Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3202 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5   Num. 3202  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1384/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato    in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  RAGIONE_SOCIALE‘avvocato  RAGIONE_SOCIALE  (-)  rappresentato  e  difeso  dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso  l’AVVOCATURA  GENERALE  DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1669/2020 del 16/6/2020;
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALE‘11.1.2024  dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udito il difensore di parte ricorrente.
Fatti rilevanti di causa.
§ 1. RAGIONE_SOCIALE propone tre motivi di ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma RAGIONE_SOCIALEa prima decisione, ha ritenuto legittimo (nei limiti del valore venale del bene come ridotto dal primo giudice ad euro 233.000,00) l’avviso di rettifica e liquidazione, con sanzioni, notificato il 12.3.2015 dall’RAGIONE_SOCIALE in recupero RAGIONE_SOCIALE‘imposta complementare di registro ed ipocatastale sull’atto notarile 5 -14 marzo 2013, con il quale la RAGIONE_SOCIALE aveva venduto ad un fondo comune di investimento un immobile sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO (Cat.A/10, cl.3); il recupero d’imposta, in particolare, discendeva dalla rettifica di valore del bene compravenduto, accertato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in euro 302.550,00 in luogo di euro 164.011,40 dichiarato in atto.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-i primi giudici avevano ritenuto corretto il criterio sinteticocomparativo  di  stima  utilizzato  dall’Ufficio, tuttavia riducendo  il maggior valore che l’RAGIONE_SOCIALE aveva accertato in base ai criteri  Omi,  così  da  parzialmente  recepire  le  risultanze  RAGIONE_SOCIALEa  perizia tecnica giurata di parte contribuente;
-ciò aveva  comportato  lo scostamento  dai criteri Omi  utilizzati dall’Ufficio nell’avviso  opposto, avendo  trovato  riconoscimento  i parametri  peritali  di  riduzione  del  valore  venale,  in  ragione  RAGIONE_SOCIALEa consistenza,  RAGIONE_SOCIALEa  tipologia,  RAGIONE_SOCIALEo  stato  manutentivo  e  RAGIONE_SOCIALEa  non elevata potenzialità commerciale RAGIONE_SOCIALE‘immobile.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato nota di costituzione al solo fine RAGIONE_SOCIALEa discussione in udienza.
Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione .
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE lamenta -ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/86. Per avere la Commissione Tributaria Regionale confermato l’avviso di rettifica e liquidazione in oggetto (seppure nell’importo ridotto dai primi giudici) nonostante che esso (allegato sub n.2 al ricorso introduttivo) fosse basato soltanto, come testualmente riportato nella sua parte motiva, sul metodo di stima sinteticocomparativo di cui alla <>; e, dunque, su criteri meramente indiziari e reputati non sufficienti, oltre che dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa S.C., anche dalla stessa Amministrazione Finanziaria (Provvedimento Direzione AE 27.7.2007; Circolare 14.4.2010 n. 18/E).
Con il secondo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE denuncia -ex art.360 co. 1^ n.4) cod.proc.civ.nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione mancante o apparente. Per avere la Commissione Tributaria Regionale recepito il valore rideterminato dalla Commissione Tributaria Provinciale senza rilevare come quest’ultima, pur richiamando la perizia di parte recante una stima di euro 175.517,00, aveva poi stabilito un valore di imposizione pari ad euro 233.000,00 senza indicare i criteri seguiti e, quindi, in maniera del tutto apodittica (il che aveva costituito oggetto di uno specifico motivo di appello).
Con  il  terzo  motivo  di  ricorso  si  lamenta  <> l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza <>, con richiamo all’art.  360 co. 1^ n. 5 cod.proc.civ. . Ciò in ragione del fatto che la Commissione Tributaria Regionale, come già la Commissione Tributaria Provinciale, aveva omesso qualsiasi indicazione in ordine alla congruità del valore rideterminato di euro 233.000,00, pur
a fronte di una perizia giurata di stima che aveva attribuito all’immobile un valore sostanzialmente in linea con quello dichiarato in atto. Sicché il giudice  tributario  si  era  indebitamente  sostituito  all’Ufficio  impositore nella  determinazione  del  valore,  senza  per  giunta  illustrare  in  alcun modo il ragionamento estimativo seguito.
