Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33323 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33323 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
Oggetto: accertamento –
presunzioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3141/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME ambedue rappresentati e difesi in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5610/33/15 depositata in data 22/12/2015, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-con gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio i ricorrenti contestavano le pretese per maggiori tributi, interessi e sanzioni manifestate nei loro confronti dall’Ufficio in quanto soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, pretese determinate dal controllo operato in capo alla RAGIONE_SOCIALE della quale costoro erano soci;
-la CTP accoglieva in parte i ricorsi, rideterminando il dovuto;
-appellava l’Ufficio con riferimento alla parte di pronuncia che lo aveva visto soccombente;
-la CTR accoglieva l’impugnazione;
-ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a sei motivi; resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che:
va in primo luogo rilevato che è in atti la documentazione depositata dalla parte contribuente NOME COGNOME ai fini della definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie ex art.6 d.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, allegando il versamento della somma dovuta per la prima rata;
inoltre, non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né alcuna RAGIONE_SOCIALE parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato di. n. 119 del 2018, né, in ogni caso, risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
pertanto, ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.L. n. 119 del 2018, il processo, con riguardo alla posizione del ridetto contribuente, si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020;
infine, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.L. n.119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente NOME COGNOME, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma1 – quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass. Sez. 5^, 7dicembre 2018, n. 31732; Cass. Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass. Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284);
vanno quindi esaminati i motivi di ricorso con riguardo alla sola posizione di NOME COGNOME, ricorrente superstite;
il primo motivo deduce la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di ritenere invalido, quanto alla sottoscrizione, l’atto impugnato; tale motivo può esaminarsi congiuntamente con il secondo mezzo di gravame, che deduce analoga violazione con riguardo alla ritenuta invalidità della sottoscrizione dell’atto impugnato, incentrandosi specificamente sulla asserita inammissibilità della produzione in secondo grado della delega di firma da parte dell’Ufficio;
i motivi sono infondati;
-invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, con onere della prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova ex Cass., 2 dicembre 2015, n. 24492), a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell’avviso
di accertamento non attiene alla legittimazione processuale (Cass., 14626/2000; Cass., 14195/2000; Cass., 17044/2013; Cass., 12781/2016; Cass., 14942/2013; Cass. 18758/2014; Cass., 19742/2012; Cass., 332/2016; Cass., 12781/2016; Cass., 14877/2016; Cass., 15781/2017; Cass., 5200/2018; n.19190 /2019; n. 5177 del 26/02/2020);
– quanto poi agli effetti della delega con riguardo ai requisiti dell’atto e ai requisiti del firmatario, si è pure chiarito che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019) la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni; ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto;
– ancora, con riguardo specificamente della sorte degli atti tributari sottoscritti da soggetti capi di ufficio o delegati, la cui qualifica dirigenziale sia risultata conseguita illegittimamente in relazione alla sopravvenuta sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale -che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 -questa Corte (Cass., sez. 5, 9/11/2015, n. 2:2810) ha, altresì, escluso che, ai fini della valida sottoscrizione di un atto impositivo, sia necessario in chi ha sottoscritto l’atto ovvero ha conferito la delega il possesso di una qualifica dirigenziale, rilevando che tale presupposto non è giustificato dal dato normativo;
alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, dovendo, ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, nessun effetto sulla validità dell’atto impositivo, in questa sede impugnato può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d. L. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012 (in senso conforme, Cass., sez. 5, 26/02/2020, n. 5177).
