Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32896 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32896 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22545/2017 R.G. proposto da
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 566/2017 depositata il 1° marzo 2017
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE Provinciale RAGIONE_SOCIALE Pistoia dell’RAGIONE_SOCIALE notificava ad NOME COGNOME, socio unico della RAGIONE_SOCIALE, un avviso di accertamento con il quale rideterminava il reddito da lui stesso dichiarato ai fini dell’IRPEF per l’anno 2009, operando le conseguenti riprese fiscali e irrogando le sanzioni pecuniarie previste dalla legge.
L’atto impositivo faceva sèguito ad altro avviso di accertamento, divenuto definitivo, con cui il medesimo Ufficio aveva provveduto a rettificare il reddito denunciato dalla prefata società in relazione al medesimo periodo d’imposta, contestandole la realizzazione di maggiori ricavi.
La pretesa erariale nei confronti del COGNOME trovava fondamento nella presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili conseguiti da società di capitali a ristretta base partecipativa.
Il contribuente reagiva proponendo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Pistoia, che respingeva le sue doglianze.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Toscana, la quale, con sentenza n. 566/2017 del 1° marzo 2017, rigettava l’appello della parte privata.
Contro questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Il ricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevata d’ufficio l’inammissibilità del controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, il quale è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 12 novembre 2017, oltre il termine di complessivi quaranta giorni dalla
notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta fra il 26 e il 29 settembre 2017 (la prima volta presso la sede centrale dell’RAGIONE_SOCIALE in Roma, la seconda presso la sua sede periferica di Pistoia), con conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 369, comma 1, 370, comma 1, e 371, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile «ratione temporis» .
1.1 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c..
1.2 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per contraddittorietà della motivazione, essendo in essa contenute che .
1.3 In proposito, viene dedotto quanto segue: .
1.4 Le censura è infondata.
1.5 Premesso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lettera b), del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, la nullità della sentenza per vizi riferibili alla sua motivazione può ritenersi sussistente soltanto in presenza di una RAGIONE_SOCIALE gravi anomalie integranti violazione del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale -e precisamente nei casi di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della stessa (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 8053-8054/2014 e le numerose pronunce successive conformi)-, deve escludersi che nella fattispecie in esame ricorra alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi poc’anzi indicate.
1.6 Invero, la motivazione non solo esiste materialmente come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, ma consente pure di individuare l’iter logico seguìto dal collegio d’appello per la formazione del proprio convincimento, sì da non potersi ritenere solo apparente.
Deve, inoltre, escludersi che in essa si annidino irriducibili contraddizioni.
1.7 La CTR ha anzitutto riconosciuto «la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili, ove sussista a carico della società partecipata dal contribuente un valido accertamento di utili non contabilizzati» , precisando che «il contribuente ben può sollevare contestazioni afferenti l’accertamento nei confronti della società, salvo che ciò non sia precluso dalla definitività dello stesso, posto che l’accertamento a carico della società costituisce il presupposto della percezione di un maggior reddito da partecipazione da parte del socio, con conseguente rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi ex art. 295 cpc» .
1.8 Nell’immediato prosieguo ha soggiunto che «nel caso in esame appare pertanto corretto l’accertamento effettuato a carico del contribuente, in riferimento ad utili extracontabili accertati a carico della società (il relativo ricorso è stato respinto anche in grado di appello) e congruamente motivati anche nel presente giudizio attraverso il riscontro di ingenti capitali versati nella società, la cui origine è rimasta occulta (si pensi ai finanziamenti di complessivi € 129.666,00 versati alla società dal COGNOME tra il 2008 e 2009)» .
1.9 Come risulta evidente dal tenore RAGIONE_SOCIALE surriportate proposizioni, i giudici d’appello hanno ritenuto che la pretesa tributaria avanzata dall’Amministrazione nei confronti del COGNOME trovasse il suo fondamento nella definitività dell’atto impositivo precedentemente emesso a carico della RAGIONE_SOCIALE, con cui erano stati determinati in capo alla stessa maggiori ricavi non dichiarati per l’anno 2009, nonchè nella presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili conseguiti da società di capitali a ristretta base partecipativa (quale pacificamente doveva essere considerata la predetta RAGIONE_SOCIALE, essendo l’odierno ricorrente il suo unico socio).
1.10 Gli stessi giudici hanno pure spiegato che, essendo divenuto
definitivo l’atto presupposto, era preclusa al socio la possibilità di sollevare contestazioni attinenti al merito dell’accertamento eseguito nei confronti della società partecipata.
1.11 In tale contesto argomentativo, del tutto scevro da illogicità o incoerenze, il rilievo secondo cui «gli utili extracontabili accertati a carico della società» risultavano «congruamente motivati anche nel presente giudizio attraverso il riscontro di ingenti capitali versati nella società, la cui origine è rimasta occulta (si pensi ai finanziamenti di complessivi € 129.666,00 versati alla società dal COGNOME tra il 2008 e il 2009)» , rappresenta nient’altro che un’osservazione svolta «ad abundantiam» per corroborare le conclusioni raggiunte.
1.12 La Commissione regionale ha semplicemente inteso evidenziare che la realizzazione di utili non contabilizzati presuntivamente distribuiti ai soci riceveva conferma dall’accertata disponibilità da parte della RAGIONE_SOCIALE di «ingenti capitali» da investire nel ciclo produttivo.
Peraltro, se è pur vero che appare poco chiaro il passaggio in cui i giudici d’appello, dopo aver affermato che «l’origine» di questi «ingenti capitali» era «rimasta occulta» , hanno indicato, a titolo esemplificativo, i «finanziamenti di complessivi € 129.666,00 versati… dal COGNOME tra il 2008 e 2009» , i quali non potevano evidentemente essere ritenuti di ignota provenienza, è nondimeno vero che una simile incongruenza non vale di per sé sola a rendere insanabilmente contraddittoria l’intera motivazione, impedendo di cogliere il ragionamento sotteso alla decisione in scrutinio.
Essa, infatti, come si è visto, poggia sul fondamentale e assorbente rilievo della definitività dell’accertamento presupposto effettuato nei confronti della società partecipata.
Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Nulla va statuito in ordine alle spese di lite, stante la rilevata tardività del controricorso erariale e in assenza di discussione della causa in pubblica udienza (cfr. Cass. n. 26037/2024, Cass. n. 22269/2010).
In considerazione dell’esito dell’esperito gravame di legittimità, deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME