Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29349 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 13/11/2024
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19742/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente –
contro
Comune RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Sindaco p.t. , con domicilio eletto in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 5009/18, depositata il 24 maggio 2018, della Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 5009/18, depositata il 24 maggio 2018, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure che, previa riunione, aveva parzialmente accolto le impugnazioni di quattro avvisi di accertamento emessi dal Comune di RAGIONE_SOCIALE in r elazione all’IMU dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2012 al 2015, e per il possesso di area edificabile (in catasto al fol. 27, mapp. 1092);
1.1 -il giudice del gravame, – premesso che, così come dedotto dall’appellante (il cui motivo di gravame sul punto andava, pertanto, accolto), la pronuncia di primo grado era incorsa nel vizio di ultrapetizione avendo rideterminato la base imponibile del tributo (in € 3.178.926,00) in misura superiore a quella esposta (in € 2.720.000,00) negli avvisi di accertamento in contestazione, – ha ritenuto che:
d estituita di fondamento rimaneva l’eccezione di giudicato esterno (formatosi sulla pronuncia n. 3029/17, del 4 aprile 2017, ed in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2008) in quanto, nella fattispecie, «da un’unica fonte» erano scaturite «poste attive o passive differenti anno per anno», così che «il giudicato coinvolge soltanto quella specifica annualità che costituisca oggetto del giudizio, e non si riflette sulle altre, articolandosi in maniera diversa gli elementi di fatto, ed essendo identica solo la questione giuridica che consente di risolvere il caso concreto ( ex plurimis : Cass. n. 15690 del 23/06/2017)»;
non sussisteva nemmeno l’eccepito difetto di motivazione degli atti impositivi in quanto -non dovendo essere agli stessi allegati gli atti generali assunti dall’Ente locale, come le delibere del consiglio
relative «ai criteri di stima dei terreni edificabili», in quanto atti soggetti a pubblicità legale e (così) conoscibili -gli avvisi di accertamento esponevano «la precisa individuazione dell’area definita “fabbricabile”, …. il valore imponibile in € 2.720.000 e …. le differenze dovute in base al Regolamento Comunale di applicazione dell’IMU … un calcolo analitico da cui sono state detratte le somme già corrisposte dal contribuente. »; calcolo, questo, del quale l’appellante nemmeno aveva evidenziato «in concreto le eventuali incongruenze»;
-ai fini, poi, dell’edificabilità dell’area, doveva tenersi conto delle previsioni del piano regolatore generale dal quale emergeva la relativa inclusione «nell’ambito AT10»; e, a fronte di detta previsione, la contribuente -che si era limitata a corrispondere l’imposta «come se si trattasse di terreno agricolo» – non aveva «sostenuto l’applicabilità di un diverso criterio di calcolo dell’imposta relativa alla propria area edificabile» né aveva «evidenziato in modo compiuto … errori di calcolo» essendosi limitata a dedurre «in modo generico … l’eventualità che dalle aree calcolate nella base imponibile non siano state detratte le parti non rientranti nel PRG quale suoli edificabili, e non siano state sottratte le aree destinate ad opere di urbanizzazione»;
– RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sette motivi, ed ha depositato memoria;
-resiste con controricorso il Comune di RAGIONE_SOCIALE che anch’esso ha depositato memoria.
