Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24341 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24341 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 01/09/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 26/06/2025
ICI 2011 VALORE DEI BENI
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4287/2023 del ruolo generale, proposto
DA
il COMUNE DI PONTEDERA (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del dirigente pro tempore del 3° Settore Servizi Finanziari alla Persona e Organizzazione del Comune di Pontedera, dr.ssa NOME COGNOME autorizzata con determinazione dirigenziale n. 1169 del 28 dicembre 2022, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
(1) NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), (2) NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, quali eredi di NOME COGNOME, (3) NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e (4) COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE
D), rappresentati e difesi, come da procura speciale nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 5545/2025 Numero di raccolta generale 24341/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
– CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza n. 887/3/2022 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 12 luglio 2022, non notificata.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio tenutasi in data 26 giugno 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la pretesa di cui all’avviso di accertamento indicato in atti, con cui il Comune di Pontedera contestava la maggiore imposta ICI per l’anno 2011, pari a 6.586,01 €, a seguito del maggior valore attribuito alle aree fabbricabili di proprietà dei ricorrenti all’esito della rettifica di tale valore operata (nella misura di 55 €/mq) con delibera del Consiglio comunale n. 66/2006.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dai contribuenti, ritenendo corretto il valore (di 23,50 €/mq) stimato dal consulente tecnico di ufficio, all’esito dell’indagine peritale disposta in grado di appello, volta, per l’appunto, a valutare il valore venale dell’area.
Avverso tale pronuncia il Comune di Pontedera proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 6 luglio 2017, formulando tre motivi di impugnazione, depositando il 16 giugno 2025 memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
I contribuenti resistevano con controricorso depositato in data 24 marzo 2023, depositando l’11 giugno 2025 memoria ex art. 380 -bis .1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4. c.p.c., la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., 194 e 195 c.p.c., 32 e 36 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la consulenza tecnica era stata depositata in data 22 marzo 2022, vale a dire tre giorni prima l’udienza di trattazione, fissata per il giorno 25 marzo 2022.
Per tale via, il Comune ha eccepito la violazione del principio del contraddittorio e, quindi, la nullità della sentenza, non essendo stata assicurata all’ente la facoltà di sviluppare le proprie difese.
1.1. Il motivo risulta infondato.
La stessa difesa del Comune ha dato atto che il consulente tecnico di ufficio aveva trasmesso la bozza della sua relazione alle parti, prima di depositare il proprio elaborato, e da quel che risulta dal contenuto difensivo degli atti solo i contribuenti avevano presentato osservazioni, peraltro accolte dal consulente.
In tali termini, il contraddittorio è stato ritualmente assicurato secondo le previsioni dell’art. 195 c.p.c., mentre la difesa del Comune non solo non ha ritenuto di formulare osservazioni alla bozza di consulenza, ma nemmeno risulta aver chiesto un rinvio dell’udienza di trattazione per esaminare la stesura finale della controversia e/o chiedere un termine per dedurre, il che a vale rendere il motivo solo il tardivo tentativo di recuperare, in sede di legittimità, l’omesso esercizio delle facoltà difensive nella fase di merito.
Con la seconda doglianza il Comune ha eccepito, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4., c.p.c., la nullità della sentenza per la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 504/1992, 52 e 59 d.lgs. n. 446/1997, 36 d.lgs. n. 546/1992, 115, 116 e 192 c.p.c., nonchè degli art. 2697 c.c. e 3, 24 e 11 Cost., contestando la
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valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenuto la consulenza di ufficio basata congruamente ed adeguatamente motivata e basata su idonei elementi probatori, facendo -di contro -il Comune osservare che il consulente aveva ricavato il costo di costruzione dei fabbricati da edificare « sulla base delle conoscenze del perito e della sua esperienza professionale». Data pubblicazione 01/09/2025
Con la terza censura l’ente territoriale ha dedotto, in relazione al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., ancora la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 504/1992, 52 e 59 d.lgs. n. 446/1997, 36 d.lgs. n. 546/1992, 115, 116 e 192 c.p.c., nonchè degli art. 2697 c.c. e 3, 24 e 11 Cost., contestando la valutazione del Giudice regionale per i medesimi motivi sopra esposti.
I motivi, da trattare unitariamente in quanto connessi, sono fondati, previa loro riqualificazione ai sensi dell’art. 360 primo comma, num. 5, c.p.c..
4.1. L’art. 5 d.lgs. n. 504/1992 prevede che «Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche»
4.2. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, ai fini della determinazione del valore imponibile per l’applicazione dell’ICI, è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di
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adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; tali criteri, normativamente determinati, debbono considerarsi tassativi e non possono essere surrogati da valutazioni effettuate sulla base di un’aprioristica e del tutto indimostrata valutazione basata su altri argomenti (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 9 agosto 2024, n. 22591, che richiama: Cass., Sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14385; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7297; Cass., Sez. 5, 17 maggio 2017, n. 12273; Cass., Sez. 5, 30 maggio 2017, n. 13567; Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27807; Cass., Sez. 5, 24 settembre 2019, nn. 23680 e 23681; Cass., Sez. 6-5, 8 febbraio 2021, n. 2347; Cass., Sez. 6-5, 26 marzo 2021, n. 8614; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2022, n. 10003; Cass., Sez. 5, 22 dicembre 2023, n. 35911; Cass., Sez. 5, 4 giugno 2024, n. 15613). Data pubblicazione 01/09/2025
In altri termini, stante il percorso vincolato dettato, in relazione alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, il giudice del merito, investito della questione della corrispondenza del valore venale attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenendo conto dell’anno di imposizione, ai criteri normativi sopra indicati (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche), formulando una valutazione di merito che, nella misura in cui risulterà congruamente motivata e rispettosa dei parametri normativi, sarà incensurabile in questa sede (cfr. Cass., Sez. T., 9 agosto 2024, n. 22591, che richiama Cass., Sez. 5, 24 settembre 2019, nn. 23680 e23681).
4.3. Tanto chiarito, non occorre indugiare oltremodo per ritenere che la valutazione della Commissione regionale non abbia considerato i fatti oggettivi indicati nella predetta disposizione. Numero sezionale 5545/2025 Numero di raccolta generale 24341/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
Il Giudice di appello ha, infatti, con insuperabile genericità, asserito che il consulente tecnico di ufficio aveva indicato lo strumento urbanistico, i criteri di valutazione, calcolate le superfici edificabili ed analizzati i costi di costruzione, nonchè valutato gli imprevisti e gli oneri di urbanizzazione, oltre quelli finanziari ed il profitto dell’imprenditore, ritenendo di non discostarsi dalla valutazione del valore fornita dall’ausiliare, pari a 23,50 €/mq.
I motivi di censura in esame hanno, poi, disvelato che il consulente tecnico aveva ricavato il costo di costruzione dei fabbricati da edificare « sulla base della conoscenze del perito e della sua esperienza professionale» (v. pagina n. 11 del ricorso, che richiama la pagina n. 14 della relazione peritale, in termini non contestati dai controricorrenti) e, dunque, in termini del tutto eccentrici.
4.4. Emerge, pertanto, chiaramente che i Giudici di appello, nell’aderire incondizionatamente alla valutazione del consulente tecnico di ufficio, non abbiano tenuto in alcuna considerazione le predette circostanze di natura fattuale, costituite -lo si ripete -dalla zona territoriale di ubicazione, dall’indice di edificabilità, dalla destinazione d’uso consentita, dagli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Ricorre allora il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. – come riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134/2012) – consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un
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preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. Numero di raccolta generale 24341/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione all’accoglimento de i predetti motivi e la causa va, quindi, rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana -in altra composizione – perché provveda a rinnovare la valutazione sul valore venale del bene in base ai principi sopra illustrati, nonchè a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie, nei termini sopra indicati, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana -in altra composizione -anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025 .
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME