Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32627 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 32627 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso n. 23337-2022, proposto da:
CBA RAGIONE_SOCIALE p.i. P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio degli avv. NOME COGNOME ed NOME COGNOME i quali la rappresentano e difendono –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf. 97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -Controricorrente
Avverso la sentenza n. 347/01/2022 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 3.03.2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Dogane – Dazi – Royalties – Valore di transazione – Inclusione
sentito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’estinzione del giudizio; Sentiti i difensori delle parti presenti in aula,
Rilevato che
Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che la controversia trae origine dalla importazione di merce a partire da ll’anno 2013 da parte della CBA IntlRAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE).
A seguito dell’acquisizione di informazioni dall’importatore e delle verifiche eseguite per accertare il pagamento delle royalties relative al contratto di licenza sottoscritto con la licenziante RAGIONE_SOCIALE , l’Agenzia delle dogane contestò che il valore imponibile dichiarato in dogana non comprendesse il corrispettivo del diritto di licenza. Procedette pertanto alla revisione degli accertamenti, rideterminando la base imponibile su cui calcolare i diritti di confine, notificando vari avvisi di rettifica, nonché gli atti di irrogazione di sanzioni.
A parte l’impugnazione dei suddetti atti, il 2 1 marzo 2017 la società richiese all’ufficio il rimborso dei maggiori diritti doganali corrisposti, nella misura di € 411.481,21. Alla richiesta seguì la notifica da parte dell’ufficio del preavviso di rigetto del 3 novembre 2017.
Il provvedimento fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia, che con sentenza n. 441/03/2019 rigettò le ragioni della società. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 347/01/2022, rigettò l’appello dell a società.
La società ha censurato la decisione, di cui ne ha chiesto la cassazione, con ricorso dinanzi a questa Corte, affidato a cinque motivi, cui ha resistito l’amministrazione doganale con controricorso.
Nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 la causa è stata trattata e decisa.
Considerato che
La società ha denunciato:
Con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 -bis, l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Erroneamente il giudice regionale avrebbe escluso l’applicabilità della menzionata disciplina, regolativa della partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, in materia fiscale;
con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La sentenza sarebbe affetta da vizio di nullità, per essersi limitata ad una pedissequa adesione alla decisione adottata dal giudice di primo grado in merito alla denunciata nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi;
con il terzo motivo la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 32 del CDC e degli artt. 157, 159 e 160 del DAC, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso l’applicazione dello ius superveniens;
con il quarto motivo la violazione degli artt. 1362 -comune intenzioni delle parti -1363 -interpretazione complessiva delle clausole -1371 -criterio della minor gravosità -1372 -efficacia soggettiva del contratto -del c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Erronea sarebbe la pronuncia anche quanto alla applicazione delle regole d’interpretazione del contratto;
con il quinto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice avrebbe errato nel condannare la società alla rifusione delle spese di giudizio.
Preliminarmente questo Collegio rileva che con atto sottoscritto congiuntamente dall’Agenzia delle dogane e dall a società è stata fatta istanza di rinuncia al ricorso. Le parti processuali hanno pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese. Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024