Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32310 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29423/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA C/O STUDIO DEIURE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 933/2019 depositata il 01/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE, Ufficio di Milano, avviava una verifica nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, società licenziataria del gruppo RAGIONE_SOCIALE. Attraverso la verifica in parola si mirava ad accertare la regolarità e veridicità degli elementi assunti a base dell’imposizione fiscale, con particolare riguardo al valore dichiarato in dogana, avuto riguardo ad operazioni di importazione effettuate dalla predetta RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2011. Emergeva che al valore RAGIONE_SOCIALE merci a marchio RAGIONE_SOCIALE importate in Italia non veniva sommato l’importo dei diritti di licenza, c.d. royalties , che la RAGIONE_SOCIALE, quale licenziataria, era tenuta a corrispondere alla capogruppo statunitense RAGIONE_SOCIALE, secondo una percentuale ancorata alle vendite effettuate in Europa.
Sul PVC di cui RAGIONE_SOCIALE era resa destinataria, veniva successivamente basato dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, rappresentante indiretto di RAGIONE_SOCIALE, un avviso di rettifica dell’accertamento per l’anno 2011; veniva, inoltre, emesso nei confronti della rappresentante un correlato provvedimento di irrogazione di sanzioni.
NOME proponeva due separati ricorsi avverso i due atti. Le impugnazioni venivano accolte dalla CTP di Milano. Il successivo appello erariale, incentrato in principalità proprio sul profilo della omessa inclusione nel valore doganale RAGIONE_SOCIALE royalties correlate alle vendite dei prodotti a marchio RAGIONE_SOCIALE, veniva rigettato
L’RAGIONE_SOCIALE affida il proprio ricorso per cassazione a un solo motivo. La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE adduce la violazione del combinato disposto degli articoli 143,157,159 e 160 Regolamento Comunità RAGIONE_SOCIALEa del 2 luglio n. 2454 DAC, nonché dell’allegato 23 DAC, in relazione all’articolo 360 numero 3 cpc, per avere la CTR apoditticamente affermato che il potere della licenziante fosse limitato ad un mero controllo di qualità dei prodotti in assenza di alcuna facoltà di orientamento e condizionamento dell’autonomia della licenziataria e dei terzi fabbricanti.
La censura è fondata.
È particolarmente opportuno premettere all’esame del mezzo la ricognizione RAGIONE_SOCIALE disposizioni unionali (CDC e DAC) che risultano applicabili nella causa, quindi in particolare:
-l’art. 29, CDC, che prevede che «il valore in dogana RAGIONE_SOCIALE merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute»;
-l’art. 32, par. 1, .. lett. c), CDC che dispone «Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’art. 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate .. i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita RAGIONE_SOCIALE merci da valutare nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare»;
-l’art. 157, par. 2, DAC, che dispone «Indipendentemente dai casi di cui all’articolo 32, paragrafo 5 del codice, quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità RAGIONE_SOCIALE disposizioni dell’articolo 29 del codice si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento: -si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e costituisce una condizione di vendita RAGIONE_SOCIALE merci in causa»;
-l’art. 159, DAC che dispone «Al prezzo effettivamente pagato o pagabile per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se: -il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti soggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all’importazione, -le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l’importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e -l’acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore»;
-l’art. 160, DAC, che dispone «Qualora l’acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall’articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento».
Da tale quadro normativo, in sostanza, si desume che: -in generale, di norma i diritti di licenza (royalties) non implementano la base imponibile RAGIONE_SOCIALE operazioni di importazione (valore in dogana RAGIONE_SOCIALE merci), a meno che la loro corresponsione non rappresenti una vera e propria «condizione della/per la vendita» dei prodotti importati; -più in particolare, qualora si tratti di diritti di licenza di merci incorporanti un marchio commerciale o di fabbrica, l’inclusione degli stessi nel valore doganale RAGIONE_SOCIALE merci importate e rivendute senza particolari lavorazioni ulteriori dipende dalla circostanza giuridico fattuale che l’acquirente/importatore non possa acquistarle se non da fornitori legati al venditore e se questi o una persona ad esso legata ne chieda il pagamento. In altri termini dunque ed in sintesi, per costituire base imponibile doganale (daziaria ed IVA), il pagamento, diretto ovvero indiretto, RAGIONE_SOCIALE royalties al titolare del diritto deve essere una condizione necessaria dell’acquisto dei prodotti ‘marchiati’; se tali beni sono prodotti da un terzo, esso deve avere un ‘legame’ con il
licenziante/creditore della royalty. Tale ultimo specifico profilo è anzitutto chiarito dall’art. 143, par.1, lett. e) ed allegato n. 23 RAGIONE_SOCIALE DAC, nel senso che il licenziante controlli direttamente o indirettamente il venditore/produttore RAGIONE_SOCIALE merci e che «Si considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere su valori di costrizione o di orientamento sulla seconda».
Fatte queste doverose premesse in diritto, deve convenirsi con la ricorrente che il giudice tributario di appello non ha fatto corretta applicazione di tale normativa unionale alle fattispecie concrete oggetto della lite. La CTR, infatti, non ha esaminato, puntualmente, il contesto contrattuale dedotto in lite, ma si è limitata a generiche ed apodittiche affermazioni. L’agenzia fiscale ricorrente, con piena autosufficienza, di contro ha riportato le clausole contrattuali specifiche dalle quali, letteralmente, si possono quantomeno valutare la sussistenza dell’una e dell’altra condizione poste dalla normativa doganale uniforme ai fini dell’inclusione dei diritti di licenza nella base imponibile dei diritti di confine. A causa dell’omessa considerazione di tali clausole la sentenza impugnata ha quindi falsamente applicato sia le disposizioni codicistiche interne sia quelle del plesso normativo unionale CDC/DAC evocate con il mezzo in esame.
Il ricorso va, in definitiva, accolto.
Conseguentemente la sentenza va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di Giustizia di Secondo Grado della Lombardia, la quale provvederà anche alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia di Secondo Grado della
Lombardia, la quale provvederà anche alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 11/09/2024.