Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12512 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
Oggetto: procedura valore
doganale – artt. 29, 30, 31
CDC
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 9039/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dal AVV_NOTAIO (PEC:
EMAIL) domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE in 00195 Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia n. 4007/07/22 depositata in data 19/10/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-con due distinti ricorsi, le società RAGIONE_SOCIALE (nella qualità di importatore) e la società RAGIONE_SOCIALE unico (nella qualità di dichiarante doganale/rappresentante indiretto), separatamente impugnavano gli avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni emessi dall’Ufficio RAGIONE_SOCIALEe Dogane di Como;
-la CTP rigettava i ricorsi;
-appellavano i contribuenti; con la sentenza qui gravata la CTR ha accolto le impugnazioni in quanto a fronte del mancato superamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Finanziaria dei dubbi circa la non corrispondenza del valore dichiarato in dogana rispetto a quello del prezzo pagato o da pagare, per la successiva rideterminazione del valore in dogane RAGIONE_SOCIALEa merce importata, l’Ufficio ha impiegato un metodo di determinazione non immediatamente sussidiario rispetto a quello ancorato al valore di transazione; e ciò senza allegare, se non in maniera del tutto insufficiente, le ragioni che escludevano la possibilità di rispettare la precisa sequenza dei metodi di cui agli artt. 30 e 31 del codice doganale. In definitiva, secondo la pronuncia oggetto di ricorso per cassazione, i criteri di determinazione del
valore in dogana devono essere applicati in base agli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale comunitario, ma rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente; soltanto quando il valore in dogana non possa essere determinato applicando la disposizione precedente di deve far riferimento a quella immediatamente successiva secondo l’ordine stabilito dal codice stesso;
-ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un motivo;
-resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
Considerato che:
-il solo motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 74 del Reg. UE 2013/952 (CDU) e 140 e 141 del Reg. di Esecuzione UE 2015/2447, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la Corte di Giustizia Tributaria di II grado, in violazione RAGIONE_SOCIALEe norme indicate, sostanzialmente escluso per la determinazione del valore di dogana il ricorso a criteri di determinazione del valore diversi da quelli di transazione.
-il motivo è infondato;
-in realtà dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si evince come la RAGIONE_SOCIALE abbia ritenuto che ‘per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, l’autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore in dogana RAGIONE_SOCIALEe merci importate in base alla regola generale fissata dall’art. 29′;
-orbene, tale affermazione non può essere letta, come si pretende in ricorso, nel senso di aver inteso essa escludere il ricorso a criteri di determinazione del valore diversi da quelli di transizione, perché non è quello il significato ad essa proprio;
-il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello ha viceversa limitato i casi di determinazione del valore in dogana diversi da quelli riferiti al valore di transazione a quelli nei quali trova applicazione la regola di cui agli artt. 29 seguenti del codice doganale comunitario (anche CDC). Ciò si evince chiaramente dal contenuto motivazionale di cui ai periodi seguenti che fanno riferimento all’utilizzo RAGIONE_SOCIALEe banche dati nazionali e comunitarie per la determinazione dei valori dichiarati e hai principi in diritto enunciati da questa Corte puntualmente riportati al punto sei RAGIONE_SOCIALEa pronuncia gravata;
-ebbene, dalla corretta applicazione di tali principi di diritto, riferiti alla sfatti specie sopra descritta, e discesa la conclusione -del tutto corretta e coerente – esposta dalla pronuncia impugnata nel prosieguo secondo la quale ‘per la successiva rideterminazione del valore in dogana RAGIONE_SOCIALEa merce importata l’agenzia ha impiegato un metodo di determinazione non immediatamente sussidiario rispetto a quello ancorato al valore di transazione, senza legare se non in maniera del tutto insufficiente le ragioni che escludevano la possibilità di rispettare la precisa sequenza dei metodi di cui agli articoli 30 e 31 del codice doganale’;
-tale affermazione RAGIONE_SOCIALEa CTR è allineata ai principi illustrati da questa Corte che nella sentenza n. 23245 del 2018, ha chiarito come l’unico valore rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione doganale sia il valore in dogana, che di norma coincide col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (in termini, CGUE sent.12 dicembre 2013, causa C116/12, COGNOME e a., punto 28), dal momento che la normativa Unionale in tema di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi (tra varie, CGUE in causa C 116/12, cit., punto 44; 20 dicembre 2017 , causa C- 529/16,
