Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5584 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5584  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
Oggetto:  valore  doganale – art. 71 CDU – elencazione tassativa – spese controllo qualità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE,  con  domicilio  in  Roma,  INDIRIZZO,  presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE  in  persona  del  legale  rappresentante pro  tempore nonché COGNOME NOME, in proprio, difesi e rappresentati entrambi dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) unitamente all’AVV_NOTAIO quale associato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di  quest’ultimo  sito  in  BergamoINDIRIZZO  INDIRIZZO  (PEC: EMAIL come da procura speciale allegata al controricorso in formato digitale;
-controricorrente – avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale  della Liguria n. 214/03/23 depositata in data 20/03/2023;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  non partecipata del 24/01/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE impugnava con distinti ricorsi l’avviso di rettifica prot. 12910/RU del 9 aprile 2018 per un valore di € 274.866,34 e l’atto di irrogazione sanzione prot.12912/RU del 9 aprile 2018 per un valore di € 919.500,0 0;
-in  fatto,  la  controversia  deriva  da  accertamenti  conseguenti all’attivazione della mutua  assistenza  amministrativa  con  il collaterale organismo della Repubblica Popolare Cinese; l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Dogana riteneva che la società avesse indebitamente utilizzato il codice CODICE_FISCALE B157 e avesse dichiarato un valore imponibile della merce inferiore rispetto al reale;
-in particolare, attraverso la comparazione RAGIONE_SOCIALE autofatture con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva contabilizzato le fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE per i servizi prestati in sede estera con le fatture di vendita e con le bollette doganali, l’Ufficio contestava l’avvenuta indicazione di un valore di transazione inferiore, non comprensivo dei servizi prestati all’estero, all’atto dell’importazione. Da qui gli atti impugnati dalla società importatrice, secondo la quale i servizi i cui costi l’Ufficio ha ritenuto concorrere a definire il valore del prodotto da importare
non rientrerebbero nell’elenco, tassativo, di quelli indicati dall’art. 71 CDU;
-i contenuti RAGIONE_SOCIALE contestazioni operate nei confronti della società venivano  dall’Ufficio rivolti con  avviso  di rettifica prot. n. 12910/RU del 09.04.2018, anche al Presidente del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE della stessa NOME COGNOME quale coobbligato solidale, il quale ricorreva eccependo anche la mancata prova, da  parte  dell’Ufficio,  della  sua  personale  partecipazione  alle operazioni doganali;
-la Commissione  Provinciale, con sentenza n. 227/2/2019, riuniva  i  ricorsi  e  li  accoglieva,  ritenendo  fondate  le  tesi  dei contribuenti; l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello;
-la CTR  con  la  sentenza  qui  oggetto  di  impugnazione  ha confermato la pronuncia di primo grado;
-per quanto qui interessa, essa ha ritenuto che – partendo dal dato incontrovertibile che l’elenco dei componenti da aggiungere al valore di transazione previsto dall’art. 71 CDU è tassativo, ossia che ulteriori voci di costo non espressamente previste dalla norma, non possono concorrere al valore doganale dei beni il dato portato dall’Ufficio è meramente formale (l’oggetto RAGIONE_SOCIALE autofatture registrate, descritto come ‘developement fee’), senza che ‘nessuna verifica in concreto sia mai stata effettuata sulla natura dei servizi svolti dalle società cinesi’ (testimonianza COGNOME, resa nel procedimento penale), mentre la parte privata ha ampiamente provato (testi COGNOME, COGNOME e COGNOME e CTP COGNOME) l’effettiva natura di tali servizi, riferibili a controllo della qualità, che non vanno compresi nel valore di transazione;
-ricorre  l’RAGIONE_SOCIALE  finanziaria  con  atto  affidato  a  due motivi di impugnazione;
-resistono con unico controricorso entrambi i contribuenti;
Considerato che:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-il primo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 71 del Reg. (UE) 952/2013 (c.d. CDU) del 9 ottobre 2013 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; secondo parte ricorrente fanno parte dell’imponibile doganale oltre al valore di transazione anche i costi relativi a di una serie di servizi connessi alle importazioni RAGIONE_SOCIALE merci, tra i quali attività di sviluppo del prodotto, attività di controllo di qualità del prodotto stesso, attività di controllo di qualità degli imballi e supervisione RAGIONE_SOCIALE operazioni di carico e di movimentazione RAGIONE_SOCIALE merci in partenza che risultino da atti di un processo penale indipendentemente dalle considerazioni del consulente tecnico d’ufficio del giudice penale relative alla imponibilità RAGIONE_SOCIALE stesse a nulla rilevando la sentenza penale di assoluzione del titolare dell’impresa di importazione nel giudizio tributario;
-il motivo è infondato;
