Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27828 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27828  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/10/2025
Avviso di accertamento -società a ristretta base -utili extracontabili -revocazione -errore di fatto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5522/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  pro  tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE,
-ricorrente –
contro
COGNOME  NOME,  rappresentato  e  difeso  dagli  AVV_NOTAIO e NOME COGNOME,
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIA TRIB. SECONDO GRADO SICILIA, n. 457/2023, depositata il 16/01/2023;
nonché sul ricorso iscritto al n. 13581/2024 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME  rappresentato  e  difeso  dagli  AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore rappresentata e difesa dal l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE ,
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO SICILIA, n. 9755/2023, depositata il 29/11/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME, socio della RAGIONE_SOCIALE, per una  quota pari al 98,70 per cento, avviso di accertamento con il quale -a seguito di precedente atto impositivo con il  quale  aveva  accertato  in  capo  alla  società  maggiori  utili  extracontabili -attribuiva al medesimo un reddito personale complessivo di euro 233.346,00, a fronte di quello dichiarato di euro 15.031,00, in virtù della presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base.
Il contribuente impugnava l’avviso personale innanzi alla C.t.p. di Catania la quale accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava l’atto impugnato, condannando l’RAGIONE_SOCIALE alle spese processuali. In particolare, la C.t.p. riconosceva, preliminarmente, il diritto di contestare  anche  la  validità  dell’accertamento  emesso  nei  confronti della società e, nel merito, rilevava che la società non aveva prodotto utili nell’anno i n questione, era stata sottoposta a sequestro penale il
29 febbraio 2012 e ne era seguito il fallimento in data 24 ottobre 2013, gli amministratori giudiziari all’uopo nominati, redigendo il bilancio per l’anno 2010, avevano attestato una perdita di € 142.019,00. La C.t.p. escludeva, inoltre, che il maggior reddito accertato fosse scaturito da elementi extracontabili.
L’RAGIONE_SOCIALE  spiegava  appello  innanzi  alla  Corte  di secondo grado la quale, con la sentenza n. 457 del 2023, lo dichiarava inammissibile  «per  mancato  deposito  di  documentazione  idonea  ad asseverare  la data  di  spedizione  effettiva  dell’appello  al  fine  di verificarne la tempestività».
Avverso la sentenza n. 457 del 2023, che ha deciso l’appello , ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE mentre il contribuente si difende a mezzo controricorso.
Avverso la medesima sentenza l’RAGIONE_SOCIALE spiegava anche ricorso per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. assumendo l’errore di fatto in cui era caduto il giudice di secondo grado nel ritenere inammissibile l’appello.
Il  giudice  della  revocazione,  con  la  sentenza  n.  9755  del  2023, accoglieva  il  ricorso;  in  fase  rescindente  revocava  la  precedente sentenza  n.  457  del  2023  e  in  fase  rescissoria accoglieva  l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE e rigettava l’originario ricorso del contribuente, dichiarando la legittimità dell’atto impositivo individuale.
In fase rescissoria, revocata la sentenza impugnata, confermava la legittimità dell’accertamento.
 Avverso  la  sentenza  n.  9755  del  2023,  che  ha  deciso  sulla revocazione, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione mentre l’RAGIONE_SOCIALE si difende a mezzo controricorso.
Nel primo dei due giudizi (n. 5522 del 2023) pendenti, questa Corte,  con  una  prima  ordinanza  interlocutoria  (Cass.  n.  11804  del 2024)  ha  disposto  l’acquisizione  dei  fascicoli  di  merito  e  con  una
seconda ordinanza interlocutoria (Cass. n. 2274 del 2025) ha disposto rinvio a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta del ricorso con quello, pure pendente innanzi a questa Corte, (n. 13581 del 2024).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel giudizio avente ad oggetto la prima sentenza (RG n. 5522 del 2023 ) l’RAGIONE_SOCIALE propone tre motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 20, 49 e 51 d.lgs.  31 dicembre 1992, n. 546 d, degli artt. 149 e 327 cod. proc. civ.
Assume che i Giudici di appello hanno erroneamente -in accoglimento dell’eccezione del contribuente dichiarato inammissibile perché ritenuto tardivo, l’appello dell’Ufficio affermando che risultava solo che quest’ultimo fosse stato ricevuto in data 21 marzo 2018, come da avviso di ricevimento allegato all’appello , a fronte della scadenza di legge individuata nel giorno 19 marzo 2018. Osserva in proposito che risultava provata l’avvenuta spedizione entro il 19 marzo 2018 e d infatti l’atto di appello risul tava essere stato ricevuto dalla parte in data 21marzo 2018 e dunque due giorni dopo lo spirare del termine d’impugnazione, sicché «coerentemente» la spedizione era avvenuta il 19 marzo 2018 «come documentato dalla distinta di spedizione con timbro postale del 19/03/2018 allegata all’atto di appello dell’Ufficio » (e depositata in cassazione come allegato 10 al ricorso).
