Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3801 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3801 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16745/2019 R.G. proposto da:
COGNOME LIBERA , rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME, entrambi del foro di Torre Annunziata, giusta procura speciale in atti
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE) in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
-controricorrente – avverso la sentenza n. 10118/8/2018 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania, depositata in data 22.11.2018, non notificata;
TRIBUTI -avviso di accertamento -socio di RAGIONE_SOCIALE– utili extracontabili.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza camerale del 9.1.2026;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso per l’anno di imposta 2009 dall’RAGIONE_SOCIALE, con cui veniva accertato un maggior reddito di capitale di euro 349.725,00, con conseguente recupero RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte Irpef e relative addizionali, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, a ristretta base sociale, di cui la COGNOME era socia all’80%.
La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso, ritenendo motivato l’atto impositivo, cui era stato allegato l’avviso di accertamento emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, nel quale non si faceva alcun riferimento al P.V.C. ed in considerazione del fatto che la ricorrente era a conoscenza RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse alla società e RAGIONE_SOCIALE‘origine dei ricavi non contabilizzati. Il sottoscrittore RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento era munito di valida delega. Nel merito, alcun rilievo probatorio poteva attribuirsi ai documenti di trasporto di capi di abbigliamento presso una basilica di Sorrento. Gli utili accertati si presumevano dunque distribuiti ai soci.
La Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania, (d’ora in poi C.T.R.), rigettava l’appello RAGIONE_SOCIALEa contribuente. Dava atto del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dalla società con sentenza RAGIONE_SOCIALEa medesima C.T.R. n. 8112/2017. Non era provata la mancata distribuzione degli utili extracontabili. Infondata era la doglianza relativa al difetto di legittimazione del soggetto sottoscrittore RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, come accertato dai giudici di primo grado, mentre era da ritenersi nuova e dunque inammissibile la
doglianza relativa all’incompetenza funzionale del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
E’ stata fissata l’adunanza camerale del 9.1.20216.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con primo motivo di ricorso – rubricato « violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c . -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c .» – la ricorrente censura l’operato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.T.R. che avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso formulato in primo grado e reiterato in appello, secondo cui l’avviso di accertamento era illegittimo per omessa o insufficiente motivazione, stante la mancata allegazione del richiamato p.v.c. del 26.3.2013 e per omesso richiamo del suo contenuto essenziale. Si era infatti dedotto che l’avviso di accertamento impugnato richiamava quello notificato alla società RAGIONE_SOCIALE, nel quale si faceva esplicito riferimento al P.V.C. Inoltre, giuridicamente errata era l’affermazione secondo cui le pretese erano fondate in quanto era stato rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’avviso di accertamento che aveva accertato maggiori ricavi, in quanto la sentenza n. 8112/2017 non era ancora passata in giudicato, essendo stata impugnata per cassazione.
1.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
1.2. In primo luogo, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che,
attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione fattuale, mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base RAGIONE_SOCIALEa non completa istruzione probatoria (così, ex plurimis , Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).
1.3. In secondo luogo, per quanto riguarda la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la parte trascritto il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento relativo alla RAGIONE_SOCIALE, nel quale, in tesi, sarebbe stato richiamato il P.V.C., né dichiarato di depositarlo in atti. Questa Corte ha più volte affermato che il ricorso per cassazione deve
1.4 . In terzo luogo, la doglianza è inammissibile in quanto, a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito (cd. ‘doppia conforme’), il ricorso per cassazione poteva essere spiegato esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter del medesimo codice, vigente «ratione temporis» e applicabile anche alle sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie Regionali, ora Corti di giustizia tributaria di secondo grado (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); né l’impugnante, al fine di non incorrere nella preclusione di cui innanzi, si è premurato di dimostrare la diversità RAGIONE_SOCIALE ragioni di
fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello (cfr. Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016).
