Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19272 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19272 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1899/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), residente in INDIRIZZO) alla INDIRIZZO;
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO, n. 988/2015, depositata in data 8/6/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 6 giugno 2024;
Rilevato che:
NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ o ‘il ricorrente’ ) è stato socio della RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, da febbraio a novembre 2007, quando cedette la quota al fratello NOME COGNOME. In data 12/9/2012, il contribuente ricevette la notificazione dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Ufficio di RAGIONE_SOCIALE, accertò la percezione di utili extracontabili, occultati dalla società.
Il ricorso di primo grado fu rigettato dalla RAGIONE_SOCIALE.
Su appello del contribuente, in contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE e con NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso NOME COGNOME, affidato a due motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
NOME COGNOME, al quale il ricorso è stato notificato ai fini della litis denuntiatio di cui all’art. 332 c.p.c., è rimasto intimato.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 38 d.P.R. n. 600/73 -Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’istituto giuridico della presunzione semplice, posto a base della motivazione dell’avviso di accertamento e RAGIONE_SOCIALE pronunce di primo e secondo grado’ , il contribuente, premesso che non intende avversare il principio di diritto vivente secondo il quale, in presenza di una società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili si presumono essere stati distribuiti tra i soci (sul quale, ex multis , Cass., Sez. 5, n. 8294/2013), contesta piuttosto che tale principio non potrebbe applicarsi al caso di specie, perché mancherebbe la prova della ristrettezza della base partecipativa e comunque tale caratteristica della base partecipativa sarebbe stata solo affermata.
La sentenza impugnata non avrebbe motivato circa il rapporto di familiarità e di complicità tra i soci, tale da far scattare l’applicazione della presunzione.
I cinque soci della società non sarebbero mai stati parenti tra di loro.
All’odierno ricorrente sarebbe subentrato, nella titolarità di una partecipazione sociale, il fratello NOME.
L’odierno ricorrente sarebbe stato un mero fiduciario del fratello nella intestazione della quota sociale fino alla formale cessione a lui di quest’ultima e, inoltre, non avrebbe mai svolto attività per la società.
1.1.Il motivo è inammissibile.
A dispetto della rubrica, intitolato alla violazione di legge, il motivo si risolve in una contestazione del valore probatorio degli elementi di fatto sui quali la RAGIONE_SOCIALE si è basata per ritenere che vi sia stata distribuzione degli utili extracontabili conseguiti dalla società.
Considerato che il contribuente ha dichiarato di non voler contestare il principio di diritto vivente della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, deve rilevarsi che con la sentenza impugnata il giudice di appello ha accertato che la società RAGIONE_SOCIALE era una società a ristretta base (il capitale era detenuto da cinque soci), elemento, questo, di per sé sufficiente a fondare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
L’elemento della ristretta base, infatti, implica, in base all’ id quod plerumque accidit , l’esistenza di una certa ingerenza dei soci nell’amministrazione della società, sicché è altamente probabile che in una piccola società l’amministratore di turno sia persona strettamente legata ai (pochi) soci e, di converso, è altamente improbabile che questi ultimi siano all’oscuro dei fatti gestionali più rilevanti e che , se siano accertati utili a nero, essi nulla sappiano di essi e della loro sorte; anzi: proprio la ristrettezza della base partecipativa, che comporta il dominio sull’am ministrazione della società, lascia presumere che, in assenza di rigorosa prova contraria, gli utili a nero ricavati dall’attività della società siano distribuiti tra i soci.
La sentenza impugnata, in coerenza con le considerazioni sopra svolte, oltre a ritenere che la società in questione avesse una ristretta base partecipativa, ha anche accertato che il contribuente era socio di maggioranza della società, rafforzando con tale ulteriore elemento la conclusione che gli utili a nero conseguiti dalla società erano stati distribuiti ai soci.
Con il secondo motivo, rubricato ‘ Omessa pronuncia e, in ogni caso, omessa motivazione (art. 360 n. 4 c.p.c.) e/o omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio -violazione di legge ex artt. 163 d.P.R. n. 917/86, art. 67 comma 1 d.P.R. n. 600/73 e art. 47 d.P.R. n. 917/86′ , il contribuente, in subordine rispetto al primo motivo, censura la sentenza impugnata per aver assoggettato a tassazione pro quota in capo a lui l’intero importo degli utili sociali extrabilancio accertati , senza tener conto del fatto che l’art. 47 Tuir prevede che solo il 40% degli utili distribuiti può essere soggetto a tassazione: il fatto che la società è soggetta all’Ires, e che dunque è soggetta a tassazione con riferimento ai maggiori utili conseguiti, rende evidente che se si procedesse a tassare l’intero importo degli utili anche in capo al socio si verificherebbe una doppia imposizione vietata dall’ordinamento.
2.1. Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui il Collegio intende dare continuità, nel caso in cui nei confronti della società siano accertati utili extrabilancio mai dichiarati, non opera la limitazione percentuale prevista dall’art. 47, comma 1, Tuir nella formazione del reddito imponibile complessivo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26317 del 19/11/2020, Rv. 659878 – 01).
In conclusione, il ricorso è infondato.
Nel rapporto tra il contribuente e l’RAGIONE_SOCIALE, le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, non avendo quest’ultimo svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Rigetta il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro quattromilacento, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.