1.2.  Con  il  secondo  motivo  (articolato  in  ricorso  come  ulteriore censua  nell’ambito del  primo  motivo) denuncia, altresì «in via tuzioristica» in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 45 t.u.i.r., dell’art. 2727 cod. civ. e dell’art. 53 Cost.
Osserva che l’avviso societario era divenuto definitivo per mancata impugnazione  e  che  il  contribuente  ne  era  venuto  a  conoscenza  in
quanto una copia gli era stata notificata quale rappresentante legale. Aggiunge che i recuperi formalizzati con l’avviso di accertamento notificato alla società non potevano che essere ritenuti utili extrabilancio, sottratti ad imposizione, con conseguente distribuzione degli stessi ai soci proporzionalmente alle loro quote; che non era stata provata tra l’altro, la destinazione degli utili accertati a finalità diverse dalla distribuzione, onere gravante esclusivamente sul contribuente. Aggiunge che a nulla rileva la perdita attestata dai commissari giudiziali trattandosi di utili extra-bilancio non contabilizzati
1.3. Con un ultimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. per non avere la C.g.t. motivato in ordine alle ragioni della condanna alle spese.
Nel giudizio avente ad oggetto la sentenza che si è pronunciata sulla revocazione della sentenza di appello (RG. N. 13581 del 2024) il contribuente propone cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Censura  la sentenza  impugnata  nella parte in cui, in fase rescindente, ravvis a l’esistenza di un errore revocatorio , sebbene non ne sussistesse il presupposto consistente nell’errore su di un fatto che non  costituì  un  punto  controverso  sul  quale  la  sentenza  ebbe  a pronunciare.
Osserva che il ricorso per revocazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE era volto a denunciare l’operato dei giudici di appello , i quali avevano  dichiarato  erroneamente  inammissibile,  in  quanto  tardivo, l’appello  dell’Ufficio che  risultava  ricevuto  in  data  21marzo  2018 -come  da  avviso  di  ricevimento  allegato  all’appello  a  fronte  della scadenza di legge individuata nel giorno 19 marzo 2018 e avevano dato
rilievo alla mancata produzione in atti della distinta di spedizione con timbro postale che acclarasse l’avvenuta spedizione nei termini di legge; che, tuttavia, la C.g.t. di secondo grado, con la sentenza impugnata per revocazione, si era pronunciata sulla questione controversa, escludendo espressamente che l’RAGIONE_SOCIALE avesse provveduto al deposito della ricevuta di spedizione dell’atto di appello e rilevando che quest’ultima aveva depositato la sola ricevuta di ritorno nella quale non era presente alcun timbro o stampigliatura meccanografica leggibile che asseverasse con certezza la data di spedizione dell’atto di appello.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla mancanza dell’effettivo deposito della distinta della raccomandata di notifica dell’appello, produzione che doveva essere effettuata, a pena di inammissibilità, in sede di costituzione in giudizio dell’appellante. Osserva che la C.g.t. di secondo grado aveva dato per scontata l’avvenuta produzione di tale distinta , senza, però, esaminare quando fosse avvenuto tale presunto deposito, senza considerare che nel giudizio di appello non era stata prodotta alcuna distinta di spedizione e che tale omissione non poteva essere sanata facendo riferimento agli atti di causa del giudizio per revocazione.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 20, 22 d.lgs.  31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza per aver ritenuto tempestivo l’atto di appello, sebbene  fosse  stato  notificato  direttamente  a  mezzo  del  servizio postale universale e l’appellante , al momento della costituzione, non avesse depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l’elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, o l’avviso
di  ricevimento  nel  quale  la  data  di  spedizione  fosse  asseverata dall’ufficio  postale  con  stampigliatura  meccanografica  ovvero  con proprio timbro datario.
2.4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Evidenzia che la RAGIONE_SOCIALE aveva ignorato che non gli era mai stato notificato l’avviso societario; che il bilancio per l’anno 2010 in contesa era stato predisposto dagli amministratori giudiziari della società, nominati dal Tribunale, circostanza che avvalorava l’effettività della situazione economica ivi rappresentata con una perdita di esercizio di euro 142.019,00; che, sul presupposto dell’omessa dichiarazione da parte della società, il reddito era stato accertato dall’RAGIONE_SOCIALE sulla scorta dei ricavi fatturati e registrati dalla società, richiamando anche la relativa Comunicazione Iva, come risultava a pag. 4 dell’avviso di accertamento societario
2.5. Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 85, 116 t.u.i.r., degli artt. 38, 39, 42, 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’att. 1 legge 27 luglio 2000, n. 212 dell’art. 297 cod. civ., dell’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 cit. dell’art. 24 Cost.
