto la CTR, da un lato, non aveva dato atto RAGIONE_SOCIALE « articolate ragioni di doglianza proposte » dal contribuente di cui aveva ritenuto la « complessiva infondatezza » senza peraltro precisarne le ragioni, dall’altro, era rimasta carente nella esposizione RAGIONE_SOCIALE critiche mosse dall’appellante alla decisione di primo grado.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la CTR aveva del tutto omesso di considerare le seguenti questioni, riproposte dal contribuente in grado d’appello al fine di contestare il gravame di controparte: a) illegittimità dell’avviso di accertamento che si era riferito ad atti ignoti, con violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973, 56 d.P.R. n. 633/1972 e 7 legge n. 212/2000; b) violazione dell’art. 2700 c.c. essendosi ritenuta l’ incontestabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rilasciate dalle parti in sede di verifica; c) violazione dell’art. 2697 c.c. laddove si era affermata l’ acquiescenza del contribuente alle indicazioni dei verbalizzanti riportate in PVC.
3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 1, 2 e 36 del d. lgs. n. 546/1992, per assoluto vizio di motivazione laddove la CTR aveva assunto come decisiva ai fini della decisione la sentenza di questa Suprema Corte sez. terza penale 22.9.2016 n. 39379, in ordine al valore probatorio dei tabulati RAGIONE_SOCIALE , perché quel precedente riguarda una controversia relativa ad un soggetto diverso, non afferma un principio di diritto ma concerne fatti materiali controversi, non consente di rendere una motivazione autosufficiente, idonea a dar conto RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto a base della decisione.
Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
4.1. In seguito alla riformulazione dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del « minimo costituzionale » richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. sez. un. n. 8053 del 2014). Questa Corte ha, altresì, precisato che « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; v. anche Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).
4.2. In questo caso, come si desume dalla superiore espositiva, la sentenza attinge il minimo costituzionale, rendendo chiaramente intelligibile la ratio decidendi , fondata sul riconoscimento del pieno
valore probatorio dei tabulati rilasciati da RAGIONE_SOCIALE in ordine alle operazioni compiute dal contribuente, sul quale incombeva l’onere di documentare quali non erano andate a buon fine ma che, invece, si era concentrato sulla « contestazione della effettiva attitudine probatoria dei tabulati oggetto di controversia ».
4.3. Quanto alla citazione del precedente di questa Corte, ciò è consentito dall’art. 118 disp. att. c.p.c. che ammette il riferimento ai “precedenti conformi”, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione (Cass. n. 29017 del 2021), senza che ciò infici la motivazione della sentenza, purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato (Cass. n. 21443 del 2022); nel caso in esame la Commissione, dato atto della giurisprudenza di merito che non riconosce valore probatorio di quei tabulati, ha scelto consapevolmente il diverso orientamento espresso da questa Corte, che della questione aveva fatto « oggetto di una approfondita disamina ».
Infondato, infine, è il secondo motivo.
5.1. La sentenza si è espressamente concentrata sulla « reale attitudine probatoria della documentazione acquisita dall’Ufficio », considerata il vero cuore della decisione « sfrondata, invero, dei profili di dettaglio », ritenendo, quindi, implicitamente irrilevanti o infondate le questioni denunziate dal ricorrente.
5.2. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto,
non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 24953 del 2020). Del resto, il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione RAGIONE_SOCIALE parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Cass. n. 12652 del 2020); pertanto, la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass. n. 12131 del 2023).
6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 17/01/2024.