Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30636 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30636 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 26088/2019, proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e nella loro qualità di soci accomandanti di RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato a ROMA, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
NOME COGNOME
-intimato – avverso la sentenza n. 619/6/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata l’11/ 02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24
ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il 5 novembre 2015 l’amministrazione finanziaria notificò a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME un avviso di accertamento per il recupero a tassazione, ai fini Irap e Iva per l’anno 2011 , del maggior reddito conseguente al rilievo dell’omessa dichiarazione del canone di affitto d’azienda percetto dalla società RAGIONE_SOCIALE, della quale essi erano soci (il solo NOME COGNOME accomandatario).
Il 5 dicembre 2016 NOME COGNOME ricevette la notifica di altro avviso, concernente il recupero a tassazione del medesimo reddito a fini Irpef per l’anno 2011.
Tali avvisi furono impugnati dai contribuenti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo, la quale, riuniti i ricorsi, li accolse.
La sentenza di primo grado fu appellata dall’Amministrazione innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, con la resistenza di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Nel giudizio intervenne poi NOME COGNOME, al quale era stato notificato un atto di pignoramento conseguente all’avviso del 2016, dichiarando di volersi avvalere dell’intervenuto annullamento del primo avviso.
La RAGIONE_SOCIALE accolse il gravame.
nonché contro
I giudici d’appello osservarono anzitutto che l’atto impositivo donde traeva origine la complessa pretesa erariale era stato validamente notificato alla società presso il legale rappresentante NOME COGNOME; a tale scopo non rilevava il fatto ch’egli fosse cessato dal ruolo alla data della notifica, poiché tale variazione non era stata comunicata all’anagrafe tributaria.
Nel merito, rilevarono poi che i proventi oggetto di contestazione derivavano da un contratto di affitto di ramo d’azienda che i soci assumevano essersi risolto per inadempimento dell’affittuario ; di tale assunto, tuttavia, non sussisteva idonea prova, poiché, in particolare, la risoluzione non era stata registrata, né la società aveva mai effettuato alcuna attività per il recupero dei crediti o si era avvalsa della clausola contrattuale che la abilitava a chiedere la risoluzione entro quindici giorni dal mancato pagamento del canone.
Ancora, evidenziarono che i soci non avevano adeguatamente dimostrato l’ulteriore tesi sostenuta, secondo la quale non si era verificata la condizione sospensiva prevista dal contratto per la sua efficacia; osservarono, infine, che nell’anno di imposta in esame la RAGIONE_SOCIALE aveva presentato studio di settore indicando la locazione di un’azienda e dichiarando di percepire canoni di affitto dal cliente principale al 100%.
La sentenza d’appello è stata impugnata da NOME COGNOME , NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Il ricorso è stato notificato all’RAGIONE_SOCIALE, che ha depositato controricorso, e al socio accomandatario NOME COGNOME, quale litisconsorte, che è rimasto intimato.
Con decreto presidenziale del 26 aprile 2023 il giudizio è stato dichiarato estinto in quanto, rientrando lo stesso nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 40,
comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, nessuna RAGIONE_SOCIALE parti aveva presentato istanza di trattazione nei termini; il decreto è poi stato revocato per effetto dell’istanza depositata dai ricorrenti il 16 maggio 2023.
Considerato che:
1. Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 145 cod. proc. civ., 36 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 2323 cod. civ.
La sentenza d’appello è sottoposta a critica nella parte in cui ha ritenuto la validità della notifica del primo atto impositivo alla società.
I ricorrenti osservano, per un verso, che la società di persone, qualora abbia eletto domicilio fiscale in un luogo determinato, non ha l’onere di dare comunicazione della variazione del proprio legale rappresentante; pertanto, la notifica dell’atto a NOME COGNOME in data successiva alla cessazione della carica rendeva la notificazione dell’atto inesistente , in quanto effettuata a soggetto che non poteva più svolgere alcuna attività, e quindi ricevere atti, in nome e per conto della società.
1.1. Il motivo è infondato.
Com’è noto, l’art. 60, comma primo, del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente sia eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
Pertanto, ove, come nella specie, l’atto vada notificato a una società, trova applicazione l’art. 145 cod. proc. civ., a mente del quale «la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede».
Inoltre, lo stesso art. 60 menzionato -al comma primo, lett. d) -attribuisce al contribuente la facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano; in tal caso, «l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
1.2. La sede, il legale rappresentante o la persona incaricata RAGIONE_SOCIALE notifiche devono risultare dall’atto costitutivo o dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, tant’è che il sopravvenuto mutamento RAGIONE_SOCIALE stesse, ove non reso pubblico, non vale ad inficiare la validità della notifica eseguita (Cass. n. 4777/1991); allo stesso modo, l’elezione di domicilio fiscale dev’essere comunicata all’amministrazione finanziaria.
Sulla base di tali considerazioni, va condiviso il rilievo dei giudici d’appello circa la legittimità della notifica effettuata, per la società, al soggetto che ne appariva come legale rappresentante, in mancanza di comunicazione o iscrizione al registro della relativa variazione, dopo che la notifica presso la sede non aveva avuto esito e non risultava un diverso domicilio elettivo.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Secondo i ricorrenti, i giudici d’appello avrebbero omesso di pronunziarsi sull’eccezione, da loro espressamente riproposta, di nullità dell’avviso di accertamento «perché non preceduto dalla necessaria fase del contraddittorio, ai sensi dell’art. 12 l. 212/2000».