-contrariamente a quanto asserito nel motivo, non rientrano tra le voci di costo tassativamente citate dalla norma in esame, né l’attività di controllo di qualità del prodotto stesso, (il citato art . 71 lettera B numero 4, richiamato dall’Ufficio, fa riferimento a lavori di ingegneria, di sviluppo, d’arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell’Unione e necessari per produrre le merci importate), né l’attività di controllo di qualità degli imballi (il citato art. 71 lettera A numero 3, richiamato dall’Ufficio, fa espresso riferimento al costo dell’imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali, e non al controllo della qualità degli stessi) né la supervisione RAGIONE_SOCIALE operazioni di carico e di movimentazione RAGIONE_SOCIALE merci in partenza (il riferimento all’art . 71 lettera E, richiamato dall’Ufficio, risulta costituire mera precisazione RAGIONE_SOCIALE ulteriori tassative ‘spese fino al luogo d’introduzione RAGIONE_SOCIALE merci nel territorio doganale dell’Unione: i) le spese di trasporto e di
assicurazione  RAGIONE_SOCIALE  merci  importate;  e  ii)  le  spese  di  carico  e movimentazione connesse al trasporto RAGIONE_SOCIALE merci importate.’ ; non  risultano  incluse  le  spese  di  supervisione  RAGIONE_SOCIALE  citate operazioni di trasporto e movimentazione merci);
-non può dubitarsi della natura tassativa dell’elencazione di cui al ridetto art. 71, stante l’inequivoco disposto dell’ultimo periodo della disposizione secondo la quale ‘ in sede di determinazione del valore in dogana sono addizionati al prezzo effettivamente  pagato  o  da  pagare  solo  ed  esclusivamente  gli elementi previsti dal presente articolo’;
-alla conclusione che segue porta anche l’inclusione RAGIONE_SOCIALE ‘spese per test di conformità’ nel valore in dogana della merce, evidenziata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE sez. V del 19 ottobre 2020 nella causa C-15/99 (RAGIONE_SOCIALE) nella quale il giudice comunitario ha ritenuto che ‘le spese per le analisi destinate ad accertare la conformità RAGIONE_SOCIALE merci importate alla normativa nazionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE membro di importazione, che l’importatore fattura all’acquirente in aggiunta al prezzo RAGIONE_SOCIALE merci, devono esser considerate nel senso che costituiscono parte integrante del  di tale merce ai sensi dell’art. 3 n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980 n. 1224 regolamento (CEE) del Consiglio 8 dicembre 1980 n. 3193.’;
-il principio affermato costituisce una legittima applicazione della norma sul valore doganale in quanto le analisi destinate ad accertare la conformità RAGIONE_SOCIALE merci importate alla normativa nazionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE membro di importazione costituiscono un adempimento ed un servizio necessario al processo produttivo per la vendita all’esportazione e incorporato nel prodotto. In altri termini, le merci non conformi alla normativa nazionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE membro di importazione non possono essere importate in UE e la necessaria conformità deve essere
confermata da analisi, test e certificazioni le cui spese, essendo necessarie per la vendita per l’esportazione, certamente costituiscono un costo di produzione e, perciò, valore imponibile doganale ai sensi dell’art. 71 CDU, par. 1, lett b);
-nella fattispecie in esame, invece, il controllo di qualità è un servizio successivo alla produzione e risulta precedente cronologicamente e funzionale logicamente alla spedizione dei beni. Esso si sostanzia in una selezione dei beni (in questo caso piastrelle) al fine di evitare che le confezioni di materiali acquistati in Cina contengano piastrelle non integre o con difetti estetici incompatibili con il grado di qualità concordato. Si tratta di un servizio opportuno e forse necessario da un punto di vista commerciale stante la vendita e distribuzione di tali piastrelle a marchio LA RAGIONE_SOCIALE, ma sicuramente non può considerarsi lo stesso obbligatorio dal punto di vista della conformità della merce di cui alla citata sentenza, non riguardando la conformità a legge o regolamento dei beni ma la corrispondenza degli stessi a standard qualitativi, appunto, unilateralmente ritenuti importanti dall’importatore
-ben più pregnanti requisiti sono invece riconducibili alle misure di  sicurezza  prodotti  vigenti  in  UE (e  per  l’appunto  previste come  obbligatorie) il  cui  difetto  ne  impedisce  l’ingresso  nel territorio dell’Unione;
-tale interpretazione risulta confermata dal secondo paragrafo dell’art. 70 CDU ove viene ulteriormente precisato che il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita RAGIONE_SOCIALE merci importate. La necessaria ricomprensione nella valorizzazione della merce della totalità dei pagamenti, da effettuarsi come condizione di vendita,
comporta,  come  opportunamente  rilevato  dalla  Circolare  n. 5/D/2017  del  21  aprile  2017,  che  tale  dato  sia  ora  elemento essenziale  della  ‘base  primaria  per  il  valore  in  dogana  RAGIONE_SOCIALE merci’  (art.  70,  paragrafo  1, CDU)  in  forza  degli  artt.  73, lett. a) e 70, paragrafo 2, CDU;