Considerato che:
-il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 -col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, ed alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162, assumendo, in sintesi, che malamente il giudice del
gravame aveva escluso il difetto di motivazione degli atti impugnati che non esponevano i criteri di determinazione del valore venale dell’area edificabile e, nello specifico, i dati (estensione in mq. dell’area e relativo valore unitario a mq.) a tal fine necessari -e si risolvevano nella indicazione «di un riferimento catastale e di un valore complessivo», così prescindendo dalla individuazione dei parametri di valutazione posti dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5;
1.2 -il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., sull’assunto che invariato l’oggetto dell’imposizione illegittimamente il giudice del gravame aveva omesso di riconoscere l’efficacia ultrattiva del giudicato esterno, per di più facendo (improprio) riferimento a «poste attive o passive differenti anno per anno» la cui ricorrenza non era predicabile a riguardo dell’IMU;
1.3 -il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b ), assumendo la ricorrente che:
-nella fattispecie ricorreva il presupposto dell’agevolazione prevista con riferimento alla conduzione agricola di un terreno edificabile che, per l’appunto, era stato concesso in locazione ad «un soggetto avente la qualificazione di imprenditore agricolo»;
essa esponente aveva contestato -piuttosto che la natura edificabile dell’area il valore venale attribuito all’area in questione, in difetto di approvazione di piani attuativi (cui l’edificazione rimaneva imprescindibilmente connessa) e di esplicitazione dei parametri cui correlare la determinazione di valore (art. 5, comma 5, cit.);
1.4 -il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso, tutti formulati ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., invariabilmente espongono la denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sui motivi di appello che involgevano:
l’erroneo riferimento, negli impugnati avvisi di accertamento, alla fattispecie dell’omesso versamento ed alle «dichiarazioni presentate dal contribuente», quando essa esponente non aveva presentato alcuna dichiarazione, per di più secondo un valore imponibile dell’area corrispondente a quello avallato dal giudice del gravame (quarto motivo);
-la determinazione del valore venale dell’area edificabile , valore che era stato accertato senza tener conto del versamento dell’imposta, per l’anno 2011, sulla base di un valore venale di gran lunga inferiore (e pari ad € 808.555,00), circostanza, questa, che rendeva improbabile «una triplicazione del valore imponibile dei terreni nell’arco di un anno» che, comunque, non risultava adeguatamente motivata (quinto motivo);
-il perdurare della denunciata crisi economica che si era riverberata «sulla iniziativa edilizia privata» con conseguente «decremento del valore delle aree edificabili» (sesto motivo);
-l’inapplicabilità delle sanzioni atteso che: – non ricorreva la fattispecie sanzionata dell’omesso versamento, trattandosi piuttosto di rideterminare l’imposta «dovuta sulla base di un presunto maggiore valore imponibile»; – difettava la motivazione della sanzione applicata; -difettava, ad ogni modo, la coscienza e volontà dell’illecito, dunque la volontà colpevole (settimo motivo);
-il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento;
2.1 -il giudice del gravame ha espressamente esaminato la questione relativa alla motivazione degli atti impositivi rilevando, come
anticipato, che – non dovendo agli stessi essere allegati gli atti generali assunti dall’Ente locale, come le delibere del consiglio relative «ai criteri di stima dei terreni edificabili», in quanto atti soggetti a pubblicità legale e (così) conoscibili -gli avvisi di accertamento esponevano «la precisa individuazione dell’area definita “fabbricabile”, …. il valore imponibile in € 2.720.000 e …. le differenze dovute in base al Regolamento Comunale di applicazione dell’IMU … un calcolo analitico da cui sono state detratte le somme già corrisposte dal contribuente.»; calcolo, questo, del quale l’appellante nemmeno aveva evidenziato «in concreto le eventuali incongruenze»;
e detta argomentazione è del tutto conforme alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta , soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione del l’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571);
il motivo di ricorso, per di più, si risolve (sul punto) in una (mera) riproposizione di deduzioni difensive, in punto di motivazione degli avvisi di accertamento, connotate da anomia di riferimenti al relativo contenuto, deduzioni che non danno alcun conto dell’effettivo
contenuto motivazionale oggetto di contestazione e che, pertanto, nemmeno mettono la Corte nella condizione di poter verificare il denunciato deficit di motivazione (in difetto della stessa allegazione degli atti impositivi);
-del pari destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso;
3.1 -in disparte l’improprio riferimento, operato dalla gravata sentenza, a (supposte) «poste attive o passive differenti anno per anno» – motivazione che, sul punto, va pertanto corretta ché lo stesso precedente di legittimità richiamato aveva riguardo a ben distinta fattispecie (quella dell’atto di recupero del credito di imposta in tesi illegittimamente fruito per investimenti nelle aree svantaggiate, ex art. 8 della legge n. 388 del 2000) -come ripetutamente statuito dalla Corte, l’efficacia ultrattiva del giudicato, r ispetto a distinti periodi di imposta, implica la ricorrenza di elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916), così che detto carattere non può prospettarsi a fronte di elementi (quali il valore venale delle aree edificabili) che possono variare con riferimento ai diversi periodi di imposta (v. Cass., 12 luglio 2021, n. 19811; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34594; v., altresì, in motivazione, Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506);
