Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23251 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23251 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1181/2025 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in GENOVA – DOM DIG INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 1623/2024 depositata il 03/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, azienda specializzata nel settore del modellismo da collezione di auto di lusso, nel novembre 2019 importava tramite il RAGIONE_SOCIALE, in regime di rappresentanza diretta, una ‘ partita di modellini ‘ a marchio ‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘ , prodotti e venduti da RAGIONE_SOCIALE.
All’esito dei controlli eseguiti sulla partita di merci, l’Ufficio doganale competente notificava alla MR Collection un processo verbale di constatazione alla stregua del quale, ai fini della quantificazione dei dazi e dell’IVA all’importazione, le royalties pagate ai titolari dei summenzionati marchi di lusso ai fini per il relativo sfruttamento (COGNOME, COGNOME), in forza di appositi contratti di licenza, si rivelavano suscettibili d’essere incluse nel valore dichiarato in dogana.
La Mr Collection formulava istanza di revisione della dichiarazione ai sensi dell’art. 11 del D. Lgsl. 374/1990, che veniva rigettata dall’Amministrazione, con la conferma del preavviso di recupero fiscale e di irrogazione di sanzioni.
La Corte di Giustizia Tributaria di Milano respingeva il successivo ricorso di RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento reiettivo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Non miglior sorte assisteva l’appello della contribuente, del pari respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia.
RAGIONE_SOCIALE affida il proprio ricorso per cassazione a otto motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3), si deduce ‘ la violazione degli artt. 70 e 71 reg. ue 952/2013 (cdu)127 e 136 Reg. UE 2447/2015 (RE), come interpretati dai documenti di prassi dell’Unione europea -Taxud/800/2002 -Taxud/B4/2016 ‘.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3), si denuncia ‘ la violazione degli artt. 70 e 71 Reg. UE 952/2013 (CDU) 127 e 136 Reg. UE 2447/2015 (RE) come interpretati dai documenti di prassi dell’Unione Europea -Taxud/800/2002 -Taxud/B4/2016 e dalla giurisprudenza della CGUE ‘.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3), di adduce la ‘ violazione di legge violazione costituzionalmente rilevante degli artt. 70 e 71 Reg. UE 952/2013 (CDU)127 e 136 Reg. UE 2447/2015 (RE) come interpretati dai documenti di prassi dell’unione europea Taxud/800/2002 -Taxud/B4/2016 -quanto al contratto Bugatti -motivazione apparente, al di sotto del minimo costituzionale ‘.
Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3) si lamenta la ‘ violazione di legge violazione costituzionalmente rilevante degli artt. 70 e 71 Reg. UE 952/2013 (CDU) 127 e 136 Reg. UE 2447/2015 (RE) come interpretati dai documenti di prassi dell’unione europea Taxud/800/2002 -Taxud/B4/2016 -quanto al contratto Bugatti -motivazione contraddittoria e/o apparente e/o inesistente, al di sotto del minimo costituzionale’.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3), si contesta ‘ la violazione di legge violazione costituzionalmente rilevante degli artt. 70 e 71 Reg. UE 952/2013 (cdu)127 e 136 reg. ue 2447/2015 (re) come interpretati dai
documenti di prassi dell’unione europea Taxud/800/2002 -Taxud/B4/2016 -quanto al contratto NOME COGNOME – motivazione apparente, al di sotto del minimo costituzionale’.
Con il sesto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3), si lamenta ‘ la violazione di legge violazione costituzionalmente rilevante degli artt. 70 e 71 Reg. UE 952/2013 (CDU) 127 e 136 reg. ue 2447/2015 (RE) come interpretati dai documenti di prassi dell’unione europea Taxud/800/2002 -Taxud/B4/2016 -quanto al contratto NOME COGNOME – motivazione contraddittoria e/o apparente e/o inesistente, al di sotto del minimo costituzionale’.
Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3), si assume la ‘ violazione costituzionalmente rilevante degli artt. 70 e 71 reg. ue 952/2013 (CDU) 127 e 136 reg. ue 2447/2015 (re) come interpretati dai documenti di prassi dell’Unione europea Taxud/800/2002 -Taxud/b4/2016 e difetto di motivazione -motivazione inesistente, al di sotto del minimo costituzionale’.
Con l’ ottavo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 5), si denuncia l” omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti’.
Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo si prestano a un esame congiunto, che ne evidenzia la sostanziale inammissibilità.
Essi convergono sulla denunciata violazione degli artt. 70 e 71 Reg. UE 952/2013 (CDU) e 136 Reg. UE 2447/2015 (RE) come interpretati dai documenti di prassi dell’Unione Europea -TAXUD/800/2002 -TAXUD/B4/2016, assumendo che il Giudice dell’appello abbia tenuto in considerazione una serie di accordi tra l’esponente e i licenzianti che, invece, i documenti di prassi non considerano indicatori di un controllo dei licenzianti sui produttori, perché irrilevanti e incoerenti con la ratio stessa del controllo,
ossia, l’obbligo di MR di pagare le royalties, e i diritti dei licenzianti di approvare i campioni e modelli predisposti da MR, ispezionare i luoghi di produzione e approvare i produttori proposti da MR).
Con ogni evidenza questo coacervo di censure traligna il paradigma di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., risolvendosi nella richiesta a questa Corte di una rivisitazione del merito della controversia, già sindacato puntualmente dal giudice del gravame di merito. Le clausole contrattuali sono state esaminate e interpretate dal giudice regionale e le censure odierne mirano sottotraccia ad ottenere una più appagante loro valutazione. Tuttavia, ‘ Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ‘ (Cass. n. 25348 del 2028). Giova anche soggiungere che l’art. 348 ter c.p.c. postula nel caso di specie un’inammissibilità dei motivi di ricorso ancor più a monte, sol che si consideri che ‘ in presenza di doppia conforme sul fatto, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto/ordinanza di inammissibilità dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 29715 del 2018). La ricorrente si limita a stigmatizzare gli approdi
ricostruttivi e interpretativi del giudice d’appello, conformi a quelle del giudice di prime cure, senza enucleare gli aspetti di diversità.
L’ ottavo motivo è inammissibile.
Per il suo tramite si adombra l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c. 1 c.p.c., n. 5) per aver il Giudice dell’appello (come già il Giudice di prime cure) omesso di valutare e apprezzare: (i) l’esser le merci importate proprie del licenziatario e non dei licenzianti e (ii) l’inesistenza di accordi, tra Ferrari e RAGIONE_SOCIALE, sul diritto di ispezione fisica dei luoghi di produzione, circostanze che nel diritto dell’UE sono, invece, decisive ai fini della valutazione sull’inclusione delle royalties nel valore.
In realtà, la motivazione che si assume deficitaria, non scende al di sotto del ‘minimo costituzionale’.
La sentenza d’appello, infatti, reca a proprio supporto una trama argomentativa idonea a sorreggerla sul piano della ratio decidendi. Mette in conto evidenziare che ‘ in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ‘ (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018).
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26/06/2025.