Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32630 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 32630 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/12/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12025/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
per la cassazione della sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale di II° Grado della Liguria, n. 942/01/2021, depositata il 3/12/2021.
Udita all’udienza pubblica del 24 settembre 2024 la relazione del Cons. NOME COGNOME
Udita la requisitoria del Sost. P.G. COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udita, per l’Agenzia, l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso come in atti.
Udito il legale costituito della controricorrente, che ha concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA
L’Ufficio delle Dogane di Varese effettuò un accesso presso la sede legale della RAGIONE_SOCIALE allo scopo di procedere al controllo e all’acquisizione di tutta la documentazione relativa ad operazioni di importazione eseguite dalla stessa nel triennio 20082010, quindi di accertare, a norma dell’art. 32 del Reg. CE n. 2913/1992, l’esatta indicazione del valore dichiarato in dogana all’atto dell’importazione.
Le numerose importazioni provenivano da Paesi extracomunitari (anche attraverso la Dogana della Spezia) e riguardavano articoli di abbigliamento per bambini, commercializzati previa apposizione di raffigurazioni di personaggi e di particolari disegni e/o loghi, per il cui uso la RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato appositi contratti di licenza con i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, rappresentati da sei diverse società licenzianti, italiane ed estere.
L’attività di verifica si concludeva con un PVC del 3 giugno 2011, con il quale si contestava l’esclusione delle royalties dal valore dichiarato in dogana dalla Preca Brummel.
Sul PVC l’Agenzia poggiava in seguito diversi atti di rettifica e irrogazione sanzioni, che la RAGIONE_SOCIALE impugnava con distinti ricorsi, tutti accolti dalla Commissione Tributaria Provinciale della Spezia, con conseguente annullamento degli atti stessi.
I giudizi di appello promossi dall’Agenzia venivano riuniti e rigettati dalla CTR della Liguria, con sentenza 139/1/2015, depositata in data 28 gennaio 2015
Con ordinanza n. 25078/2019, depositata in data 8 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza d’appello anzidetta.
Il giudizio è stato riassunto con ricorso dalla Preca Brummel.
In data 3 dicembre 2021 è stata depositata dalla CTR, quale giudice di rinvio, la sentenza n. 942/2021, che ha annullato gli avvisi di rettifica e gli atti di irrogazione sanzioni.
L’Agenzia delle Dogane affida ora il proprio ricorso per cassazione a due motivi. Resiste la Preca COGNOME attualmente in Amministrazione Straordinaria, con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Segnatamente, ad avviso dell’Agenzia, « la CTR della Liguria ha violato l’art. 384 c.p.c. ‘Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito’, il quale dispone che nelle ipotesi in cui la Corte di Cassazione accoglie il ricorso rinviando la causa ad altro giudice … Quest’ultimo … deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte … L’ordinanza n. 25078/2019, invero, aveva provveduto a cassare la sentenza di secondo grado, che si era espressa in senso favorevole alla società importatrice escludendo la riconducibilità delle royalties nel complessivo valore in dogana dei prodotti importati … La ratio della disciplina è costituita dalla necessità che la dichiarazione doganale
comprenda il valore reale della merce, e non può esservi dubbio che il valore dei capi di abbigliamento importati dalla RAGIONE_SOCIALE fosse costituito non soltanto dalla materia prima impiegata e dalle lavorazioni su di essa effettuate, ma anche dai noti marchi utilizzati, che costituiscono beni immateriali incorporati nella merce e che ne aumentano il valore reale… ».
Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 29 e 32 CDC, nonché degli articoli 157, 159, 160 e 143 DAC, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. In particolare, ad avviso dell’Agenzia « La decisione in esame appare impugnabile anche per violazione e/o falsa applicazione della richiamata normativa unionale di riferimento, soprattutto alla luce degli arresti della Cassazione relativi al medesimo accertamento in causa. In alcuni contenziosi sorti sul medesimo processo verbale di constatazione del 03.06.2011 redatto dall’Ufficio delle Dogane di Varese (e, quindi, aventi ad oggetto gli stessi contratti di licenza), infatti, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che nella fattispecie sussistono tutte le condizioni previste dalla normativa unionale affinché le royalties vengano correttamente inserite nel valore in dogana dei prodotti importati ».
Il primo motivo è fondato.
La Corte regionale ha trascurato di compiere un accertamento sulla base degli indicatori Taxud, che era quanto il provvedimento cassatorio della Corte di Cassazione indefettibilmente, nella sostanza, postulava. Gli indici Taxud, pur suscettibili di orientare il controllo rimesso al giudice di merito, investito del giudizio di rinvio, sono stati del tutto obliterati.
Segnatamente, la CTR ha tralasciato di considerare gli utili indicatori, evincibili dall’esemplificazione presente nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale (Sezione del valore in dogana) contenuto nel documento TAXUD/800/2002, nella versione italiana del 2007, sull’applicazione dell’art. 32, paragrafo 1, lettera c), del
codice doganale. Dette indicazioni, precisa la Corte di Giustizia UE in causa C-173/15, punto 45, « sebbene non giuridicamente cogenti, costituiscono tuttavia strumenti importanti per garantire un’uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, quindi, essere di per sé considerate strumenti validi per l’interpretazione di detto codice ». Il documento in questione annovera, alla stregua di elementi utili per determinare la presenza di un controllo, tra gli altri, i seguenti: 1) il licenziante sceglie il produttore e lo impone all’acquirente; 2) il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione (per quanto attiene ai centri di produzione e/o ai metodi di produzione); 3) il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all’acquirente; 4) il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti; 5) il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci o il prezzo al quale l’importatore/l’acquirente rivende le merci; 6) il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc. -il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti; 7) il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre; il licenziante non autorizza l’acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell’importatore; 8) il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante; 9) le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/nel loro design e con riguardo al marchio di fabbrica); 10) le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante.
Si tratta con evidenza di una casistica molto ampia, che abbraccia una pluralità di ipotesi, da cui risulta agevole desumere che il concetto di controllo declina in un pressoché totalizzante ventaglio di casi inerenti i rapporti tra licenziante e licenziatario e/o produttore, quando questi realizzi i prodotti con marchio della licenziante.
In tema, peraltro, la Corte di legittimità ha affermato il condivisibile principio di diritto, secondo cui: ” In tema di diritti doganali, ai fini della determinazione del valore in dogana di prodotti che siano stati fabbricati in base a modelli e con marchi oggetto di contratto di licenza e che siano importati dalla licenziataria, il corrispettivo dei diritti di licenza va aggiunto al valore di transazione, a norma dell’art. 32 del regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi dei diritti di licenza ‘ (Cass., nn. 8473 del 2018; 25438 del 2018; 25437 del 2018; 24996 del 2018).
Ebbene, di questi principi è palese il giudice regionale non abbia tenuto conto, né abbia fatto alcuna applicazione.
I contenuti e le clausole dei rapporti negoziali non sono stati scandagliati, alla luce degli indicatori Taxud. Nonostante l’esigenza di confrontarsi con la pluralità degli elementi che tengono insieme il tessuto negoziale, il giudice regionale si è limitato alla formulazione di un giudizio che si riduce ad una affermazione tautologica e che senz’altro manifesta la violazione delle regole di interpretazione della normativa posta a presidio dei rapporti di causa.
In conclusione, deve accogliersi il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
La sentenza va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II° grado della Liguria, che in diversa
composizione, oltre che liquidare la spese del giudizio di legittimità, dovrà procedere ad un nuovo esame, tenendo conto degli indici taxud, nella cornice dei principi enunciati.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di II° grado della Liguria.
Il Giudice rel. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME