Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33498 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33498 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21801/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ((CF. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE e dall’avv. COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE in virtù di procura speciale allegata al
Oggetto: tributi – valore di transazione fondati dubbi
contro
ricorso, elettivamente domiciliata presso gli indirizi PEC
–
-controricorrente – avverso la sentenza della CGT di secondo grado della Liguria, n. 623/03/23 depositata e notificata in data 2 ottobre 2023 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato due avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica relativi al periodo di imposta 2018, nonché i correlati provvedimenti di irrogazione di sanzioni, con i quali veniva rettificato il valore di transazione indicato nelle dichiarazioni doganali in quanto inferiore rispetto al valore medio di importazione di merci similari del Paese di origine (Cina).
La CTP della Spezia ha accolto il ricorso.
La CGT di secondo grado della Liguria, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello sprovvista di prova la rideterminazione del valore della merce importata, valorizzando la circostanza che non sarebbe stato effettuato alcun accesso, né vi sarebbe stata alcuna verifica sui quantitativi di merce importati ma solo una richiesta documentale.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 74 e ss. CDU Reg. (UE) 952/2013 (CDU), dell’art. 140 Reg. (UE) 2015/2447 e dell’art. 2967 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sprovvisto di prova l’accertamento suppletivo e di rettifica. Osserva parte ricorrente come i fondati dubbi siano stati
innescati dal dubbio sulla qualità e composizione della merce importata e che, a termini dell’art. 140 Reg. (UE) 2447/2015 , il valore imponibile possa essere ritenuto inattendibile ove, in rapporto al peso dichiarato, il valore risulti nettamente inferiore al valore medio di importazione. Osserva, inoltre, come l’art. 74 individua una gerarchia di criteri che devono essere tenuti presenti, ossia il valore di transazione delle merci identiche, quello di merci similari e che possono essere utilizzati applicativi, come COGNOME che fanno ricorso a indici statistici, osservando come la sentenza impugnata abbia invertito l’onere della prova.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso non verte in ordine a una revisione della valutazione delle prove ai fini di un diverso accertamento in fatto, bensì in relazione alla corretta applicazione della disciplina doganale che regola l’onere della prova a carico dell’Ufficio, né apparendo il ricorso fondato su plurimi profili di doglianza esposti cumulativamente.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono. L’Ufficio ha contestato, come risulta indirettamente dalla stessa sentenza impugnata, che la società contribuente aveva dichiarato, con le due bollette di importazione oggetto del giudizio, di importare articoli di biancheria intima di materiale sintetico (oggetto di due fatture emesse da un fornitore cinese), laddove da una successiva bolletta di importazione, avente ad oggetto altra fattura del medesimo fornitore, risultava avere importato merci che, per descrizione e valore unitario, risultava dello stesso tipo di quella importata con le dichiarazioni doganali oggetto di giudizio, ma di composizione diversa (tessuti costituiti per il 95% da cotone e per il restante 5% da elastane). La contestazione del valore è avvenuta da parte dell’Ufficio, sulla base del contraddittorio instaurato, per effetto del fondato dubbio sulla qualità della merce importata ( « l’esatta composizione della merce»: sent. imp.).
In altri termini, la contestazione sul valore della merce era stata ingenerata dal fondato dubbio che la qualità della merce non fosse quella dichiarata e in base a tale deduzione l’Ufficio ha emesso l’accertamento suppletivo e di rettifica relativo al valore di transazione. Tale accertamento in fatto non è stato compiuto dal giudice di appello, essendosi il giudice di appello limitato a d accertare che l’Ufficio non avesse proceduto a un accesso e a un riscontro fisico della merce oggetto di importazione.
Né può ritenersi che il solo contraddittorio cartolare (documentale) incardinato con il contribuente senza accesso e senza verifica fisica della merce, sia inidoneo a fugare i fondati dubbi circa il valore di transazione, come correttamente indicato dal ricorrente (« con tali consistenti dubbi, non fugati dal contribuente, mai parte attiva nella fase di contraddittorio preventivo , l’Ufficio si è adoperato nella ricostruzione giuridica del valore» : pag. 7 ricorso). Secondo la giurisprudenza di questa Corte (attinente al precedente codice doganale), ai fini della determinazione in dogana del valore delle merci importate ai sensi dell’art. 30 del CDC, nell’osservanza della procedura di cui all’art. 181bis del Reg. (CEE) 2454/93, legittimamente possono essere utilizzati i risultati restituiti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo, tra cui, in specie, il sistema “RAGIONE_SOCIALE“, a condizione che su detti risultati la parte abbia avuto la possibilità, nel corso del procedimento amministrativo, di contraddire e che le giustificazioni dalla medesima fornite in ordine allo scostamento da essi si rivelino inidonee a dimostrare le ragioni della non riconducibilità della concreta transazione ai valori statistici di riferimento (Cass., Sez. V, 31 agosto 2023, n. 25520).
Tale precedente è conforme al diritto dell’Unione, secondo cui , allorché una dichiarazione doganale susciti dubbi, l’articolo 181 -bis del regolamento di applicazione (DAC) prevede che, qualora abbiano fondati dubbi che il valore dichiarato delle merci importate rappresenti
l’importo totale pagato o da pagare, le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore doganale in base al metodo del valore di transazione e possono, di conseguenza, respingere il prezzo dichiarato qualora tali dubbi persistano anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi (CGUE, 9 giugno 2022, Faukes Kft, C-187/21, punto 62; CGUE, 16 giugno 2016, Euro 2004.Hungary, C-291/15, punto 31; CGUE, 28 febbraio 2008, Carboni e derivati, C -263/06, punto 52). Perché, pertanto, l’Agenzia possa procedere a rettifica del valore dichiarato in dogana non è necessario procedere con accesso o con particolari strumenti di indagine, ma è sufficiente -ai fini del rispetto del contraddittorio -che l’interessato sia stato messo in condizione di far valere le proprie ragioni al fine di fugare i dubbi insorti in capo all’Amministrazione finanziaria .
7. Tale principio, fatto proprio in relazione all’art. 181 -bis Regolamento (CEE) n. 2454/93, opera in termini analoghi in relazione all’art. 140 Reg. (UE) n. 2015/2447, il quale, ancora più nettamente, non prescrive specifiche forme di intavolazione del contraddittorio con il contribuente al fine di fugare i dubbi sul l’effettivo valore di transazione , potendo questo risolversi nella richiesta al contribuente di informazioni supplementari (« nei casi in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del codice, esse possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni supplementari» ).
8. La sentenza non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, per cui va cassata con rinvio per nuovo esame della corretta individuazione della tipologia e della qualità della merce oggetto delle bollette di importazione ai fini della determinazione del valore di
transazione, oltre che per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 5 novembre 2024