Assume che la sentenza erra nel richiamare l’opzione «per il regime della trasparenza fiscale» -che non riguardava la fattispecie, concernente, invece, la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio tra i soci -e nell’affermare che le contestazioni del socio dovessero essere circoscritte alla dimostrazione dell’accantonamento o reinvestimento dei maggiori ricavi accertati, in contrasto con i principi di legittimità secondo cui l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali ed al singolo socio comporta che quest’ultimo, ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare
non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili ma anche la validità dell’accertamento, a carico della società, in ordine a ricavi non contabilizzati.
I due ricorsi -proposti l’uno contro la sentenza di appello e l’a ltro contro la sentenza che ha deciso l’impugnazione per revocazione avverso la prima -vanno riuniti, nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ. potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass. 22/11/2024, n. 30184).
Deve  procedersi,  pertanto,  prima  alla  trattazione  del  ricorso relativo alla sentenza che ha revocato quella precedente.
Il primo motivo è infondato.
4.1. La C.g.t. di secondo grado, con la sentenza oggetto del giudizio di revocazione, riteneva inammissibile l’appello stante la mancata produzione della ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata a mezzo del servizio postale. Evidenziava, infatti, che era stata depositata la sola fotocopia dell’avviso di ricevimento la quale poteva asseverare la data di spedizione della raccomandata, al fine di valutare la tempestività dell’appello , solo ove risultante da stampigliatura meccanografica o con timbro datario.
4.2. L’RAGIONE_SOCIALE , con  il  ricorso  per  revocazione, affermava, invece, che la C.g.t. era caduta in errore in quanto copia della ricevuta di spedizione rilasciata dall’agente postale era allegata agli atti dell’appello quale allegato n. 3 e che la stessa recava il timbro RAGIONE_SOCIALE Poste asseverante l’avvenuta spedizione in data 19 marzo 2018.
Secondo la prospettazione dell’Ufficio il giudice del secondo grado era incorso in errore per aver affermato che non era stato depositato
un  atto -ovvero  la  ricevuta  di  spedizione -che  invece  era  tra  gli allegati all’appello, corrispondendo precisamente all’allegato n. 3.
4.3. La questione proposta, pertanto, correttamente è stata fatta valere con ricorso per revocazione della sentenza ex art. 395 primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE, infatti, prospettava con il ricorso un errore che assumeva derivante da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie l’omesso esame della ricevuta di spedizione che assumeva essere agli atti) che aveva portato il Giudice ad affermare la tardività dell’appello la cui tempestività, invece, risultava dai documenti depositati.
In questo senso del resto, si sono espresse le Sezioni Unite della Corte, le quali hanno precisato che l’ l’errore revocatorio (quando non possa essere fatto valere con l’appello) ha da essere intercettato attraverso la revocazione, perché dal compito istituzionale della Cassazione deriva che essa, estranea al giudizio di fatto, debba ricevere questo giudizio già formato: e se il giudice di appello sia incorso in una svista, è a lui che spetta di porvi rimedio, a mezzo della revocazione per errore di fatto, al fine di eventualmente consegnare al giudice di legittimità un fatto già definitivamente ricostruito nella sua oggettività; che la revocazione per il motivo in esame è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità rispetto a qualsiasi fatto, sia sostanziale che processuale sempre che, ovviamente, tra la svista concernente il fatto e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa; che, in particolare, è fermo l’orientamento secondo cui è suscettibile di revocazione la decisione adottata sulla base dell’affermazione, dovuta a mera svista, dell’inesistenza in atti di un determinato documento, che risulti invece ritualmente prodotto (Cass. Sez. U 05/03/2024, n. 5792).
Il secondo motivo è inammissibile.
5.1.  Il  contribuente  richiede  a  questa  Corte  la  rinnovazione  del giudizio già compiuto dal giudice di merito in ordine alla sussistenza dell’errore revocatorio , sicché il motivo si risolve, in sostanza in una richiesta di revocazione della sentenza che ha deciso sulla revocazione, sull’assunto che il giudice avrebbe, nella fase rescindente, commesso a  propria  volta  un  errore  percettivo  nel  ritenere  che  fosse  stato depositato il documento che era oggetto di contestazione.
5.2. Sebbene l’art. 67 d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione  ai  quali  era  originariamente  soggetta  la  sentenza impugnata, non escludendo pertanto, un’ulteriore ricorso pe r revocazione, la questione non può essere proposta in sede di legittimità in  quanto,  anche  ritenendola  ammissibile,  la  parte  avrebbe  dovuto proporre ulteriore ricorso innanzi alla C.g.t.