2.1. La censura, anzitutto, è inammissibile per come formulata.
I ricorrenti, infatti, al di là di un riferimento stilistico al principio del ‘necessario contraddittorio procedimentale’ che assumono violato
nella specie, non chiariscono come e perché tale violazione si sarebbe prodotta, se attraverso il mancato rispetto di termini o l’omissione di specifici adempimenti.
2.2. In ogni caso, il motivo è infondato.
Vertendosi, infatti, in ipotesi di accertamento ‘a tavolino’, nessun obbligo di contraddittorio preventivo sussisteva quanto alla verifica inerente alle imposte dirette, mentre, per il segmento accertativo concernente l’Iva, il ricorso non reca alcuna indicazione RAGIONE_SOCIALE concrete ragioni che i contribuenti avrebbero potuto far valere per contrastarlo, come necessario secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. U, n. 24823/2015; conf. Cass. 27421/2018; Cass. n. 11560/2018).
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che, con riferimento al mancato avveramento della condizione sospensiva per l’efficacia del contratto, i giudici d’appello, che avevano dato atto dell’insussistenza di supporto documentale a detto assunto, avrebbero trascurato di considerare un documento da loro prodotto -un’attestazione rilasciata dalla ‘Comunità Montana del Cimini’ il 14 gennaio 2016 -donde emergeva che non era stata rilasciata l’autorizzazione alla volturazione, all’uopo prevista.
Il quarto mezzo denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 e 2700 c.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.» nonché «difetto assoluto di motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.».
La censura inerisce alla stessa circostanza di cui al motivo che precede; i ricorrenti assumono infatti che l’omessa considerazione del documento sarebbe altresì censurabile perché designerebbe il mancato apprezzamento dello stesso come prova legale, trattandosi
di atto pubblico; in ogni caso, la RAGIONE_SOCIALE.T.R. avrebbe omesso di motivare le ragioni di tale scelta valutativa.
4.1. I due motivi, passibili di esame congiunto per la loro connessione, sono inammissibili.
I ricorrenti lamentano la mancata valorizzazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, di un documento che, a loro dire, avrebbe dimostrato che il contratto di affitto d’azienda non aveva prodotto effett i, essendo ancora pendente la condizione sospensiva alla quale era sottoposto.
4.2. Tale omissione è anzitutto censurata nell’ottica di cui all’art. 360, comma primo, num. 5), cod. proc. civ.; ma la doglianza manca del tutto di indicare le ragioni per le quali la considerazione del documento sarebbe munita di efficacia decisiva per il giudizio.
I ricorrenti, infatti, non si confrontano col fatto che la sentenza d’appello ha evidenziato plurime e distinte ragioni in base alle quali ha ritenuto che il contratto di affitto fosse valido ed efficace, sì da consentirne il recupero del corrispettivo a fini fiscali.
Tra queste, in particolare, sono stati presi in considerazione gli elementi che smentivano la tesi, formulata degli stessi ricorrenti, in base alla quale il contratto doveva intendersi risolto per inadempimento dell’affittuario; tesi, peraltro, recisamente incompatibile con l’affermata inefficacia per mancato avveramento della condizione sospensiva.
Il fatto individuato dai ricorrenti, pertanto, non appare in sé tale da incidere significativamente sulla ratio decidendi , apparendo, al più, come uno degli elementi di prova sottoposti all’apprezzamento del giudice di merito, sulla valutazione del quale non è ammesso in questa sede alcun sindacato.
4.3. Per le stesse ragioni, anche la doglianza fondata sulla disciplina RAGIONE_SOCIALE prove legali, che i giudici avrebbero violato omettendo di apprezzare l’autorizzazione nel suo intrinseco carattere di atto
pubblico, e la denunzia di un ‘difetto assoluto di motivazione’ della sentenza, disvelano una censura inammissibile.
Premesso, infatti, che ai fini tributari l’esistenza e la validità del contratto possono essere ritenute anche in mancanza del rispetto RAGIONE_SOCIALE regole probatorie stabilite dal codice civile (fra le numerose altre, in fattispecie di affitto d’azienda, Cass. n. 29551/2018), il documento in questione era relativo a una circostanza fattuale dalla quale i ricorrenti inferivano la fondatezza della loro tesi; esso, pertanto, si collocava nel più ampio contesto del materiale probatorio valutato dai giudici d’appello nel complessivo esame della pretesa erariale.
Il motivo, pertanto, si risolve, nuovamente, nell’inammissibile richiesta di un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE prove già valutate dai giudici di merito.
Infine, con il quinto mezzo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che la C.T.R. avrebbe omesso di esaminare «una serie di questioni attinenti al merito della vicenda» dedotte da NOME COGNOME, che essi avevano fatte proprie nelle loro controdeduzioni in sede d’appello.
5.1. Anche tale censura, per come formulata, non supera il vaglio di ammissibilità.
La doglianza viene infatti esposta in modo del tutto generico; i ricorrenti assumono che la sentenza d’appello non avrebbe tenuto conto «della perdita fiscale dell’esercizio precedente e del credito Iva di € 33.987,00 non contestato dall’Ufficio», ma non chiariscono oltre i termini di tale questione, né, tantomeno, ne illustrano la rilevanza ai fini del vaglio della pretesa erariale.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Sussistono i requisiti per la condanna dei ricorrenti al pagamento dell’ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in € 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023.