Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32626 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 32626 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso n. 11266-2022, proposto da:
CBA RAGIONE_SOCIALE p.i. P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio degli avv. NOME COGNOME ed NOME COGNOME i quali la rappresentano e difendono –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf. 97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -Controricorrente
Avverso la sentenza n. 836/04/2021 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 2.11.2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Dogane – Dazi – Royalties – Valore di transazione – Inclusione
sentito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’estinzione del giudizio; Sentiti i difensori delle parti presenti in aula
Rilevato che
Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che la controversia trae origine dalla importazione di merce ne ll’anno 2014 da parte della CBA IntlRAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE.
A seguito dell’acquisizione di informazioni dall’importatore e delle verifiche eseguite per accertare il pagamento delle royalties relative al contratto di licenza sottoscritto con la licenziante RAGIONE_SOCIALE , l’Agenzia delle dogane contestò che il valore imponibile dichiarato in dogana non comprendesse il corrispettivo del diritto di licenza. Procedette pertanto alla revisione dell’accertamento, rideterminando la base imponibile su cui calcolare i diritti di confine, notificando vari avvisi di rettifica, nonché gli atti di irrogazione di sanzioni.
A parte l’impugnazione dei suddetti atti, il 20 marzo 2017 la società richiese all’ufficio il rimborso dei maggiori diritti doganali corrisposti, nella misura di € 3.709,88. La richiesta fu rigettata con provvedimento del 6 luglio 2017.
Il provvedimento fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, che con sentenza n. 331/03/2019 accolse le ragioni della società. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 836/04/2021, accolse invece l’appello dell’Agenzia delle dogane.
La società ha censurato la decisione, di cui ne ha chiesto la cassazione, con ricorso dinanzi a questa Corte, affidato a quattro motivi, cui ha resistito l’amministrazione doganale con controricorso.
Nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 la causa è stata trattata e decisa.
Considerato che
La società ha denunciato:
Con il primo motivo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Commissione avrebbe deciso erroneamente in ordine alla tardiva costituzione in giudizio dell’Ufficio ;
con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 -bis, l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Erroneamente il giudice regionale avrebbe escluso l’applicabilità della menzionata disciplina, regolativa della partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo in materia fiscale;
con il terzo motivo la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 32 del CDC e degli artt. 157, 159 e 160 del DAC, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso l’applicazione dello ius superveniens ;
con il quarto motivo la violazione degli artt. 1362 -comune intenzioni delle parti -1363 -interpretazione complessiva delle clausole -1371 -criterio della minor gravosità -1372 -efficacia soggettiva del contratto -del c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Erronea sarebbe la pronuncia anche quanto alla applicazione delle regole d’interpretazione del contratto.
Preliminarmente questo Collegio rileva che con atto sottoscritto congiuntamente dall’Agenzia delle dogane e dall a società è stata fatta istanza di rinuncia al ricorso. Le parti processuali hanno pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese. Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024