Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2515 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2515 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15640/2024 proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO , con domicilio digitale in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 1237/2024, depositata in data 30/4/2024;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 20 novembre 2025;
Fatti di causa
Con due avvisi di accertamento, l’RAGIONE_SOCIALE recuperò a tassazione nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in avanti, ‘il contribuente’ ) l’importo di oltre euro 2.600.000 in relazione all’anno d’imposta 2004 e di quasi 900.000 euro in relazione all’anno d’imposta 2005, in base alla presunzione che fossero stati a lui distribuiti utili extrabilancio pro quota ai sensi dell’art. 47 Tuir.
In particolare, i detti avvisi di accertamento trovano fondamento in altrettanti avvisi di accertamento con i quali era stato accertato che la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avrebbe prodotto utili extracontabili per quasi 6.800.000 euro per l’anno 2004 e più di euro 2.200.000 per l’anno 2005.
Con distinti ricorsi, il contribuente impugnò gli avvisi di accertamento a lui notificati sostenendo l’illegittimità degli atti impositivi societari e la conseguente illegittimità della ripresa nei suoi confronti.
In data 11/12/2012 il giudizio venne sospeso dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in attesa della definizione del contenzioso promosso dalla società.
La Corte di Cassazione, con le pronunce nn. 26004 e 26006 del 2022, rigettò i ricorsi proposti dalla società, rilevando l’improcedibilità dell’intero giudizio in quanto la società era stata cancellata prima della notifica degli avvisi di accertamento, con il conseguente difetto di legittimazione processuale a proporre il ricorso da parte del legale rappresentante.
La CGT-1 di RAGIONE_SOCIALE, alla ripresa del giudizio, rigettò i ricorsi del contribuente dopo averli riuniti, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base.
La CGT-2 della Lombardia confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Al contribuente era stata proposta la decisione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. , ma egli ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme ordinarie.
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ Mancata motivazione e mancata esposizione dei fatti della causa e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche della decisione’ , il contribuente si duole che la sentenza impugnata mancherebbe di una congrua esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il COGNOME avrebbe addotto plurimi motivi di impugnazione tra cui la critica di carenza di motivazione della sentenza di primo grado ed il mancato richiamo in sentenza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni integrative esposte nelle memorie illustrative.
La sentenza impugnata non avrebbe riportato le argomentazioni tutte su cui si fondava l’appello del contribuente, avendo trattato solo degli effetti del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenze emesse sul contenzioso incardinato contro gli avvisi di accertamento notificati alla società sugli avvisi notificati al contribuente.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Esso manca di specificità, non indica compiutamente quali questioni la CGT-2 avrebbe tralasciato di esaminare.
Il contribuente si limita ad affermare che aveva devoluto al giudice di appello la doglianza della carenza di motivazione della sentenza di primo grado, ma ciò non vale ad argomentare la carenza motivazionale della sentenza qui impugnata: l’appello è infat ti un gravame devolutivo che si conclude con una sentenza sostitutiva della pronuncia di primo grado, sicché il COGNOME avrebbe dovuto indicare esattamente quali questioni aveva proposto dinanzi alla CGT-2 circa la invalidità o l’inattendibilità degli avvisi di accertamento a lui notificati, sulle quali il giudice di appello avrebbe omesso di motivare.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 e 2729 c.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. -Errore nel ritenere presunzione legale una deduzione rappresentante mera presunzione semplice’ , il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha affermato che egli non aveva dato la prova della mancata distribuzione degli utili extracontabili né dell’inesistenza a monte di un loro effettivo conseguimento.
Contesta la regola, di matrice giurisprudenziale, della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base.
2.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1 c.p.c.
Questa Corte ha affermato che in tema di contenzioso tributario, la sentenza, passata in giudicato, di annullamento dell’atto impositivo nei confronti di società a ristretta base sociale, se fondata su motivi di rito (nella specie: l’estinzione della società), non fa stato nei confronti dei soci, mancando un accertamento inconfutabile dell’ esistenza dei ricavi non contabilizzati e della fondatezza della relativa pretesa fiscale
(Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10723 del 22/04/2021, Rv. 661237 01).
Questo principio di diritto può estendersi a tutti i casi in cui il giudizio sull’avviso di accertamento di maggiori utili conseguiti da una società di capitali a ristretta base si sia chiuso per motivi di rito senza arrivare ad una decisione nel merito de lla legittimità o fondatezza dell’avviso di accertamento notificato alla società.
Orbene, nel caso che ci occupa, il giudizio relativo agli avvisi di accertamento notificati alla società di capitali di cui il RAGIONE_SOCIALE era socio si chiuse per la rilevata carenza di legittimazione a ricorrere in capo al soggetto che propose il ricorso in prime cure, senza alcuna decisione in merito alla fondatezza o legittimità dei detti atti impositivi.
Ne consegue che l’odierno contribuente, come ben detto dalla CGT -2 della Lombardia, avrebbe potuto impugnare gli avvisi di accertamento a lui notificati contestando sia il fatto, a monte, che la società di cui era socio avesse conseguito utili extracontabili, sia il fatto che tali utili fossero stati a lui distribuiti, in base alla presunzione semplice di matrice giurisprudenziale applicata dall’ufficio.
Orbene, nel motivo in esame non vi è alcuna contestazione del fatto che la società, a suo tempo, avesse conseguito utili extracontabili, ma vi è solo la contestazione della regola giurisprudenziale, applicata dall’ufficio e convalidata dalla CGT -2, della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci nelle società di capitali a ristretta base; regola che, tuttavia, deve essere ribadita, non essendovi ragioni per discostarsene (cfr., ex multis , Cass., Sez. 5 – , Ordinanza n. 10004 del 16/04/2025, Rv. 674943 – 01).
3.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore dell’amministrazione, liquidate in dispositivo, nonché la condanna al versamento RAGIONE_SOCIALE somme previste rispettivamente dai commi 3 e 4 del l’art. 96 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro quindicimila per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro settemilacinquecento.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro cinquemila.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)