-l’interpretazione di cui sopra, seguita anche dal giudice penale, deriva  dall’applicazione  RAGIONE_SOCIALE  regole  interpretative  del  diritto tributario,  alle  quali  la  CTR  ha  fatto  corretto  riferimento  nella risoluzione  RAGIONE_SOCIALE  questioni  di  diritto  ad  essa  sottoposte,  senza mancare  di  operare  una  autonoma  valutazione  anche  RAGIONE_SOCIALE risultanze del procedimento penale;
-come è noto, questa Corte ritiene con orientamento del tutto consolidato che (tra moltissime, oltre a quelle citate in motivazione dalla Corte di secondo grado, Cass. Sez.5, Ordinanza n. 17258 del 27/06/2019 ) la sentenza penale di assoluzione dal reato tributario non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare;
-come si evince dalla motivazione, la sentenza di appello ‘ ritiene il Collegio che nel caso di specie la sentenza del Tribunale Penale della Spezia possa costituire una valida fonte di prova, perché pacificamente resa sui medesimi fatti oggetto degli avvisi di rettifica nonché particolarmente rilevante in quanto ha potuto valutare le testimonianze, tra cui quella del rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il quale ha ammesso che nessuna verifica in concreto fosse mai stata effettuata dall’Ufficio sulla
natura dei servizi svolti dalle società cinesi, e la CT di parte del Dott. COGNOME, ritenuta ‘condivisibile’, secondo la quale il costo dei servizi di cui trattasi non costituiscono pagamento indiretto RAGIONE_SOCIALE merci e pertanto neppure sono menzionati nell’art. 71 del CDU. È appena il caso di rammentare che nel processo tributario la consulenza tecnica di parte, pur non avendo una diretta valenza probatoria in quanto atto elaborato nello specifico interesse di una parte, ove ritenuta sufficientemente completa e condivisibile, può, tuttavia, concorrere a convincere il giudice ai fini della sua decisione finale. Sussistono pertanto plurimi elementi (sentenza del Giudice penale, consulenza di parte completa e condivisibile, carenza di istruttoria dell’RAGIONE_SOCIALE, fondata esclusivamente su elementi formali, senza alcun riscontro nel concreto) volti a convincere questo Giudice che la tesi dell’appellante RAGIONE_SOCIALE non sia fondata ‘; così argomentando, la CTR si è allineata ai principi ridetti come enunciati da questa Corte, operando una autonoma e critica valutazione, manifestata con chiarezza nell’iter logico -giuridico seguito in motivazione, anche di tali risultanze probatorie;
-il secondo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., sostenendo la nullità per difetto di motivazione della sentenza tributaria d’appello che si fonda su una consulenza tecnica nell’interesse dell’imputato in un  procedimento  penale  limitandosi ad affermare che sia completa e condivisibile e senza indicarne il contenuto;
-il motivo è infondato;
-invero, la CTR ha ritenuto che ‘ nel caso di specie la sentenza del  Tribunale  Penale  della  Spezia  possa  costituire  una  valida fonte  di  prova,  perché  pacificamente  resa  sui  medesimi  fatti oggetto degli avvisi di rettifica nonché particolarmente rilevante in quanto ha potuto valutare le testimonianze, tra cui quella del
rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il quale ha ammesso che nessuna verifica in concreto fosse mai stata effettuata dall’Ufficio sulla natura dei servizi svolti dalle società cinesi, e la CT di parte del Dott. COGNOME, ritenuta ‘condivisibile’, secondo la quale il costo dei servizi di cui trattasi non costituiscono pagamento indiretto RAGIONE_SOCIALE merci e pertanto neppure sono menzionati nell’art. 71 del CDU’. Tale affermazione è seguita poi dalla precisazione in diritto secondo la quale ‘è appena il caso di rammentare che nel processo tributario la consulenza tecnica di parte, pur non avendo una diretta valenza probatoria in quanto atto elaborato nello specifico interesse di una parte, ove ritenuta sufficientemente completa e condivisibile, può, tuttavia, concorrere a convincere il giudice ai fini della sua decisione finale’. E venendo alla valutazione del contenuto degli atti del procedimento penale, di tutti gli atti e non solo della consulenza tecnica redatta nell’interesse dell’imputato, la CTR ha aggiunto le proprie autonome e critiche valutazione del materiale probatorio, in ordine al quale si è così espressa: ‘ sussistono pertanto plurimi elementi (sentenza del Giudice penale, consulenza di parte completa e condivisibile, carenza di istruttoria dell’RAGIONE_SOCIALE, fondata esclusivamente su elementi formali, senza alcun riscontro nel concreto) volti a convincere questo Giudice che la tesi dell’appellante RAGIONE_SOCIALE non sia fondata’;
-è  quindi  evidente  che  la  pronuncia  gravata  non  si  è  fondata affatto  solo  sulla  consulenza  tecnica  di  cui  si  è  detto,  ma  ha preso in esame e valutato l’intero materiale probatorio in atti; inoltre,  la  CTR  non  si  è  limitata  a  rendere  sul  punto  mere affermazioni  ma ha dimostrato di aver preso in esame analiticamente anche il contenuto di tale consulenza -oltre alle altre prove dedotte dalle parti -e all’esito di tale esame ha reso la propria decisione;
-per tali ragioni, il ricorso è rigettato;
-le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali  che  liquida  in  euro  13.000,00  per  compensi  ed  euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024.