Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23779 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
VALORE AREA FABBRICABILE ICI
sul ricorso iscritto al n. 6821/2021 del ruolo generale, proposto
DA
il COMUNE DI GROTTAGLIE (TA) (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di delibera della Giunta comunale n. 31 del 17 febbraio 2021, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la Cancelleria della Corte di cassazione.
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata a Carosino (TA) il DATA_NASCITA e residente a Leporano (TA), alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, alla
INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE – per la cassazione della sentenza n. 1478/4/2020 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 29 luglio 2020, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 15 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso di accertamento Ici per l’anno d’imposta 2005, con cui il Comune recuperava a tassazione la maggior somma dovuta in ragione della diversa base imponibile, considerando il terreno come area fabbricabile e non anche agricolo, come, invece, ritenuto dalla contribuente;
la Commissione tributaria regionale della Puglia – per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione – accoglieva parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza n. 1759/1/2014 della Commissione tributaria provinciale di Taranto, premettendo che l’atto impositivo aveva richiamato, ai fini della determinazione del valore delle aree imponibili, le delibere della Giunta comunale nn. 108/2005 e del Consiglio comunale n. 61/2004, ritenendo non necessaria la loro allegazione all’avviso, determinando, poi, nel merito, « in via equitativa e in virtù del principio del bilanciamento delle contrapposte richieste la base imponibile nella misura del 40% del valore dell’area fabbricabile accertato originariamente» (così a pagina n. 4 della sentenza impugnata).
il Comune RAGIONE_SOCIALE Grottaglie proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 26 febbraio 2021, sulla base di tre motivi, depositando in data 2 maggio 2024 memoria ex art. 380bis. 1. cod. proc. civ.;
NOME COGNOME resisteva con controricorso notificato il 1° aprile 2021, articolando tre motivi di ricorso incidentale.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione, il Comune ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Commissione pronunciato sulla congruità della base imponibile, che non era stato oggetto di domanda da parte della contribuente;
con la seconda censura il ricorrente ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 15 novembre 1992, n. 504, non avendo la Commissione applicato i relativi criteri nella determinazione del valore del bene e, quindi, della base imponibile;
con la terza doglianza l’istante ha lamentato, sempre in ragione dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 15 novembre 1992, n. 504, avendo il Giudice regionale applicato per la determinazione del valore del bene il criterio equitativo;
dal suo canto, NOME COGNOME, con il primo motivo di impugnazione incidentale, ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 212/2000 e degli artt, 52 e 59 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, lamentando l’assenza di motivazione dell’avviso di accertamento, in quanto elaborato, in relazione al valore assegnato all’area e quindi alla base imponibile, attraverso una serie di rinvii per relationem a delibere comunali, a partire da quella espressamente richiamata nell’avviso di accertamento, ponendo in evidenza che la ragione sostanziale della censura era quella di stabilire se la mancanza, nell’atto impositivo, di un richiamo espresso alla delibera determinativa del valore del bene consentisse di ritenere individuabile con immediatezza il parametro accertativo;
con la seconda doglianza la contribuente ha eccepito, relazione al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la
nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rappresentando che il Comune aveva sostituito in corso di causa tramite il deposito di documentazione (contratto di compravendita del 26 marzo 2008 e perizia ex art. 696 cod. proc. civ.) il parametrato accertativo del valore dell’area in origine adottato con l’atto impositivo, applicando il criterio comparativo ed integrando il provvedimento impositivo, così modificando la causa petendi della pretesa fiscale, laddove il Giudice regionale, rigettando l’eccezione della contribuente circa la postuma integrazione del provvedimento, aveva pronunciato ultrapetita rispetto ai contenuti dell’atto impositivo impugnato;
con la terza ragione di impugnazione incidentale la contribuente ha rimproverato alla Commissione regionale, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2727 e 2729, primo comma, cod. civ., contestando la valutazione equitativa operata dal Giudice di appello sulla base del valore di partenza meramente presunto dal Comune, perché basata su elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, chiedendo, per tale via, la cassazione della sentenza impugnata;
