Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34419 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34419 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Avviso di accertamento -Irpef -società a ristretta base -soci -distribuzione utili
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25020/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, in qualità di eredi di RAGIONE_SOCIALE,
-intimati – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PUGLIA, SEZIONE STACCATA LECCE, n. 762/2022, depositata il 18/03/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME NOME, NOME NOME, NOME, NOME NOME, NOME -tutti in qualità di eredi di NOME -i quali non hanno svolto attività difensiva, avverso la sentenza di cui all’epigrafe. Con quest’ultima , la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. che aveva accolto il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale era stato recuperato a tassazione, per l’anno di imposta 2006, un maggior reddito di capitale in ragione della presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili, accertati nei confronti della partecipata RAGIONE_SOCIALE ritenuta società a ristretta base.
La RAGIONE_SOCIALE, a conferma della sentenza di primo grado, dava atto che il separato giudizio -introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE la quale aveva impugnato l’avviso di accertamento societario si era estinto per mancata riassunzione a seguito dell’interruz ione per fallimento della contribuente. Affermava che con il fallimento le parti avevano «preso atto del venir meno della ragion d’essere della lite» e che, in mancanza di un una decisione sull’atto propedeutico, l’Ufficio non aveva titolo per attribuire ai soci utili occulti, essendo necessario un valido accertamento a carico della società.
Con ordinanza interlocutoria questa Corte rilevava che l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato il ricorso per cassazione agli eredi personalmente. Tuttavia -sebbene avesse riferito che questi ultimi erano rimasti contumaci in appello -dall’intestazione della sentenza impugnata risulta, in realtà, che gli stessi, collettivamente individuati, erano difesi dall’AVV_NOTAIO. Pertanto, disponeva l’acquisizione dei fascicoli di merito al fine di individuare le parti
costituite nel giudizio di secondo grado e, per ragioni di economia processuale, disponeva, sin da subito, la rinotificazione del ricorso.
L’Amministrazione ha documentato di aver provveduto alla rinotifica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione dell’art. 45 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’estinzione del giudizio nel quale era stato impugnato l’accertamento societario aveva determinato il venir meno di quest’ultimo. Osserva che, al contrario, l’estinzione del giudizio di pri mo grado per inattività RAGIONE_SOCIALE parti aveva reso definitivo l’atto impositivo.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 38, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che, in mancanza di una decisione sull’avviso societario, l’Ufficio non potesse attribuire gli utili occulti ai soci, anche in presenza di ristretta base, in virtù di semplici presunzioni. Osserva che, laddove detta motivazione dovesse interpretarsi come impossibilità di accedere alla prova presuntiva, la stessa si porrebbe in contrasto con i principi fissati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.
Il primo motivo è fondato.
3.1. Secondo un pregresso orientamento di legittimità, la definitività dell’atto impositivo determinata dall’estinzione del giudizio era assimilabile a quella derivante dal passaggio in giudicato della sentenza di merito (Cass., 17/07/ 2014, n. 16354). Successivamente tale assimilazione è stata esclusa (Cass. n. 22/12/2023, n. 35907).
In ogni caso, questa Corte, con orientamento costante, ha precisato che l’annullamento, con sentenza passata in giudicato dell’avviso societario per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari; viceversa, tale carattere pregiudicante non si rinviene nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento, le quali danno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale (Cass. 22/03/2024, n. 7756, Cass. 19/01/2021, n. 752).
I medesimi principi sono applicabili alla fattispecie in esame, sicché, l’estinzione in primo grado del giudizio sull’atto impositivo societario, e la conseguente mancanza di accertamento della sussistenza di ricavi occulti, non pregiudica l’accertamento nei confronti dei soci, difettando una pronuncia che revochi in dubbio il merito dell’atto impositivo .
3.2. La RAGIONE_SOCIALE, nell’affermare che in assenza dell’accertamento propedeutico, non era possibile attribuire ai soci gli utili occulti sulla scorta della presunzione di distribuzione degli stessi, non si è attenuta a questi principi.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
4.1. Dalla motivazione complessiva di quest’ultima emerge che la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto illegittimo l’atto impositivo emesso nei confronti del socio esclusivamente perché non vi era una decisione sull’avviso societario propedeutico. Invece, non emerge affatto che la stessa abbia inteso negare, in genere, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra-contabili in società a ristretta base.
4.2. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia-sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 05 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME