Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13915 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13915 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1525/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 2074/2016 depositata il 28/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE è stata destinataria dell’avviso di accertamento n. R6F7030400390/2005 relativo all’anno di imposta 2001, con il quale veniva contestato un maggior reddito di impresa non contabilizzato, con conseguente ripresa a tassazione che -stante la ristrettezza della base societaria -veniva estesa anche ai soci (NOME COGNOME al 50%, NOME e NOME COGNOME al 25% ciascuna)
Gli avvisi di accertamento venivano impugnati e, dopo la definizione del giudizio da parte della società ex art. 39 del d.l. n. 98/2011, i ricorsi dei tre soci sono stati accolti dalla decisione n. 141/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate e, medio tempore , anche i soci NOME e NOME COGNOME avevano definito con condono le proprie posizioni. L’unica posizione rimasta aperta -quella riferita al socio NOME COGNOME -è stata perciò oggetto della decisione della CTR di Firenze n. 2074/2016, oggetto della presente impugnazione, la quale ha respinto il gravame dell’ufficio e confermato la decisione di primo grado, sostanzialmente assumendo che la pretesa imponibile non fosse dimostrata e si fondasse, piuttosto, su di una doppia presunzione.
Ha quindi proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia, sulla scorta di un motivo di impugnazione, mentre il contribuente non si è costituito rimanendo, pertanto, intimato.
E’stata, quindi, fissata udienza camerale per il 06.03.2025, in vista della quale la ricorrente ha depositato una memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 2074/2016 si fonda sul seguente motivo:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 bis del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 5 e 41 del TUIR n. 917/1986, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
Il motivo di impugnazione appare all’evidenza fondato.
2.1. In via pregiudiziale va rilevata la regolarità della notifica del ricorso del presente giudizio di legittimità, per il quale è applicabile l’art. 327 c.p.c. nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla l. n. 69/2009.
E’ principio consolidato quello secondo cui «in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l’art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data» (Cass., Sez. II, 4/05/2012, n. 6784). Principio ribadito recentemente anche da Cass. n. 622/2022 (non massimata).
Nel caso di specie il giudizio è iniziato in data certamente anteriore. La notifica al procuratore costituito in appello per il contribuente, presso la PEC risultante dall’elenco INIPEC è perciò avvenuta tempestivamente, dovendo sommarsi al termine annuale anche il periodo di sospensione feriale di 31 gg.: data della pubblicazione della decisione 28/11/2016 e data della notifica il 27/12/2016.
2.2. Tanto premesso, la decisione appare contraria al consolidato indirizzo di questa Corte che valorizza la ristrettezza della base societaria, ritenendo che questo elemento sia di per sé un motivo sufficiente a fondare una presunzione di distribuzione fra i soci degli utili extra contabili.
Secondo Sez. 6 – 5, ord. n. 1947 del 24/01/2019 (Rv. 652391 01), infatti, in materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso l’operare della presunzione in ragione del fatto che, sebbene il contribuente fosse socio unico e amministratore di diritto della società, tuttavia quest’ultima era gestita da un terzo, quale amministratore di fatto, senza considerare che il contribuente aveva patteggiato la pena in relazione alle imputazioni, in concorso con detto amministratore di fatto, di falsa fatturazione e di appropriazione di beni sociali, dimostrative della loro comunanza d’intenti; che la presenza di un amministratore di fatto, in sé, non dimostrava anche la percezione da parte di quest’ultimo di utili non contabilizzati; che era inverosimile ritenere che il contribuente, unico socio della società, non traesse guadagno dalla condotta illecita di falsa fatturazione).
Più recentemente, anche Sez. 5, sent. n. 26473 del 10/10/2024 (Rv. 672610 – 01), ha affermato che in tema di imposte sui redditi, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili, fondata sulla ristretta base partecipativa della società di capitali sottoposta ad accertamento, è superata dalla dimostrazione, a carico del socio, anche solo della sua estraneità assoluta alla gestione ed alla vita societaria, che non appare in contrasto con la ragione dell’operatività della presunzione, basata
su una massima di comune esperienza per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi; ne consegue che, assolto detto onere probatorio da parte del socio, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci.
Nel caso di specie il socio COGNOME Piero non ha mai contestato la sua partecipazione alla società, risultando anzi la sua quota addirittura maggioritaria rispetto a quella degli altri familiari inizialmente coinvolti nel procedimento.
Anche Cass. Civ., sez. trib., 11 dicembre 2024, n. 32002, ha confermato che l’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (cfr. altresì Cass. 26/10/2005, n. 20851; Cass. 29/01/2008, n. 1924; Cass. 24/07/2013, n. 18032; Cass. 04/04/2022, n. 10679).
La sentenza impugnata ha ignorato un principio, come quello riportato, assolutamente stabile ed al quale questo collegio intende dare seguito.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati, provvedendo altresì sulle spese, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il motivo di ricorso e per l’effetto cassa la decisione impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025