il terzo motivo censura la pronuncia gravata per violazione dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000, dell’art. 24 Cost., della sentenza Corte Cost. n. 132 del 2015 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di annullare l’atto impugnato, stante la mancata esecuzione del contraddittorio endo-procedimentale;
il motivo è infondato;
invero, con riguardo ai tributi non armonizzati va data continuità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui (tra molti Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24793 del 05/11/2020) il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi di accertamenti c.d. a tavolino, atteso che la naturale “vis expansiva” dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente; del resto, pure nella recente decisione n. 47 del 2023 della Corte costituzionale, si è rilevato che la modifica di tale assetto postula, per la ‘ pluralità RAGIONE_SOCIALE soluzioni possibili in ordine all’individuazione dei meccanismi con cui assicurare
la formazione partecipata dell’atto impositivo ‘, un intervento del legislatore;
ciò premesso, dunque, nel presente caso, l’accertamento -come specificamente accertato dalla stessa CTR – deriva da una segnalazione di altro Ufficio e non dalla redazione di PVC a seguito di accesso, ispezione o verifica, sicché non sussiste l’asserita violazione per le imposte dirette;
quanto poi all’iva, tributo armonizzato, oggetto della ripresa ulteriore di cui all’avviso di accertamento, anche sotto questo profilo va data continuità alla giurisprudenza di Legittimità secondo la quale (alla luce della nota a Cass. Sez. Un. n. 24823 del 2015) l’Amministrazione finanziaria è sì gravata, per i tributi armonizzati, di un obbligo generale di contraddittorio endo-procedimentale, ma è altrettanto vero che, ove si realizzi tale evenienza, la declaratoria di nullità si verifica solo se il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (Cass. n. 2875 del 2017; Cass. n. 10030 del 2017; Cass. n. 20799 del 2017; Cass. n. 21071 del 2017; Cass. n. 26943 del 2017; Cass. n. 27421/2018), prova di resistenza che, nella specie, non risulta essere stata offerta dalla contribuente;
il quarto motivo si duole della violazione del principio di legalità di cui all’art. 23 Cost. e del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. anche in relazione agli artt. 5, 45, 72, 73 del TUIR e 2433 c.c. nonché dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente applicato la presunzione di distribuzione di utili extracontabili;
il motivo è infondato;
-invero, in disparte la circostanza -pacifica -della mancata presentazione della dichiarazione da parte della società partecipata dai ricorrenti, la presunzione di cui si è detto, fondata sulla ristretta base
partecipativa, va ribadito che è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria; con l’ulteriore specificazione che siffatta presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, salva in ogni caso la prova contraria, gravante sul contribuente, del mancato conseguimento o della diversa destinazione degli utili (Cass.11/08/2020, n. 16913; Cass. 02/07/2020, n. 13550; Cass.19/12/2019, n. 33976; Cass. 09/07/2018, n. 18042; Cass.22/11/2017, n. 27778; Cass. 12/04/2013, n. 8954; Cass.02/03/2011, n. 5076). Ciò vale in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, e dunque la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza di utili extra-bilancio (Cass. 18/11/2014, n. 24572). Quel che rileva dunque è la ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale;
detta rideterminazione dell’utile extracontabile, per tornare al contenuto del motivo, opera sia con riguardo alla attribuzione di maggiori ricavi non dichiarati, sia riguardo al disconoscimento di maggiori costi, in quanto l’una come l’altra operazione possono perfezionarsi in via presuntiva secondo il meccanismo sopra descritto; – il quinto motivo deduce la nullità sentenza per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, costituito
dall’asserita sussistenza di costi inesistenti dedotti dalla società dal cui accertamento scaturiscono le presunte imputazioni di ‘utili extracontabili’ ai soci di cui è controversia, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR mancato di esaminare la circostanza relativa alla sussistenza o meno, nell’avviso di accertamento ‘a monte’ notificato alla società RAGIONE_SOCIALE, partecipata dai ricorrenti, di costi ritenuti o meno derivanti da operazioni inesistenti;
il motivo è inammissibile posto che, in parte qua, trova applicazione il principio di cui all’art. 348 ter c.p.c., avendo la CTR confermato la decisione di primo grado, sicché resta preclusa la dedotta censura di omesso esame;