ragioni di ordine logico-giuridico suggeriscono si esaminare, in primo luogo, i motivi di ricorso incidentale;
i primi due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi in relazione al tema del valore attribuito all’area tassata e vanno respinti;
8.1. giova ricordare sul piano dei principi che:
-« l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore
nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571)» (Così Cass., Sez. T., 27 luglio 2023, n. 22702, che richiama Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571 ed ancora, tra le tante, Cass., Sez. V., 29 ottobre 2021, n. 30887; nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. T, 2 maggio 2023, nn. 11449 e 11443 e Cass., Sez. V., 29 ottobre 2021, n. 30887);
-« l’avviso d’accertamento che faccia riferimento alla delibera comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, ‘deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest’ultimo l’onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio’ (Cass. n.16620/2017);
-« è legittimo l’avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, e 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore.» (Cass. n. 15312/2018; n. 26454/2017; n. 22254/2016; n. 5068/2015)» (così Cass., Sez. T., 17 ottobre 2023, n. 28758 e nello stesso tra le stesse parti, Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023, n. 4939);
8.1.1. tale ribadito ordine di idee opera anche quando il rinvio per relationem sia multiplo, vale a dire quando la delibera si riferisca ad altro atto, che sua volta, richiama altra delibera determinativa del valore del bene, non mutando, in tale contesto, le condizioni di conoscibilità dell’atto in cui si è espresso il valore dell’area;
8.2. non incidono sulla motivazione dell’atto, né tantomeno sulla causa petendi della pretesa fiscale (basata sul possesso dell’area, laddove il valore della stessa si riflette, semmai, solo sulla congruità dell’imposta liquidata), la diversità dei criteri adoperati per stabilire il valore dell’area oggetto di tassazione, trattandosi di operazione servente rispetto alla determinazione della base imponibile, da stabilirsi secondo i criteri di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. 15 novembre 1992, n. 504, in relazione al quale viene in gioco solo la correttezza del criterio utilizzato, che non è immutabile, tanto da poter anche essere modificato anche dal giudice, essendo esso soltanto un modello funzionale alla quantificazione del valore venale del suolo; in tale direzione, come pure già chiarito da questa Corte in analogo contenzioso tra le stesse parti, « non importa mutamento della domanda, da parte del Comune, la produzione di documentazione a supporto della propria quantificazione del valore » (cfr. Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023, n. 4939);
8.3. non ricorre alcun vizio di extrapetizione, essendo compito del giudice tributario stabilire la base imponibile, tramite i criteri di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. 15 novembre 1992, n. 504, modificando nel caso quello accertato dall’ente impositore, qualificandosi il processo tributario come di impugnazione-merito, con conseguenziale necessità di rideterminazione della pretesa, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva dell’accertamento dell’Ufficio (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 25 novembre 2022, n. 34723, che richiama Cass., Sez. 5, 10 settembre 2020, n. 18777).
il terzo motivo del ricorso incidentale, basato sulla contestazione del valore venale del terreno sulla scorta di un valore di partenza meramente presunto dal Comune, senza tener conto delle allegazioni documentali offerte dalla contribuente, risulta, invece, fondato; e ciò per le stesse
ragioni che conducono all’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, volti a contestare l’applicazione del criterio equitativo di determinazione del valore del bene, ai cui contenuti, quindi, si rinvia;
il ricorso principale va accolto nei termini che seguono, subito respingendo le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla controricorrente, dovendo osservarsi, sul versante dell’interesse ad agire ( rectius ad impugnare) da parte del Comune, che il primo motivo risulta, in realtà, infondato, più che essere inammissibile per le ragioni di cui appresso, mentre, con riferimento agli altri motivi, il rilievo secondo cui « la rideterminazione è stata effettuata in virtù di dati ed elementi che lo stesso Comune ha introdotto nel processo » (v. pagina 12 del controricorso), non incide sull’ammissibilità dell’impugnazione, basata sulla contestata applicazione giudiziale di un criterio forfettario ed equitativo del valore dell’area;
