Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34888 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34888 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno indicato recapito EMAIL;
-controricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , in persona del rispettivo l.r. p.t., COGNOME NOME e COGNOME NOME ;
– intimati –
Oggetto: ricavi extracontabili -imputazione indiretta ai soci di società a ristretta base.
la sentenza n. 2709 del 2021, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, il 11/03/2021, e pubblicata il 26/03/2021;
udite:
la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Procura generale che, nella persona del sost. proc., AVV_NOTAIO, ha concluso per l’accoglimento del ricorso , richiamandosi alla memoria in atti;
l’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, nella persona dell’AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso ;
l’AVV_NOTAIO , che si è riportato al controricorso e alla memoria illustrativa depositata.
FATTI DI CAUSA
Nei confronti di RAGIONE_SOCIALE , in relazione all’anno di imposta 2011, venivano accertati ricavi non contabilizzati. Detta società aveva come socio unico la RAGIONE_SOCIALE, la quale era partecipata dal COGNOME NOME per il 47,68% e -per quanto di rilievo -nella misura del 48,51% dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, a sua volta detenuta al 51% dal NOME e al 49% da COGNOME NOME (e per essa dagli eredi). RAGIONE_SOCIALE sottoscriveva atto di adesione, con la conseguenza che venivano notificati al NOME gli avvisi di accertamento NUMERO_DOCUMENTO in relazione al maggior reddito discendent e dall’imputazione degli utili societari fuori bilancio e NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO per il recupero di compensi in natura, e a COGNOME NOME l’accertamento NUMERO_DOCUMENTO, sempre in relazione alla presunta distribuzione dei maggiori ricavi extracontabili.
Dinanzi alla CTP di Avellino il ricorso dei contribuenti veniva rigettato, salvo che in ordine all’avviso TFK010402410/2016, relativo all’art. 51 TUIR e alla regolamentazione dei compensi in natura.
Adita dalle parti private, la CTR, con la sentenza qui censurata, dichiarava cessata la materia del contendere, stante la definizione agevolata della lite, avuto riguardo all’avviso da ultimo citato e a quello nei confronti
di NOME COGNOME, relativamente al quale il giudizio di appello era stato proseguito dagli eredi. Mentre accoglieva le doglienze proposte da NOME in relazione all’acce rtamento n. NUMERO_DOCUMENTO, l’unico oggetto del presente ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE.
Contro tale sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE aziona il rimedio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , cui resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, il contribuente NOME; invece RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME sono rimasti intimati. La Procura generale ha depositato memoria, con richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 . Con l’unico motivo di ricorso, l’Ente impositore lamenta violazione di legge, in particolare degli artt. 44 e 47 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), 38, comma 3, e 41bis d.P.R. n. 600 del 1973, 2945 ( recte : 2495) c.c.: la Commissione tributaria territoriale non avrebbe fatto buon governo dei princìpi di diritto costantemente ripetuti da questa S.C., in applicazione RAGIONE_SOCIALE citate disposizioni, in ordine alla presunzione di distribuzione fra i soci dei ricavi non registrati nelle scritture contabili.
1.1. Il mezzo di censura è inammissibile nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, perché queste non sono state parti dei giudizi di merito, nonché nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, perché l’odierno ricorso concerne esclusivamente il dictum della sentenza di appello che ha accolto il ricorso di NOME NOME avverso l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO.
1.2. La doglianza è invece fondata quanto appunto alla posizione dell ‘unico contraddittore costituitosi in giudizio (i cui rilievi di inammissibilità/improcedibilità del ricorso ex artt. 366 e 369 c.p.c. vanno disattesi, perché essi stessi generici, non indicando quali particolari aspetti del proprio diritto al contraddittorio processuale sarebbero stati lesi).
L’RAGIONE_SOCIALE coglie invero nel segno allorché sottolinea che la Commissione tributaria ha violato l’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del
1973, laddove esso consente la rettifica del reddito RAGIONE_SOCIALE persone fisiche anche sulla base di presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti.
Impropriamente, infatti, la CTR ha ritenuto preclusa l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa quando i soci, persone fisiche cui il Fisco pretenda di imputare tali maggiori redditi, non partecipano direttamente alla società oggetto di accertamento divenuto definitivo (qui la RAGIONE_SOCIALE, che ha definito in adesione), bensì soltanto indirettamente , perché attraverso la partecipazione ‘filtro’ ad un’altra o ad altre società di capitali (qui la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE), quali socie della prima.