peraltro, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, la CTR in realtà ha preso in esame i fatti storici che si assumono pretermessi, dandone conto in motivazione, sia pure in termini concisi; – il sesto motivo si incentra sulla violazione dell’art. 47 TUIR in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, facendo applicazione della presunzione di cui sopra, in sostanza applicato l’imposizione non all’utile ma al reddito prodotto, con conseguente doppia imposizione;
il motivo è infondato;
va chiarito come l’effetto distorsivo denunciato qui non si produce in quanto il beneficio dell’esenzione parziale dall’imposizione degli utili societari di cui si è detto opera unicamente nel caso in cui, come questa Corte ha più volte sottolineato, abbia riferimento ai redditi regolarmente dichiarati dalla società in un documento contabile, di talché l’atipicità era riferita solo alla nomenclatura attribuita agli stessi dalla società, ma rimaneva condizionata al positivo riscontro della loro effettiva maturazione per effetto dell’inserimento in bilancio (Cass. n. 8730 del 2021), per i redditi regolarmente dichiarati dalla società in un
documento contabile e non per gli utili extrabilancio che, una volta accertati per altra via, vanno imputati in misura intera e non ridotta (Cass. n. 9137 del 2021);
il fondamento di tali conclusioni, invero, precisandosi sul punto ulteriormente quanto già affermato da questa Corte, non si riviene in alcun intento di natura sanzionatoria ma unicamente nella considerazione per la quale nel caso in esame la società risulta, nel concreto, trasparente come una società di persone poiché i soci, come avviene in tali entità prive di personalità giuridica in senso proprio, hanno agito come tali ripartendosi ‘ sic et simpliciter ‘ l’utile societario presuntivamente accertato in capo alla società;
come chiaramente già illustrato da questa Corte (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 26317 del 19/11/2020; Cass. 23 dicembre 2019, n. 34282; infine Cass. n. 35293/2022 che le richiama in motivazione) quando viene contestata, in caso di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non è in alcun modo applicabile(diversamente da quanto sostiene parte della dottrina) il disposto di cui all’art. 47 TUIR, che attiene alla tassazione degli utili distribuiti ai soci, con delibere formali dell’assemblea e, pertanto, non trova applicazione per i redditi extracontabili, che per definizione non risultano menzionati nella contabilità societaria;
infatti, l’art. 47 TUIR, laddove dispone che, “salvi i casi di cui all’art.3, comma 3, lett. a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società…, anche in occasione della liquidazione, concorro no alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare” riguarda la modifica attuata al Tuir con il d.lgs. n. 344 del 2003, sicché il sistema impositivo degli utili da partecipazione è stato caratterizzato -a partire da tale riforma – dall’abrogazione del metodo del credito d’imposta sui
dividendi e del sistema di imputazione e dall’adozione di un sistema di parziale esclusione della tassazione degli utili, al fine di mitigare gli effetti della doppia imposi zione economica, in quanto gli utili distribuiti sono stati già tassati in capo alla società che li ha prodotti; – ma ben diversamente, nel caso in esame, trattandosi di utili ottenuti in evasione di imposta, quindi mai pervenuti nella contabilità societaria in quanto non oggetto di registrazione nelle scritture, né di indicazione in dichiarazione, è chiaro che non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v’è mai stata, non avendo la società dichiarato tali utili extracontabili e quindi avendo essi sfuggita la imposizione a livello societario ;
-il beneficio dell’esenzione parziale nella imposizione degli utili societari viene quindi meno poiché la ripartizione del maggior utile sottratto a imposizione tra i soci giustifica la perdita del beneficio della più mite imposizione degli utili societari, la cui esistenza trova fondamento nel rispetto della normativa sulla loro determinazione in forza unicamente del bilancio di esercizio;
-l’utile extrabilancio, non rispettoso RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’art. 83 seguenti TUIR, diviene in ultima analisi un utile equiparato, anche nella dosimetria della imposizione che lo colpisce, a quello ottenuto per trasparenza da società di cui all’art. 5 TUIR e di cui agli artt. 115 e 116 TUIR;
conclusivamente, il ricorso, con riguardo alla posizione di NOME COGNOME, è integralmente rigettato;
le spese, quanto a tale vicenda processuale, sono regolate dalla soccombenza;
limitatamente alla posizione di NOME COGNOME, poi, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il c.d. ‘raddoppio’ del contributo unificato;
p.q.m.
dichiara estinto il processo con riguardo alla posizione di NOME COGNOME;
rigetta il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, liquidate in euro 2.900,00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente NOME COGNOME dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2023.