-nemmeno il terzo motivo di ricorso può trovare accoglimento;
4.1 -quanto, difatti, al trattamento di favore previsto per i terreni agricoli -e così come ben rilevato dai giudici del merito -la Corte ha ripetutamente statuito che perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria -ai sensi del secondo periodo dell’art. 2, lett. b ), d.lgs. n. 504 del 1992 -oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicchè tale agevolazione non compete
al proprietario che, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, non conduca direttamente i terreni per averli concessi in affitto al figlio (cfr. Cass., 12 aprile 2019, n. 10284; Cass., 17 maggio 2017, n. 12422; Cass., 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass., 28 aprile 2010, n. 10144; Cass., 30 giugno 2010, n. 15551; Cass., 11 aprile 2008, n. 9510);
-quanto, invece, al contestato valore dell’area edificabile, la censura si risolve in un’anonima denuncia di violazione di legge a fronte dell’accertamento in fatto condotto dal giudice del gravame, ove, dunque, rimane del tutto inespresso il parametro normativo del quale, tra quelli previsti dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, non si sarebbe tenuto conto nella determinazione del valore venale del bene;
-il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso sono manifestamente destituiti di fondamento;
5.1 -sussiste omessa pronuncia, difatti, solo se il giudice abbia omesso di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione di parte, laddove, nel caso che ne occupa, le censure in esame si risolvono in profili fattuali che costituiscono articolazione delle eccezioni in giudizio svolte quanto alla attendibilità del valore imponibile accertato ed al contenuto motivazionale degli atti impositivi;
si tratta, dunque, di eccezioni che, come anticipato, il giudice del gravame ha specificamente esaminato -verificando la compiutezza motivazionale degli avvisi di accertamento e la concludenza del giudizio estimativo postovi a fondamento -e che impropriamente la parte rimette in discussione sotto il profilo dell’ error in procedendo ;
come, difatti, rimarcato dalla Corte, il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorché manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda o con l’eccezione di parte, nel qual caso può parlarsi di
statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (v., tra le tante, Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756);
-destituito di fondamento rimane anche il settimo motivo di ricorso;
6.1 -va premesso, al riguardo, che alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel merito dell’eccezione della quale si assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’ap punto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962);
6.2 -quanto, difatti, alla sanzione applicata va rilevato che:
6.2.1 – proprio nel riferimento ad un versamento eseguito in difformità del dovuto -dunque, sulla base di un valore imponibile correlato ad un terreno agricolo piuttosto che edificabile, -risiede il fondamento della sanzione applicata ai sensi del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 2 in relazione al «mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto»;
-la disposizione di cui all’art. 13, cit., difatti, deve ritenersi applicabile (anche) ai tributi locali (v. il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 16, nonché la l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 695; v., altresì, Cass., 26 novembre 2021, n. 37006) – in quanto, come
rimarcato dalla Corte, disposizione di carattere generale (Cass., 22 aprile 2024, n. 10773; Cass., 23 aprile 2020, n. 8076; Cass., 28 marzo 2018, n. 7608; Cass., 4 agosto 2010, n. 18140) -ed è specificamente volta a sanzionare l’omesso versamento del tributo con conseguente pregiudizio alla riscossione in capo all’Ente impositore;
6.2.2 – come ripetutamente rimarcato dalla Corte in tema di elemento soggettivo dell’illecito amministrativo tributario, il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, applicando alla materia fiscale il principio generale sancito dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, stabilisce che -seppur non rilevando la mera volontarietà del comportamento sanzionato -rimane, ad ogni modo, sufficiente la consapevolezza del contribuente, al quale deve potersi imputare un comportamento quanto meno negligente, ancorché non necessariamente doloso, così che, a fronte della condotta cosciente e volontaria del contribuente, la disposizione pone a suo carico una presunzione di colpa per l’atto illecito (Cass., 30 gennaio 2020, n. 2139; Cass., 15 maggio 2019, n. 12901; Cass., 13 settembre 2018, n. 22329; Cass., 17 marzo 2017, n. 6930);
6.2.3 – l’obbligo di motivazione dell’atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all’atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest’ultimo caso, viene assolto per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali (Cass., 22 settembre 2021, n. 25633; Cass., 4 maggio 2021, n. 11610);
e nella fattispecie, come anticipato, il giudice del gravame ha correttamente rilevato che la pretesa impositiva risultava compiutamente motivata;
-le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 7.600,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.