va respinto il primo motivo di impugnazione, dovendo osservarsi che dal contenuto della sentenza in rassegna emerge che la contribuente aveva specificamente ed a monte posto in discussione la misura dell’imposta richiesta, ritenendo il terreno di natura agricola, il che comportava che il Giudice regionale, reputando invece l’area fabbricabile, dovesse, in ogni caso, farsi carico di rispondere alla contestazione circa il valore dell’area e, quindi, dell’importo dell’imposta conseguenzialmente dovuta;
11.1. peraltro, come pure emerge dalla lettura della sentenza impugnata, era stato lo stesso Comune a proporre alla contribuente « nell’atto di richiesta di conciliazione giudiziale una rettifica in favore della contribuente in diminuzione del 40% di quello accertato» (v. pagina n. 4 della sentenza impugnata), concludendo in giudizio, in via subordinata, nel senso di rideterminare il valore dell’area fabbricabile, il che vale a smentire le ragioni del motivo di impugnazione in esame, non essendovi stato, nel delineato contesto, alcun vizio di extrapetizione;
vanno invece accolti il secondo ed il terzo motivo dell’impugnazione principale, che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, siccome gravitanti sulla dedotta violazione dell’art. 5 d.lgs. 15 novembre
1992, n. 504, non senza aver prima osservato che -diversamente da quanto opinato dalla difesa della COGNOME– le censure svolte con il secondo motivo, avendo espressamente contestato che «la Commissione tributaria regionale ha rideterminato il valore venale dell’area fabbricabile in questione, non applicando l’art. 5 comma 5, del d.lgs. n. 504/1992 » (v. pagina n. 7 del ricorso), hanno rappresentato una violazione di legge, senza sottoporre alla Corte la questione di merito circa il valore da assegnare all’area;
12.1. le censure sono fondate; le questioni ivi dedotte hanno costituito oggetto di valutazione da questa Corte con le ordinanze del 29 maggio 2023, n. 14869 e del 16 febbraio 2023, n. 4939 (resa tra le stesse parti) e 30 dicembre 2022, n. 38161 (tra il Comune di Grottaglie e NOME COGNOME), per cui, anche in assenza di spunti argomentativi contrari da parte della contribuente, vanno ribadite le considerazioni che seguono;
12.2. ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), per determinare la base imponibile, ai sensi della normativa vigente, la misura del valore venale del suolo deve essere ricavata dai parametri vincolanti previsti dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 15 novembre 1992, n. 504, che hanno riguardo, per le aree fabbricabili, alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato in riferimento alla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
12.3. questa Corte ha più volte precisato che ‘in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione della base imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti previsti dal menzionato l’art. 5, il che esclude ogni ipotesi di valutazione equitativa, giacchè la determinazione del valore dell’area e, dunque, della base imponibile, deve essere il risultato di un giudizio estimativo, che non è riconducibile alla cd. equità sostitutiva, consentita nei soli casi previsti dalla legge, che attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto
positivo (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. T., 29 maggio 2023, n. 14869; Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023, n. 4939 cit., rese tra le stesse parti; Cass., Sez. T 30 dicembre 2022, n. 38161, che richiamano Cass., Sez. V, 6 dicembre 2018, n. 4952);
12.4. il Giudice regionale non si è attenuto a tali principi, utilizzando in via equitativa il valore proposto dal Comune in sede conciliativa, che non poteva costituire elemento sufficiente per la determinazione del valore dell’area, non solo perché la proposta dell’ente risentiva della logica conciliativa in cui si inseriva, ma soprattutto perchè del tutto disancorata dai tassativi criteri previsti dal citato art. 5;
devono, pertanto, accogliersi il secondo ed il terzo motivo di impugnazione principale ed il terzo motivo di impugnazione incidentale, mentre vanno respinti il primo motivo dell’impugnazione principale ed il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia – in diversa composizione – che procederà a rinnovare il giudizio di determinazione del valore dell’area tassata sulla base dei criteri di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. 15 novembre1992, n. 504, nonché a liquidare le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di impugnazione principale ed il terzo motivo di ricorso incidentale, rigetta il primo motivo di impugnazione principale ed il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia -in diversa composizione – per il nuovo esame, nonché per la liquidazione le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.