Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9523 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9523 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso 32823/2019 proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), residente in Santo Stefano Belbo, alla INDIRIZZO, e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), residente in Diano Marina, alla INDIRIZZO, rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME del Foro di Asti (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL; fax n. NUMERO_TELEFONO) e NOME COGNOME del Foro di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL; fax n. NUMERO_TELEFONO) ed elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda in Roma, alla INDIRIZZO, come da procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrenti – contro
Avviso accertamento
ICI – Violazione art. 5
d.lgs. n. 504/1992
Comune di Santo Stefano Belbo (CN), in persona del Sindaco in carica pro tempore (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in forza di deliberazione di G.C. del 20 novembre 2019 n. 132, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Ivrea (TO) (C.F.: CODICE_FISCALE; Fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL), unitamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; Fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO int. 1, giusta procura speciale conferita in calce al controricorso;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 385/2019 emessa dalla CTR Piemonte in data 25/03/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO;
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo avverso quattro avvisi di accertamento con i quali il Comune di Santo Stefano Belbo aveva chiesto il pagamento dell’ICI con riferimento a due terreni di loro proprietà per gli anni 2010 e 2011.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ritenendo che il carattere edificatorio dell’area fosse ampiamente comprovato dalla documentazione in atti e che il Comune, con la delibera n. 79 del 10.6.2002, nell’individuare il valore di 15,50 euro al mq, aveva tenuto conto delle limitazioni caratterizzanti i terreni di proprietà dei contribuenti.
Sull’appello di questi ult imi, la Commissione Tributaria Regionale Piemonte rigettava il gravame, affermando che dalla deliberazione della giunta comunale n. 79 del 10.6.2002 si rilevava la diversa valutazione delle aree, tra cui quella dei contribuenti era inserita nell’area di mi nor valore, che gli stessi avevano pagato gli avvisi di accertamento dal 2005 al 2009 per un valore di euro 15,50 al mq non contestandolo e che l’AVV_NOTAIO COGNOME, sebbene, all’esito di una verifica urbanistica, avesse affermato che sussistevano le condizioni per determinare una inedificabilità totale di
fatto dei due terreni, non aveva esposto in concreto i dati ed i rilievi effettivi a sostegno di quanto dichiarato.
Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME sulla base di due motivi. Il Comune di Santo Stefano Belbo ha resistito con controricorso.
Ritenuto in diritto
Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata nell’interesse del Comune. Invero, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente chiarito (Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021), il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c.
Nel caso di specie, l’esposizione dei fatti contenute alle pagine 2 e 3 del ricorso, per quanto sintetica, consente di inquadrare la fattispecie dal punto di vista sostanziale, di comprendere le rispettive posizioni antitetiche delle parti e di illustrar e l’evoluzione del giudizio nei vari gradi.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR verificato la corrispondenza ai parametri indicati dal citato art. 5 del valore attribuito ai terreni di loro proprietà e per aver, in ogni caso, compiuto una valutazione della fattispecie non congruamente motivata.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, con il motivo in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – allegano un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo . Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi , di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in
cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.
Invero, i ricorrenti, dopo aver trascritto alcune massime di provvedimenti di questa Corte a loro dire pertinenti, hanno sostenuto che, per quanto effettivamente dal certificato di destinazione urbanistica i terreni in oggetto risultassero essere parzialmente edificabili, si sarebbe in presenza, a causa dell’esistenza di vincoli stringenti sugli stessi gravanti (tra i quali quello stradale con una fascia di rispetto), di una mancanza totale di edificabilità di fatto, richiedendo, ai fini edificatori, ‘ingentissimi oneri per lavori di adattamento’.
Orbene, premesso che la CTR ha considerato, ai fini della sua valutazione finale, la deliberazione giuntale n. 79 del 10.6.2002 (dalla quale si rilevava la diversa valutazione delle aree, tra cui quella dei contribuenti era inserita nell’area di minor valore di euro 15,50 al mq), l’avvenuto pagamento senza contestazioni, da parte dei contribuenti, degli avvisi di accertamento dal 2005 al 2009 per un valore proprio di euro 15,50 al mq, il certificato di destinazione urbanistica (dal quale si evinceva che i due terreni erano edificabili) e l’avvenuta formulazione, ad opera dei contribuenti, di una richiesta di conversione dall’ambito D -6 all’ambito D -4 (denotante la sussistenza di una edificabilità di base), le doglianze sollevate mirano, di fatto, a sollecitare una differente rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede di legittimità.