RAGIONE_SOCIALE c. Hauptzollamt Munchen;15 luglio 2010, NOME COGNOME, causa C – 354/09, punto 27; 28 febbraio 2008, causa C – 263/06, RAGIONE_SOCIALE, punto 60) e risponde altresì alle necessità di certezza RAGIONE_SOCIALEa prassi commerciale
-ecco perché il codice doganale comunitario ha stabilito con gli artt. 29, 30 e 31 già citati una rigida sequenza di regole di determinazione del valore doganale e perché il regolamento attuativo del codice abbia predisposto una apposita disciplina, regolata dall’art. 181-bis del medesimo atto normativo, secondo il quale qualora le autorità doganali abbiano «fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 29 del codice doganale» (Cass. 4 aprile 2013, n. 8323; 13 settembre 2013, n. 20931);
-in questo caso, per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, l’Autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio prima di decidere di non determinare il valore in dogana RAGIONE_SOCIALEe merci importate in base alla regola generale fissata dall’art. 29 ricitato;
-il valore di transazione deve comunque riflettere il valore economico reale RAGIONE_SOCIALEa merce importata e tener conto di tutti gli elementi di rilievo economico di essa ; ne consegue che, nel seguire la rigida scansione RAGIONE_SOCIALEe regole fissate dal codice doganale comunitario, quando il valore in dogana non possa essere determinato mediante ricorso al valore di transazione RAGIONE_SOCIALEe merci importate, la valutazione doganale si dovrà attenere alle disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del codice, applicando, in sequenza, i metodi previsti alle lettere da a) a d) del paragrafo 2 di quest’ultimo articolo (CGUE in causa C-116/12, cit., punto 41). E soltanto quando non sia possibile determinare il valore in dogana RAGIONE_SOCIALEe merci importate neppure sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del codice doganale, si opererà la valutazione in dogana
conformemente alle disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 di tale codice (CGUE, in causa C – 116/12, punto 42). In definitiva, i criteri di determinazione del valore in dogana devono essere applicati in base sì agli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale comunitario, ma pur sempre rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente: soltanto quando il valore in dogana non possa essere determinato applicando la disposizione precedente, si deve far riferimento a quella immediatamente successiva secondo l’ordine stabilito dal codice (CGUE in causa C – 116/12, punto 43);
-in concreto, il valore di transazione resta quindi il metodo prioritario di determinazione in quanto è considerato il più adatto ed il più frequentemente utilizzato. Per disattenderlo, occorre che: a) l’Amministrazione abbia fondati dubbi che esso sia inattendibile; b) i dubbi persistano, anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi; c) l’ Amministrazione ricorra in primo luogo ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari, ossia a quelli stabiliti dall’art. 30 del codice doganale comunitario, in successione; pertanto, nel caso di fondati dubbi da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione doganale RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra il valore dichiarato e l’importo totale pagato o da pagare ex art. 29 CDC, la medesima Amministrazione dopo la richiesta di informazioni complementari e dopo aver fornito all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali siano fondati tali dubbi, in ossequio RAGIONE_SOCIALEa specifica garanzia procedurale di cui all’art. 181 – bis, paragrafo 2, del Reg. CEE n. 2454 del 1993- è tenuta a dimostrare, con onere probatorio a proprio carico, di avere applicato, nella rideterminazione del valore in dogana, i
metodi immediatamente sussidiari di cui agli artt. 30 e 31 del codice doganale, secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione ovvero è tenuta a dare conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui il rispetto del detto ordine previsto dal codice doganale comunitario non sia stato possibile;
-ancora, si è precisato che (in termini si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 2214 del 25/01/2019 ) in tema di diritti doganali, nel caso di fondati dubbi sulla corrispondenza tra il valore dichiarato e l’importo totale pagato o da pagare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 del codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2913/1992), l’Amministrazione -sempre dopo aver chiesto informazioni complementari all’interessato e consentito allo stesso di interloquire rispetto ai motivi sui quali siano fondati tali dubbi – ha l’onere di dimostrare di avere applicato, nella rideterminazione del valore in dogana, i metodi immediatamente sussidiari di cui agli artt. 30 e 31 RAGIONE_SOCIALE stesso codice doganale , secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione, ovvero di indicare le ragioni per le quali il rispetto di tale ordine non sia stato possibile;
-conseguentemente la pronuncia impugnata è immune alle censure proposte con il ricorso, che pertanto è rigettato;
-le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00 cui aggiungersi euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA e iva di legge.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2024.