Il meccanismo di prova indiziaria in parola deve, per converso, trovare applicazione anche in tali ipotesi. Esso è infatti uno strumento di attuazione del principio costituzionale della capacità contributiva, perché serve ad evidenziare il reddito lì dove si è effettivamente prodotto e accumulato, al di là RAGIONE_SOCIALE schermo formale costituito dalla persona giuridica. La ristrettezza della base partecipativa/azionaria consente infatti di ritenere che gli introiti non registrati non siano stati accantonati o reinvestiti nell’attività sociale, a meno che sia il contribuente ad allegarlo e provarlo.
Non è un caso che questa Corte di legittimità abbia ampiamente confermato la correttezza del ricorso a siffatta regola inferenziale anche in casi di plurimi livelli di interposizione societaria. Così si è, ad esempio, espressa la Sezione tributaria, con ordinanza n. 4861 del 23/02/2024 (Rv. 670408-01) in una fattispecie per più profili sovrapponibile a quella in scrutinio: «La presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell’abuso del diritto, che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza, nonché nella tendenza all’oggettivazione del diritto commerciale ed all ‘ attribuzione di rilevanza giuridica all ‘ impresa,
indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal suo titolare. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui l ‘ imputazione presuntiva di utili extrabilancio al socio di maggioranza di un sRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. estinta per cancellazione – e, a sua volta, socia della s.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. sottoposta a verifica RAGIONE_SOCIALE – presupponeva il previo accertamento a carico della società partecipante)».
Anche nel presente caso, dunque, deve ritenersi correttamente richiamato, nella rubrica del motivo di ricorso, l’ar t. 2495 c.c., in quanto, relativamente a RAGIONE_SOCIALE, una volta cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese, l’accertamento de quo non poteva che essere notificato nei confronti dei soci, ancorché evidentemente -trattandosi di utili extra bilancio -senza il limite di quanto conseguito in sede di bilancio di liquidazione (‘ In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l’interesse dei creditori sociali (nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE Entrate) ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall’utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (nella specie, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci ‘; Cass. Sez. 5, 12/09/2022, n. 26758, Rv. 665852-01).
A parte ogni richiamo alle figure dell’elusione o dell’abuso del diritto , sono dunque ingiustificate le critiche di inammissibilità per non appropriatezza del ricorso. La materia è ispirata al massimo realismo e al principio dell’effettività nell’accertamento de l reddito, sì da superare la formale veste civilistica in cui l’esercizio dell’attività di impresa è stato inquadrato, quando essa non corrisponda appunto alla sostanza. È pertanto ovvio che non possa costituire motivo di impedimento all’operatività della descritta presunzione semplice (ex art. 2729 c.c.) il fatto che gli schermi societari interposti rispetto all’accertamento della reale capacità contributiva RAGIONE_SOCIALE persone fisiche siano non uno, ma più di uno.
N eppure è di ostacolo al consolidamento dell’accertamento del reddito in capo ai soci indiretti il mancato accertamento mediano o intermedio nei confronti RAGIONE_SOCIALE società partecipanti (qui la RAGIONE_SOCIALE): se infatti anche di queste è possibile predicare la natura di mero filtro, come del resto è pacifico in causa, allora ognun vede che nessun diritto di difesa (nella fase amministrativa o giudiziale) competeva se non alle persone fisiche interessate, che peraltro l’hanno ampiamente esercitato, senza poterne lamentare alcuna lesione, oltretutto per conto di altri.
Recentemente, in termini, ma sotto il distinto profilo della possibilità del controllo della società accertata, è intervenuta Sez. 5, ordinanza n. 15274 del 09/06/2025 (Rv. 675657-01), così massimata: ‘ In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società (sia di persone sia di capitali), senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, perché il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell’assetto societario che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con conseguente vincolo di solidarietà ‘ .
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile limitatamente alle parti rimaste intimate, che (come tali) non hanno sostenuto spese. Va invece accolto nel resto, con cassazione della impugnata sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, alla quale si demanda la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME; accoglie il ricorso proposto nei confronti di COGNOME NOME, cassa per l’effetto l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, alla quale rimette la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma all’esito dell’udienza pubblica del 9 ottobre 2025.
Il Giudice relatore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME