Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7180 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7180 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18534/2017 R.G. proposto da : COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 268/2017, depositata il 16/1/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A NOME COGNOME e NOME COGNOME erano notificati quattro avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 200 6 e 2007. Sul presupposto che erano stati soci della RAGIONE_SOCIALE, società a ristretta
base sociale, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 29/6/2009, era loro contestata la distribuzione di utili extracontabili.
Con la sentenza n. 26663/2015 la CTP di Napoli rigettava i ricorsi dei contribuenti ritenendo:
-che i termini per l’accertamento erano stati raddoppiati dall’art. 43 , terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis applicabile, per la presenza di fattispecie penalmente rilevante che aveva comportato l’obbligo di denuncia;
-che la cancellazione RAGIONE_SOCIALE società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese non privava gli ex soci di legittimazione passiva, così come non rilevava il dedotto loro coinvolgimento nella mala gestio della società;
-che il reddito imponibile contestato, imputato in proporzione alle quote societarie, derivava dai ricavi della società acquisiti in un periodo precedente alla sua estinzione.
Con la sentenza n. 268/2017, la CTR della Campania rigettava l’impugnazione dei contribuenti. Per il giudice di secondo grado:
-un avviso notificato a una società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese non è inesistente perché le obbligazioni della società non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, a seconda della natura società, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione oppure illimitatamente;
-non era necessario che la denuncia penale fosse trasmessa dall’amministrazione finanziaria prima dello spirare dei termini ordinari di accertamento perché per gli avvisi notificati non trova applicazione l’art. 1, commi da 130 a 132 della legge n. 208 del 2015, così come sul raddoppio dei termini di accertamento non influisce l’esito del procedimento penale;
-discutendosi del l’imputazione ai soci del reddito da partecipazione in una società a ristretta partecipazione sociale, trova applicazione la presunzione di distribuzione degli utili sicché incombeva sui soci fornire la prova contraria;
-pur essendo stata dedotta la nullità dell’avviso di accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, non risultava che l’avviso societario non fosse oramai definitivo. Nemmeno emergevano elementi a sostegno della sua presunta invalidità.
I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, a cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
In data 28 febbraio 2020 i ricorrenti hanno depositato una memoria, con allegate tre sentenze di merito, due ordinanze, informative di reato ex art. 331 c.p.p. e una visura camerale della RAGIONE_SOCIALE.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione a ll’art. 360, primo comma n. 3 cpc», i ricorrenti lamentano che sussista un rapporto di pregiudizialità necessaria tra la controversia instaurata nei confronti di una società di capitali e quelle instaurate nei confronti dei soci e di aver documentato l’esistenza di ricorsi ancora pendenti nei confronti degli avvisi di accertamento prodromici diretti contro RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile. Lo era così come proposto con il ricorso, per carenza di autosufficienza e lo è dopo il deposito della memoria illustrativa per mancanza d’interesse perché i ricorrenti hanno allegato che i procedimenti riguardanti la questione pregiudiziale degli avvisi societari sono stati decisi da sentenze passate in giudicato. Il motivo è anche infondato, tenuto conto della più recente giurisprudenza in tema di rapporti tra procedimento relativo alla società di capitali a ristretta base partecipativa e procedimenti relativi ai singoli soci. La dedotta definitività RAGIONE_SOCIALE sentenze sugli
avvisi presupposto relativi alla società sposta piuttosto la questione sulla prova del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE decisioni e sulla rilevanza di quei giudicati nel presente procedimento.
2.1 Il motivo, innanzitutto, non contiene tutti gli elementi necessari a giustificare le ragioni per cui viene chiesta la cassazione della sentenza di merito e valutarne la fondatezza, senza la necessità di fare rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza (Cass. 29203/2023). La sospensione di un processo per pregiudizialità presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso (Cass. 18206/2012, Cass. 22878/2015 e Cass. 26716/2019). Nel caso in esame il giudice di secondo grado ha esplicitamente affermato che non vi era prova della non definitività dell’accertamento ( rectius degli accertamenti, venendo in rilievo i periodi d’imposta 2006 e 2007) relativo all’avviso emesso nei confronti della società. Nel dolersi per la prima volta nel giudizio di legittimità della violazione dell’art. 295
c.p.c., i ricorrenti si sono limitati a dedurre genericamente che ‘sin dall’atto introduttivo’ avevano ‘evidenziato e documentato con copia del ricorso’ che fossero pendenti avanti alla CTP di Milano i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento prodromici e che ancora oggi i contenziosi sono sub judice.
2.2 In secondo luogo, il motivo è infondato in quanto, in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c. (Cass., S.U., 21763/2021 e Cass. 12258/2025). Questa Corte ha anche affermato che «l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali a ristretta base partecipativa ed al singolo socio, in considerazione della diversità soggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, esclude la ‘obbligatorietà necessaria’ della sospensione ex art. 295 c.p.c. di quello relativo al socio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, non potendo il socio, terzo rispetto alla società, essere pregiudicato, in violazione del diritto di difesa, da un giudicato che definisca un giudizio al quale non abbia partecipato o non sia stato messo in grado di partecipare; diversamente, la diretta conseguenzialità della determinazione del reddito del socio da quanto accertato in capo alla società discendente dalla comunanza di presupposti fattuali, e, dunque, la relazione in termini di
pregiudizialitàtecnica tra i rapporti, comportando l’estensione degli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società su quello relativo al socio, si concilia, sul piano processuale, con la sospensione facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., del giudizio relativo al socio allorquando quello pregiudicante relativo alla società sia stato definito con sentenza non passata in giudicato e con la conseguenziale risoluzione dell’eventuale sopravvenuto conflitto tra giudicati ai sensi dell’art. 336, secondo comma, c.p.c.» (Cass. 29900/2025).
2.3 Con la memoria datata 20 gennaio 2020, depositata il 28 febbraio 2020, la difesa dei ricorrenti ha prodotto tre sentenze di merito riguardanti avvisi di accertamento societari (CTR della Lombardia n. 5367/2018 e CTR della Lombardia n. 4352/2019) e avvisi d’intimazione che presupponevano avvisi di accertamento ‘definitivi’ (CTR della Lombardia 5056/2018). Con specifico riferimento alla sentenza della CTR della Lombardia n. 5056/2018 emessa nei confronti di NOME COGNOME per degli avvisi d’intimazione per gli anni 2006 e 2007, i ricorrenti hanno eccepito che la decisione sia oramai definitiva, invocando l’esi ste nza di un giudicato ‘su tutte le eccezioni di fatto e diritto’, che sebbene riferite alla COGNOME, necessariamente devono riguardare entrambi i soci. Il passaggio in giudicato della sentenza, in mancanza di una previsione specifica, deve peraltro essere certificato secondo quanto previsto dall’art. 124 disp. att. c.p.c., applicabile ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con attestazione, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non sia stata proposta impugnazione (Cass. 3621/2019, Cass. 6868/2022, Cass. 9458/2025 e Cass. 4597/2026). Secondo un diverso orientamento il giudice sarebbe libero di rilevare e valutare d’ufficio il g iudicato esterno anche nel caso di mancanza della rituale certificazione del cancelliere: viene fatto riferimento a un giudicato risultante da altre
pronunce (Cass. 16695/2022 e Cass. 16589/2021) o all’ipotesi in cui la controparte abbia esplicitamente ammesso l’intervenuta formazione del giudicato eccepito, poiché in tale caso la certificazione perde di rilievo, non necessitando di alcun prova un fatto pacificamente ammesso (Cass. 36258/2023 e Cass. 4803/2018). La copia della sentenza depositata, tuttavia, non reca alcuna certificazione, non vi è ammissione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE circa il passaggio in giudicato della sentenza né la definitività risulta accertata da altre decisioni.
2.4 Da ultimo, con la memoria 23 gennaio 2026 i difensori dei ricorrenti hanno dedotto che anche le sentenze della CTR della Lombardia n. 5367/2018 e n. 4352/2019, già prodotte con la memoria 28 febbraio 2020, erano state depositate ‘ con attestazione di mancata impugnativa ‘ e che con tali decisioni sono stati annullati gli avvisi di accertamento prodromici societari per il 2006 e il 2007 rispettivamente nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Anche le copie di queste due ulteriori sentenze non recano alcuna certificazione in ordine alla loro mancata impugnazione; la controparte non ha riconosciuto il loro passaggio in giudicato né la definitività risulta accertata da altre decisioni. Deve concludersi che parte ricorrente non ha provato un giudicato tributario esterno incompatibile con la presunzione di distruzione di utili extracontabili ai soci.
3. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cc in relazione a ll’art. 360, primo comma n. 3 cpc -Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc in relazione all’art. 360 n. 3», i ricorrenti lamentano che gli avvisi di accertamento prodromici intestati alla RAGIONE_SOCIALE erano stati loro notificati quali ex soci e che l’Ufficio non poteva elevare alcun avviso nei confronti di una società estinta. Il giudice di merito non si è pronunciato sulla nullità insanabile degli atti prodromici. La responsabilità dei soci di
una società di capitali è limitata a quanto ricevuto nel bilancio in liquidazione.
4. Il secondo motivo non è accoglibile perché gli avvisi di accertamento non riguardano la responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. quali successori della società per obbligazioni fiscali della società ma obbligazioni tributarie dei soci, a fini IRPEF, derivanti dalla distribuzione di utili extracontabili in anni d’imposta precedenti alla estinzione della società per cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese. La lamentata nullità per vizi formali degli avvisi di accertamento nei confronti della società per gli stessi anni d’imposta non pregiudicherebbe la possibilità di un accertamento nei confronti dei soci. Occorre distinguere fra annullamento per motivi di merito e annullamento per motivi formali. Un annullamento per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, sancito con sentenza passata in giudicato, estende i suoi effetti a favore di tutti i soci e quindi anche nel connesso giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento notificato al singolo socio e relativo al suo reddito da partecipazione scaturente a seguito di rettifica operato nei confronti della società, in quanto l’accertamento negativo rimuove il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal soci (Cass. 40844/2021, Cass. 34549/2024 e Cass. 29900/2025). Nel caso di annullamento per motivi formali, in via esemplificativa per inesistenza della notifica, per errata intestazione dell’avviso o l’estinzione della società in data antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento, la pronuncia non fa stato nei confronti dei soci. La mancanza di un accertamento incontestabile sull’infondatezza della pretesa correlata ai ricavi non contabilizzati, impregiudicata la sorte dell’accertamento notificato alla società, può giustificare una pretesa nei confronti del socio e costituire, qualora i ricavi siano dimostrati, condizione legittimante della richiesta fiscale correlata al maggior reddito di partecipazione a carico del socio, applicata la presunzione
di attribuzione ai soci degli utili extra bilancio (Cass. 11680/2016, Cass. 752/2021 e Cass. 10723/2021).
Con il terzo motivo, rubricato «Erronea individuazione del soggetto passivo e destinatario degli avvisi di accertamento prodromici, da indentificarsi nella RAGIONE_SOCIALE e non nella RAGIONE_SOCIALE -omessa pronuncia su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 cpc Violazione del principio di competenza territoriale esclusiva», i ricorrenti deducono a) che con il processo verbale di constatazione i verificatori avevano ritenuto che RAGIONE_SOCIALE fosse la continuazione di RAGIONE_SOCIALE; b) che per l’ iter logico sotteso al PVC l’unico soggetto passivo della pretesa tributaria è RAGIONE_SOCIALE, come accertato anche dalla sentenza della CTR della Campania n. 10664/2016 relativa a un contenzioso promosso dalla RAGIONE_SOCIALE; c) che ne consegue la nullità degli avvisi accertamento prodromici perché emessi dalla DP II di Milano, priva di competenza a emettere avvisi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
Il terzo motivo è inammissibile. L’art. 360, primo comma 1, num. 5, c.p.c., ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’ omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 26305/2018). Che possa ravvisarsi, e in quali termini, un rapporto di continuità tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio, riguardante la distribuzione di utili extracontabili della RAGIONE_SOCIALE ai propri soci nel biennio 2006-2007.
Con il quarto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 DPR 600/73 e art 57 DPR 633/72, e dell’art. 331 cpp, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 cpc raddoppio dei termini per l’accertamento », i ricorrenti eccepiscono ‘l’omessa pronuncia’ del giudice di appello in ordine al mancato superamento per l’anno 2007 RAGIONE_SOCIALE soglie di punibilità previste dalla legge n. 74 del 2000, ai fini
del raddoppio dei termini per l’accertamento e ribadiscono , ‘benché a conoscenza dell’orientamento espresso sul punto’ dalla giurisprudenza di legittimità, le eccezioni sollevate sul ‘ raddoppio dei termini ‘ per l’accertamento tributario per effetto RAGIONE_SOCIALE disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2016 aventi valore retroattivo.
8. Il quarto motivo è inammissibile sia perché non vi è stata alcuna omissione di pronuncia, comunque non riconducibile né al num. 3 né al num. 5 ma piuttosto al num. 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. , sia perché, il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non viene offerto alcun argomento ex art. 360 -bis , n. 1 c.p.c. che possa indurre a mutare l’ orientamento consolidato.
8.1. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. 1525/2019). Non è nemmeno corretto che il giudice non si fosse pronunciato sull’irrilevanza dell’ eccepito mancato superamento RAGIONE_SOCIALE soglie di punibilità di uno dei reati della legge n. 74 del 2000 perché la CTR aveva evidenziato che, ai fini del raddoppio dei termini di decadenza per l’esercizio dell’azione tributaria, rilevava che vi fosse stata la trasmissione di una notizia di reato (v. motivazione della sentenza impugnata, pag. 4) mentre era indifferente l’esito del procedimento penale. Il raddoppio dei termini prescindeva da un’eventuale archiviazione del procedimento penale o da una sentenza di proscioglimento.
8.2 Nel ritenere applicabile la disciplina del raddoppio dei termini il giudice di merito ha richiamato espressamente l’ orientamento giurisprudenziale, secondo cui i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R.
n. 600 del 1973 per l’IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile ratione temporis , sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa RAGIONE_SOCIALE sole fattispecie non ricomprese nell’ambito applicativo del precedente regime transitorio – non oggetto di abrogazione – di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015 (Cass. 16728/2016, Cass. 26037/2016, Cass. 11620/2018 e Cass. 666/2025). Con il motivo non viene fornito alcun argomento che possa indurre a modificare il consolidato indirizzo giurisprudenziale.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, nella somma di euro 7.800,00 per compensi, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17/2/2026
il AVV_NOTAIO NOME COGNOME