Il terzo motivo è inammissibile.
6.1. Il contribuente assume che la C.g.t. non avrebbe verificato, come  era  suo  onere,  che  il  documento  attestante  la  tempestiva spedizione dell’appello fosse stato prodotto dal l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in sede di costituzione in giudizio.
6.2. Il giudizio d’appello, per come ricostruito nella sentenza impugnata, non risulta aver avuto ad oggetto la specifica questione dedotta con il motivo in esame, ovvero che il documento provante la tempestiva spedizione fosse stato prodotto in sede di costituzione. La questione controversa atteneva, soltanto , all’ esistenza agli atti del detto documento in quanto l’Ufficio affermava che il medesimo era tra gli allegati dell’appello e il contribuente affermava che non era tra questi ultimi.
E’  noto,  invece,  che  i  motivi  del  ricorso  per  cassazione  devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum
del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste RAGIONE_SOCIALE parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto (cfr. tra le tante Cass. 24/01/2019, n. 2038).
Il quarto motivo è inammissibile.
7.1. La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di u n fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione
processuale  tra  le  parti  e  la  sua  «decisività    (tra  le  tante,  Cass. 13/06/2022 n. 19049).
7.2. Con  riferimento  alla  mancata  notifica  dell’avviso  societario, deve in primo luogo rilevarsi che manca la decisività del fatto.
Questa Corte, infatti, ha precisato che in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 cod. civ. ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass. 02/10/2020, n. 21126).
7.3. Il motivo per il resto, nella parte in cui lamenta l’omessa considerazione di fatti che portavano ad escludere gli utili extracontabili in capo alla società, mira alla rivalutazione già compiuta dal giudice di merito in ordine alla sussistenza di utili non dichiarati. Per altro, il bilancio è stato oggetto di espressa valutazione in sentenza ed il fatto che il maggior reddito in capo alla società fosse stato accertato sulla scorta dei ricavi fatturati e registrati non esclude di per sé che si trattasse di ricavi non dichiarati.
Il quinto motivo è anch’esso inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
8.1. Nonostante l’improprio riferimento al regime della trasparenza fiscale, la C.g.t., richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 19/08/2020,  n.  17356),  ha  per  l’appunto  affermato  che non  è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza
di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l’autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell’accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo. Di seguito h affermato che lo stato di decozione della società non era rilevante e che, al contrario, la situazione di decozione poteva scaturire proprio dalla sottrazione di utili extra-contabili distribuiti ai soci e che il bilancio non era probante.
8.2. La Corte, pertanto ha applicato il medesimo principio di diritto invocato dal contribuente ma ha risolto la questione controversa sul piano della prova contraria, escludendo che quest’ultima fosse stata raggiunta. Infatti, dopo aver affermato che non vi era prova che i maggiori ricavi fossero stati accantonati o reinvestiti, ha aggiunto, così motivando sul conseguimento degli utili, che lo stato di decozione vissuta dalla società negli anni successivi non era rilevante e che il bilancio non era probante.
Il ricorso n. 5522 del 2023 è inammissibile.
9.1. A seguito del rigetto del ricorso avverso la sentenza di revocazione e del conseguente consolidamento di quest’ultima, la sentenza oggetto del primo ricorso deve ritenersi definitivamente rimossa dall’ordinamento giuridico, con a conseguenza che il ricorso per cassazione avverso tale sentenza, ormai revocata, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente statuito che nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione sia stata revocata viene a cessare la materia del contendere e il ricorso diviene inammissibile per carenza di interesse ed ha anche precisato che, qualora si verifichi, nel corso del giudizio per cassazione, la cessazione della materia del
contendere essa comporta l’ inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione perché è in relazione a tale decisione – ed in relazione alla  domanda  originariamente  formulata  –  che  tale  interesse  va valutato (Cass. 05/08/2016, n. 16435).
9.2. Deve rilevarsi, tuttavia, ai fini della valutazione complessiva sulle spese dei due giudizi riuniti, che il ricorso è inammissibile anche in ragione del fatto che l’Ufficio ha proposto motivi volti a denunciare un errore di fatto da farsi valere con la revocazione, mezzo per altro contestualmente esperito.
In conclusione, il ricorso n. 13581 del 2024 va rigettato ed il ricorso n. 5522 del 2023 va dichiarato inammissibile. Le spese dei due giudizi restano integralmente compensate tra le parti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola contribuente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto l ‘ RAGIONE_SOCIALE, invece, ne è esentata in quanto parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE. 
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso n. 13851 del 2024, dichiara inammissibile il ricorso n. 5522 del 2023 e dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due giudizi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente nel giudizio n. 1381 del 2024 dell’ulteriore
importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per  il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME