Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19807 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19807 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7460/2021 R.G. proposto da COMUNE DI PALAZZAGO , in persona del Sindaco pro-tempore , con sede in Palazzago alla INDIRIZZO Palazzo di Città (c.f. 80024950166) , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronicaEMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante protempore , NOME COGNOME CF: CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME, INDIRIZZO, indirizzo PEC EMAIL;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1875/2020, della Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione 23, depositata il 3.9.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
Con delibera di Giunta n. 25 dell’8.3.2020, il Comune di Palazzago, dopo aver acquisito la media dei valori minimi delle aree sul mercato della zona, ne aveva predeterminato il valore venale, stabilendone l’importo in euro 130,00 al mq.
RAGIONE_SOCIALE dopo aver acquistato, il 15.9.2009, un’area edificabile con destinazione artigianale, aveva presentato una denuncia ICI, per il 2009, quantificando il valore del suolo in euro 130 mq.
Con avviso di accertamento n. 6567/2017/VD/TN il Comune di Palazzago aveva quantificato l’IMU dovuta per l’anno 2012, sul presupposto che l’area di proprietà della ricorrente avesse un valore di euro 130,00 al mq.
La società contribuente proponeva ricorso, contestando vizi procedimentali e di contraddittorio e sostenendo che il valore venale del suolo fosse di euro 80,00 al mq.
La CTP di Bergamo, con sentenza n. 224 del 2018, accoglieva il ricorso.
Il Comune proponeva appello e la CTR, con la sentenza impugnata, rigettava il gravame affermando che dal 2005, anno di compravendita dei terreni, alla data di determinazione dell’imposta, si era verificata una crisi economica che aveva colpito anche il mercato immobiliare e che la valutazione dei terreni operata dal Comune contrastava con la perizia di parte prodotta dalla società ricorrente.
Contro questa sentenza il Comune ha proposto ricorso per ottenerne la cassazione, che ha affidato a sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. lamentando l’impossibilità di ricostruire l’iter logico -giuridico della motivazione e l’omesso esame delle censure svolte dall’appellante alla sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso, si censura la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la CTR preso in esame il fatto storico rappresentato dall’esistenza del regolamento adottato dal Comune ai sensi degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio per cui il processo tributario ha natura di ‘impugnazione -merito’, nonché dell’art. 112 c.p.c., per non avere il giudice d’appello esaminato il merito della pretesa tributaria sull’asserito presupposto che il Comune non avesse operato una valutazione prima di procedere all’avviso di accertamento.
Con il quarto motivo, il Comune eccepisce la violazione ed omessa applicazione degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 447 del 1997 e 2697 c.c. per aver il giudice d’appello ritenuto l’amministrazione comunale gravata dell’onere di provare, a mezzo di una perizia effettuata al momento della valutazione, il valore del cespite immobiliare oggetto di causa, senza considerare che il regolamento comunale determina una presunzione legale di tale valore, che spetta al contribuente superare.
Con il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. per aver il giudice d’appello attribuito valore di prova piena alla perizia di parte prodotta dal contribuente.
Con il sesto ed ultimo motivo, il ricorrente ha censurato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la sentenza del giudice regionale per violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, deducendo che il giudice di secondo grado aveva omesso del tutto di considerare il prezzo di acquisto pagato dalla RAGIONE_SOCIALE nel settembre del 2009, sebbene tale elemento avrebbe dovuto rappresentare l’elemento principale per stabilire il valore venale del suolo a norma della disposizione citata.
L’esame del quarto motivo porta all’accoglimento del ricorso, con assorbimento dei restanti motivi.
7.1. Questa Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha affermato che le delibere adottate ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997 svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei “redditometri” o “coefficienti di reddito e di ricavi” previsti dal d.l. n. 69 del 1989, convertito in legge n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis , vale a dire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass. Sez. 5, n. 15312 del 2018; Cass., Sez. 6-5, n. 15312 del 2018; Cass., Sez. 5, n. 11171 del 2010).
E’ stato altresì precisato che tale delibera, se, da un lato, delimita il potere di accertamento dell’ente territoriale qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello così predeterminato, dall’altro, non impedisce allo stesso, ove venga a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultano elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, di rideterminare l’imposta dovuta (Cass., Sez. 5, n. 4605 del 2018; Cass. Sez. 5, n. 11643 del 2019). Infatti, le delibere in questione non hanno natura
imperativa, benché integrino una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza ed utilizzabili dal giudice quali indici di valutazione anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass., Sez. 6-5, n. 3757 del 2014; Cass., Sez. 5, n. 15555 del 2010).
7.2. Nel caso in esame, la CTR, disattendendo i principi suesposti, non ha considerato la forza presuntiva della delibera di Giunta n. 25 dell’8.3.2010, con la quale il Comune di Palazzago aveva determinato il valore dell’immobile in contestazione.
7.3. La sentenza impugnata è altresì censurabile nella parte in cui ha omesso di valutare la consulenza tecnica di parte prodotta dall’ente locale.
7.3.1. In via generale, si osserva che, come ripetutamente rilevato dalla Corte, la posizione paritaria che le parti assumono davanti al giudice tributario, – a sua volta chiamato a verificare la fondatezza della pretesa impositiva con esame (nel merito) del rapporto giuridico che vi è implicato, – non consente di attribuire (anche) alla relazione di stima utilizzata dall’Ufficio un’efficacia dimostrativa ex
se (o quale atto pubblico, quanto al suo contenuto), indipendentemente, dunque, dall’effettiva idoneità persuasiva (per certezza e concludenza dei dati evidenziati) delle fonti di prova addotte all’interno di un processo che, per la sua struttura, ammette un maggior spazio di operatività delle prove cosiddette atipiche (v., ex plurimis , Cass. 24 ferraio 2020, n. 4864; Cass., 8 maggio 2015, n. 9357; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2193; Cass., 25 giugno 2014, n. 14418; Cass., 23 febbraio 2011, n. 4363; Cass., 13 aprile 2007, n. 8890; Cass., 12 aprile 2006, n. 8586; Cass., 30 maggio 2002, n. 7935).
7.3.2. La consulenza di parte, sia dell’ente impositore che del contribuente, deve essere valutata dal giudice nel concreto al fine di verificare la sua concludenza dimostrativa.
7.3.3. Nel caso di specie, la CTR ha affermato: ‘ Il Comune ha difettato sulla prova della propria valutazione, prendendo un valore relativo ad anni precedenti non più attendibile, per via della crisi, facendo ricorso ad una perizia tecnica non al momento della valutazione, bensì quando avrebbe dovuto difendersi nel giudizio di cui si tratta. La carenza di motivazione rende nullo qualsiasi atto, specie quando si tratta di una valutazione che senza fonti probatorie può diventare ‘arbitrio’ (pagg. 5 e 6).
Il giudice regionale ha, in tal modo, confuso l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo con l’onere della prova, omettendo altresì di dare ingresso ad una consulenza di parte che, come osservato, doveva essere valutata in concreto nel suo contenuto.
7.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del quarto motivo, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.