Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28085 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11655/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA – NAPOLI n. 9445/2015 depositata il 02/11/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente COGNOME NOME era destinatario di avviso di accertamento con ripresa a tassazione ai fini Irpef sull’anno d’imposta 2006, in conseguenza della sua partecipazione -insieme ad altri familiari- alla RAGIONE_SOCIALE a ristretta compagine societaria, preventivamente ripresa a tassazione per maggior imposta in ragione del disconoscimento dei costi da essa società dedotti per alcune fatture ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Il giudice di prossimità apprezzava le ragioni della parte contribuente, ma la sentenza veniva integralmente riformata in grado d’appello.
Ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi a due strumenti di impugnazione, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si propone censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 2727 del codice civile. Nella sostanza, si contesta il riparto dell’onere della prova fatto proprio dal collegio giudicante di secondo grado, ritenendo le presupposte operazioni oggettivamente inesistenti come provate in base a meri indizi, anziché su autentiche prove, ancorché presuntive.
Con il secondo motivo si profila ancora censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 2697 del codice civile. Nella sostanza si critica la presunzione di distribuzione dei maggiori utili occulti ai soci nelle società di capitali a ristretta compagine sociale.
In via preliminare di rito, devesi rilevare come le analoghe controversie relative alla società ed altri soci per il medesimo anno di imposta 2006 siano state definite con ordinanza di questa Corte, resa dalla sezione VI-5 n. 17152/2017, la quale ha rigettato i ricorsi proposti dai predetti contribuenti contro le sentenze di appello dai contribuenti costituenti, nella parte in cui la ripresa a tassazione è stata ritenuta legittima, giudicato esterno con effetti riflessi sul presente giudizio.
In disparte quando precede, i due motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione e non possono essere accolti.
Correttamente, con ampi richiami alla giurisprudenza di questa Suprema Corte di legittimità, il collegio giudicante di secondo grado ha richiamato essere in capo all’RAGIONE_SOCIALE entrate l’onere di provare l’effettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni RAGIONE_SOCIALE quali disconosce i costi, ma anche ricordato come tale prova possa essere data mediante presunzioni su indizi gravi precisi e concordanti (Cfr. Cass. 27341/2005). Sul punto la giurisprudenza di questa Suprema Corte di Legittimità è costante nel senso predetto: cfr. Cass. V, n. 15395/2008; n. 9108/2012; n. 25775/2014; n. 9851/2018; n. 28263/2020; n. 23262/2024).
Con apprezzamento di merito che esce dal perimetro di cognizione di questa Suprema Corte di legittimità, il collegio d’appello ha elencato gli elementi di fatto sintomatici RAGIONE_SOCIALE operazioni oggettivamente inesistenti, dedicando ampia disamina, dal secondo paragrafo di pag. 4, fino al penultimo capoverso di pag. 5 della sentenza in scrutinio, con autonoma e criticamente vagliata considerazione RAGIONE_SOCIALE risultanze del PVC.
È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della
stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
Né miglior sorte può accordarsi alla censura in ordine alla presunzione del riparto di utili occulti fra i soci di società di capitali a ristretta base associativa.
Ed infatti, anche sotto questo profilo la sentenza in scrutinio si pone in conformità con l’orientamento consolidato di questa Corte.
Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, nel caso di società
di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass. V n. 5076/2011; n. 17928/2012; n. 27778/2017; n. 30069/2018; 27049/2019, nonché Cass. VI -5 n. 24820/2021). In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9519).
Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.millequattrocento/00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15/10/2024.
Il Presidente
NOME COGNOME