Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14638 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14638 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4622 -2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
-controricorrente – avverso la sentenza n. 570/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 13/7/2021;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 322/2018 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di La Spezia, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro con cui l’Ufficio aveva rettificato il valore di immobili oggetto di acquisto da parte di RAGIONE_SOCIALE con atto stipulato in data 1.4.2015.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 43 e 51 d.P.R. 26/4/1986 n. 131, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente confermato la sentenza impugnata ritenendo che nella base imponibile dell’imposta di registro , applicata sul valore degli immobili acquistati dalla contribuente, non dovesse computarsi il valore delle ipoteche sugli stessi gravanti.
1.2. La censura è fondata.
1.3. In tema di imposta di registro, dispone infatti l’art. 51 cpv. D.P.R. 26.4.1986 n. 131, comma 2, che la determinazione della base imponibile
«per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse» deve avvenire sulla scorta del «valore venale in comune in commercio».
1.4. Dispone, invece, il comma 4 che «per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse» occorre tenere conto del «valore complessivo dei beni che compongono l’azienda … al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile …».
1.5. L’art. 50 d.P.R. n. 131/1986, inoltre, prevede che la base imponibile del conferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari in sede di costituzione societaria è costituita dalla somma algebrica tra (in positivo) «valore dei beni o diritti conferiti» e (in negativo) «passività» e «oneri» accollati alla società destinataria del conferimento, nonché «oneri» inerenti all’atto costitutivo.
1.6. Da tale strutturale diversità tra gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, nonché quelli di conferimento in società di beni immobili o diritti reali immobiliari, deve trarsi la conseguenza che la base imponibile dell’imposta di registro, nel primo caso, va determinata tenendo conto solo del valore del singolo bene immobile, in se stesso considerato.
1.7. Eventuali garanzie reali o altri vincoli derivanti da pignoramento o sequestro possono unicamente influire, nel caso concreto, sulla determinazione del prezzo inter partes , restando tuttavia estranei al sistema fissato nel cit. art. 51, inteso ad individuare il prezzo che il bene ha «in comune commercio», vale a dire quello che il venditore ha la maggiore probabilità di realizzare e l’acquirente di pagare «in condizioni normali di mercato», prescindendo cioè da situazioni soggettive e momentanee che possono diminuirlo ed aumentarlo.
1.8. Occorre pertanto considerare unicamente le obiettive «condizioni» dell’immobile alla data indicata (cfr. art. 51 cit., comma 3, circa il criterio comparativo con immobili «di analoghe caratteristiche e condizioni»), ovvero tutte quelle situazioni che, venendo ad incidere negativamente, sulle potenziali utilizzazioni dell’oggetto della prestazione (come si verifica,
ad esempio, per l’immobile concesso in locazione e con diritto di prelazione del conduttore ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392; cfr. Cass. n. 11688 del 2002), risultino di per sé idonee a deprimerne il valore di scambio sul mercato immobiliare, secondo criteri economici che rivestono carattere di normalità, e che possono riflettersi sul valore venale in comune commercio, anche al di sotto della soglia segnata dalla valutazione cd. automatica, secondo un ‘ indagine che resta affidata al giudice del merito.
1.9. La Commissione tributaria regionale, nell’operare la riduzione del valore venale degli immobili oggetto di compravendita, in quanto gravati d due ipoteche, ha utilizzato, dunque, una nozione di imponibile non conforme a quella prescritta dalla legge.
Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da