1.5. Non è peraltro ravvisabile la dedotta omessa pronuncia, atteso che la C.T.R. ha piuttosto implicitamente rigettato la doglianza, avendo confermato la sentenza impugnata che aveva espressamente respinto il motivo di ricorso. Non ricorre infatti il vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico -giuridica RAGIONE_SOCIALEa sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355).
1.6. Infine, la C.T.R., contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non ha affatto affermato che l’atto impositivo emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE era divenuto definitivo, essendosi limitata a richiamare l’esito del giudizio di appello, rispetto al quale non ha ritenuto di discostarsi, rivelandosi pertanto infondata la formulata censura.
Con il secondo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c . -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c .» la ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui la C.T .R. ha ritenuto inammissibile il motivo appello secondo cui l’avviso di accertamento era nullo per incompetenza funzionale del soggetto sottoscrittore a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 37/2015. Ed invero, nel ricorso di primo grado era stata denunciata la nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento sia per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 del
d.p.r. n. 600/73, sia per incompetenza funzionale del soggetto sottoscrittore a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 37/2015. In ogni caso, trattavasi di nullità rilevabile d’ufficio.
2.2. Il motivo è inammissibile, in primo luogo per i motivi di cui al precedente punto 1.2. RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza sulla mescolanza di motivi eterogenei; in secondo luogo, in quanto la ricorrente non riproduce il contenuto né deposita agli atti il ricorso di primo grado, al fine di consentire la verifica RAGIONE_SOCIALEa tempestività del motivo di ricorso. Nel processo tributario d’appello, infatti, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all’originaria ” causa petendi ” e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l’indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un’eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 ( ex multis , Cass. 32390/2022).
2.3. La doglianza è in ogni caso infondata, posto che questa Corte ha statuito che in tema di accertamento tributario, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del RAGIONE_SOCIALE agenzie fiscali per il quadriennio 2002 -2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella l. n. 44 del 2012. (Cass. n. 22810/2015, Cass. n. 5177/2020).
Con il terzo mezzo di impugnazione, rubricato « violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c . -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c . -erronea ed infondata ricostruzione sintetica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e sulla prova contraria, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 1, d.p.r. 600/73, RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 sexies del d.l. n. 331/1993, RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 del d.p.r. n. 600/73, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/90, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c .», la ricorrente lamenta che la C.T.R. non si sia pronunciata sul quarto motivo di appello, a mezzo del quale era stato criticato l’operato RAGIONE_SOCIALE‘A.F., denunziandosi l’illogicità e l’infondatezza del ragionamento dei verificatori. Era stata infatti censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui la C.T.P. aveva affermato che ‘ nel caso in esame alcun rilievo può attribuirsi sotto il profilo probatorio ad un documento di trasporto di capi di abbigliamento presso una basilica di Sorrento ……… Gli utili che risultano accertati in capo alla società si presumono, dunque, salvo prova contraria, distribuiti e conseguiti dai soci ‘, in contrasto con le evidenze documentali e con il fatto notorio secondo cui l’abbigliamento, essendo legato alla moda, aveva perso qualsivoglia valore commerciale, ragione per cui la società RAGIONE_SOCIALE aveva svenduto parte RAGIONE_SOCIALEa merce ed il resto era stato avviato a smaltimento ovvero donato a vari enti, tra cui RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Rettorato RAGIONE_SOCIALEa basilica di S. Antonino in Sorrento, ma la C.T.R. si era limitata a confermare la sentenza di primo grado e a dare atto che l’appello RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE era stato rigettato.
3.1. Il motivo è inammissibile, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, come nella specie, ad una rivalutazione dei fatti storici o RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n. Corte di Cassazione -copia non ufficiale 10 di 13 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 5987/2021), avendo la C.T.R. chiaramente condiviso la valutazione degli elementi istruttori operata dai giudici di primo grado.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Spese secondo soccombenza.
6.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 9.1.2026
Il Presidente (NOME COGNOME)