2.2. Del resto, essendosi al cospetto di una cd. doppia conforme (non avendo i ricorrenti neppure dedotto che le due sentenze di merito fossero
fondate su differenti ragioni in fatto), trova applicazione il divieto di cui all’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c., senz’altro richiamabile in ambito tributario. Invero, le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l’art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conf. Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014).
2.3. In secondo luogo, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti
l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018).
Ebbene, nella fattispecie in esame i ricorrenti, dopo aver denunciato in rubrica la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., hanno in più punti delle successive argomentazioni lamentato la omessa pronuncia su alcune censure (totale mancanza di edificabilità di fatto, a fronte di una parziale edificabilità di diritto -pagg. 6-7 del ricorso -; ingentissimi oneri per lavori di adattamento del terreno -pagg. 6-7 -; mancata previsione, nella deliberazione di Giunta comunale n. 79/2002, di valori per terreni aventi limitazioni alla capacità edificatoria -pagg. 7-8 -), salvo poi dolersi di una errata valutazione delle risultanze probatorie (avuto riguardo alla relazione tecnica a firma dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME pag. 6 -); lamentele e doglienze inquadrabili, rispettivamente, nell’ambito dell’art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), del codice di rito.
2.4. Da ultimo e per completezza espositiva, rappresenta, in ogni caso, un principio ormai consolidato quello secondo cui, in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l’originaria natura edificabile (Sez. 5, Sentenza n. 14763 del 15/07/2015; conf. Sez. 5, Sentenza n. 23814 del 23/11/2016 e Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17764 del
06/07/2018).
Del resto, solo le aree situate completamente nella fascia di rispetto ferroviario di cui all’art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980 non sono assoggettate ad ICI, in quanto sottoposte ad un divieto assoluto di edificazione; diversamente, per le aree incluse solo in parte sulla detta fascia il vincolo incide solo sulla determinazione del valore delle stesse e, quindi, sulla base imponibile (Sez. 5, Sentenza n. 23211 del 18/09/2019).
Così come deve escludersi la natura edificabile di un’area che tale sia in base al PRG solo allorquando per la stessa il piano paesaggistico regionale preveda vincoli di inedificabilità assoluti (Sez. 5, Sentenza n. 34242 del 20/12/2019). Viceversa, i vincoli di inedificabilità specifica, introdotti sulla base di un piano paesaggistico regionale, possono incidere unicamente sul valore venale dell’immobile (Sez. 5, Sentenza n. 33012 del 14/12/2019; vedi altresì Sez. 5, Sentenza n. 23206 del 18/09/2019).
Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione di area edificabile di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, sicchè la presenza di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile (Sez. 5, Sentenza n. 9510 del 11/04/2008; conf. Sez. 5, Sentenza n. 9778 del 23/04/2010, Sez. 5, Sentenza n. 5161 del 05/03/2014, Sez. 5, Ordinanza n. 11853 del 12/05/2017, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12377 del 15/06/2016).
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per averli la CTR condannati al rimborso delle spese di lite, nonostante il Comune fosse stato rappresentato da un proprio dipendente e non avesse fornito la prova delle spese effettivamente sostenute.
3.1. Il motivo è infondato.
Nel processo tributario, alla parte pubblica (nella specie, un Comune) assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, contenuto nell’art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (Sez. 5, Sentenza n. 23055 del 17/09/2019; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 27634 del 11/10/2021). La doglianza, secondo cui il comma 2 sexies dell’art. 1 5 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sia stato introdotto con d.lgs. 24 settembre 2015 n. 156, le cui disposizioni sono entrate in vigore, per effetto del disposto dell’art. 12 del medesimo decreto legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è stata formulata tardivamente per la prima volta con la memoria illustrativa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della