§ 2.2 I  primi  due  motivi  di  ricorso,  suscettibili  di  trattazione  unitaria, sono fondati nei termini che seguono.
In effetti, si è costantemente stabilito che -ferma la legittimità del criterio di stima sintetico-comparativo – la rettifica del valore di un bene immobile non può (né ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, né ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro ed ipocatastale) basarsi esclusivamente sugli indici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dei valori medi di mercato di immobili similari siti nella medesima zona di quello considerato (OMI), posto che tali indici hanno una valenza puramente orientativa e di larga massima, così da necessitare di adeguati riscontri probatori mirati su evenienze estimative di tipo non generale e statistico, ma concreto e specificamente concernente l’immobile oggetto di rettifica.
In questo senso, come detto, si esprime da tempo la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: (Cass.24550/20) <>; ovvero: (Cass. 21813/13) <>; ed ancora (Cass. n. 25707/15): <>, così anche, tra le altre, Cass. nn. 11439/18, 18651/18, 21813/18, 21569/16).
Nel  caso  in  esame,  l’avviso  opposto  come  riportato  in  atti -si fondava  appunto  sulle  quotazioni  Omi  e  su  quelle  rinvenienti  da bollettini  e  borsini  di  pari  natura  ed  efficacia,  senza  specificazioni  ed adattamenti mirati sulla concreta situazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile compravenduto.
Osserva la Commissione Tributaria Regionale che -ferma l’insufficienza dei listini immobiliari menzionati nell’atto di rettifica ben poteva tuttavia il giudice di prima istanza (la cui valutazione è stata da essa  richiamata  e  recepita per  relationem )  supplire  a  questa  lacuna sulla  base  appunto  di  altri  indizi  e  riscontri  valutativi  di  supporto
acquisiti al giudizio, e nella specie ricavabili dalla stessa perizia giurata di parte contribuente.
Sennonchè, la Commissione Tributaria Regionale, pure investita sul punto da specifico motivo di gravame, ha ritenuto di recepire quanto già stabilito dai primi giudici, senza in alcun modo dare conto: – del fatto che la perizia tecnica in questione, quand’anche come detto ritenuta probante a supporto e riscontro dei listini Omi, recava una stima del bene sostanzialmente in linea (di poco superiore) con il valore venale indicato dalle parti nell’atto tassato; – del percorso logico attraverso il quale doveva trovare condivisione la valutazione operata dai primi giudici i quali, pur dopo aver anch’essi considerato probante la perizia di parte, se ne erano in realtà poi sensibilmente discostati nell’accertare un valore venale di euro 233.000,00 a fronte di euro 175.517,00 in perizia.
Soccorre, in proposito, quanto stabilito da questa Corte in ordine al fatto che: <> (Cass. n. 6038/22, così Cass.n. 2193/15 ed altre), mentre nel caso di specie il recepimento peritale da parte del collegio regionale appare lacunoso sui due aspetti fondamentali appena rappresentati.
Lo stesso richiamo testuale, in sentenza, alla <>  si  risolve  in  un’affermazione  tanto  apodittica  quanto del tutto scollegata dalla concretezza RAGIONE_SOCIALE‘immobile in esame, RAGIONE_SOCIALE cui effettive caratteristiche valutative nulla viene detto.
Il  che  si  risolve,  in  definitiva,  sia  nella  sostanziale  carenza  o  mera apparenza  RAGIONE_SOCIALEa  motivazione  (secondo  motivo  di  ricorso),  sia  nella
violazione dei criteri legali di determinazione del valore venale del bene ex art. 51 Tur (primo motivo).
§ 3. Ne segue pertanto – in accoglimento dei primi due motivi di ricorso ed assorbito il terzo, del resto alternativamente formulato -la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II  grado  del  Lazio  che  riesaminerà  la  fattispecie  alla  luce dei principi indicati,  provvedendo  anche  sulle  spese  del  presente giudizio di legittimità.
PQM
-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Tributaria in data 11 gennaio 2024.
Il Consigliere est. NOMECOGNOME
Il Presidente NOME COGNOME