Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32626 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 32626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso n. 11266-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, i quali la rappresentano e difendono –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -Controricorrente
Avverso la sentenza n. 836/04/2021 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 2.11.2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO,
Dogane – Dazi – Royalties – Valore di transazione – Inclusione
sentito il Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’estinzione del giudizio; Sentiti i difensori RAGIONE_SOCIALE parti presenti in aula
Rilevato che
Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che la controversia trae origine dalla importazione di merce ne ll’anno 2014 da parte della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
A seguito dell’acquisizione di informazioni dall’importatore e RAGIONE_SOCIALE verifiche eseguite per accertare il pagamento RAGIONE_SOCIALE royalties relative al contratto di licenza sottoscritto con la licenziante RAGIONE_SOCIALE , l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestò che il valore imponibile dichiarato in dogana non comprendesse il corrispettivo del diritto di licenza. Procedette pertanto alla revisione dell’accertamento, rideterminando la base imponibile su cui calcolare i diritti di confine, notificando vari avvisi di rettifica, nonché gli atti di irrogazione di sanzioni.
A parte l’impugnazione dei suddetti atti, il 20 marzo 2017 la società richiese all’ufficio il rimborso dei maggiori diritti doganali corrisposti, nella misura di € 3.709,88. La richiesta fu rigettata con provvedimento del 6 luglio 2017.
Il provvedimento fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, che con sentenza n. 331/03/2019 accolse le ragioni della società. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 836/04/2021, accolse invece l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE.
La società ha censurato la decisione, di cui ne ha chiesto la cassazione, con ricorso dinanzi a questa Corte, affidato a quattro motivi, cui ha resistito l’amministrazione doganale con controricorso.
Nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 la causa è stata trattata e decisa.
Considerato che
La società ha denunciato:
Con il primo motivo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Commissione avrebbe deciso erroneamente in ordine alla tardiva costituzione in giudizio dell’Ufficio ;
con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 -bis, l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Erroneamente il giudice regionale avrebbe escluso l’applicabilità della menzionata disciplina, regolativa della partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo in materia fiscale;
con il terzo motivo la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 32 del CDC e degli artt. 157, 159 e 160 del DAC, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso l’applicazione dello ius superveniens ;
con il quarto motivo la violazione degli artt. 1362 -comune intenzioni RAGIONE_SOCIALE parti -1363 -interpretazione complessiva RAGIONE_SOCIALE clausole -1371 -criterio della minor gravosità -1372 -efficacia soggettiva del contratto -del c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Erronea sarebbe la pronuncia anche quanto alla applicazione RAGIONE_SOCIALE regole d’interpretazione del contratto.
Preliminarmente questo Collegio rileva che con atto sottoscritto congiuntamente dall’RAGIONE_SOCIALE e dall a società è stata fatta istanza di rinuncia al ricorso. Le parti processuali hanno pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese. Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024