Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 674 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 674 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12667/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 80/19 depositata il 16 gennaio 2019
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che:
-la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate notificava alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento relativo all’anno 2010, con il quale contestava
l’omessa fatturazione di operazioni imponibili per un importo complessivo di 59.818,93 euro e disconosceva le pregresse perdite di esercizio riportate dalla contribuente in diminuzione del reddito dichiarato, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA;
-la società impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo;
-la decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che con sentenza n. 80/19 del 16 gennaio 2019 respingeva l’appello dell’Amministrazione Finanziaria;
-a fondamento della pronuncia adottata, per quanto in questa sede ancora interessa, il collegio regionale osservava che: «in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, il contribuente ha facoltà ex art. 84 TUIR (vigente ‘ratione temporis’), di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi portandole in diminuzione del reddito prodotto nell’anno oggetto della dichiarazione» ; conseguentemente, «in assenza di contestazioni e, nel caso di specie, di rettifica della dichiarazione dei redditi, (era) no utilizzabili in compensazione del maggior reddito accertato le perdite indicate in dichiarazione» dalla contribuente;
-avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., con il quale viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 84 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dell’art. 8, comma 1, della L. n. 212 del 2000;
-con tale mezzo di gravame si contesta l’impugnata sentenza per aver affermato il diritto della contribuente a utilizzare in compensazione le pregresse perdite di esercizio riportate nel modello UNICO 2010, sebbene le stesse fossero state disconosciute dall’Ufficio con un successivo avviso di accertamento, costituente
oggetto di separato giudizio;
-la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, eccependo, in via pregiudiziale, la tardività del ricorso erariale; -la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.;
considerato che:
-fra le stesse parti pende dinanzi a questa Corte altro ricorso, iscritto al n. 2618/2020 R.G., avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto le perdite di esercizio di cui si discute nel presente giudizio;
-appare opportuno procedere alla trattazione congiunta dei due ricorsi;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta del presente ricorso e di quello iscritto al n. 2618/2020 R.G..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione