Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34090 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34090 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16401/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis»
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA n. 2477/2022 depositata il 3 agosto 2022
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME, socio usufruttuario di una quota del 50 per cento del capitale della RAGIONE_SOCIALE, un avviso di accertamento con il quale, in virtù della presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai partecipanti a società di capitali a ristretta base proprietaria, rettificava la dichiarazione dei redditi dallo stesso presentata per l’anno 2012, procedendo alle conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF.
L’atto impositivo faceva sèguito ad altro precedente avviso di accertamento -definitivamente confermato in sede giudiziaria- mediante il quale il medesimo Ufficio aveva rideterminato il reddito denunciato dalla prefata società per il medesimo periodo d’imposta, contestando l’indebita deduzione di quote di ammortamento di beni strumentali per un importo di 67.094,38 euro e di costi relativi a operazioni inesistenti, quantificati in 302.715,60 euro, nonché l’omessa dichiarazione di ricavi per un ammontare di 35.370 euro.
Il contribuente reagiva proponendo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, la quale, riconosciuta la fondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni da lui addotte, annullava l’atto impugnato.
La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Calabria, che con sentenza n. 2477/2022 del 3 agosto 2022 respingeva l’appello erariale in base al decisivo rilievo che pur «dopo i correttivi apportati dall’Ufficio» alla dichiarazione dei redditi presentata dalla RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2012 «la società evidenziava ancora una perdita di esercizio di € 14.143,72» , sicchè «non vi p (oteva) essere alcuna presunzione di distribuzione occulta di utili ai soci» .
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il COGNOME ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 38, comma e, e 41bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2263, comma 1, c.c..
1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente affermato che, essendosi l’esercizio 2012 della RAGIONE_SOCIALE chiuso in perdita, non poteva trovare applicazione nei confronti del socio COGNOME la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili realizzati da società a ristretta base proprietaria.
1.2 Il motivo è fondato.
1.3 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi legittima la presunzione di distribuzione in favore dei soci degli utili non contabilizzati conseguiti da società di capitali a ristretta partecipazione, non ricorrendo in detta ipotesi il divieto di presunzioni di secondo grado (ove mai operante nel nostro ordinamento), atteso che il fatto noto su cui si fonda il procedimento inferenziale non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo che normalmente caratterizza la gestione di questo tipo di enti (cfr., ex permultis , Cass. n. 8903/2021, Cass. n. 25737/2022, Cass. n. 19272/2024, Cass. n. 24536/2025).
1.4 È stato, inoltre, precisato che tale presunzione non è inficiata dalla circostanza che il bilancio del periodo d’imposta in verifica abbia esposto un risultato economico negativo (cfr. Cass. n. 18640/2008).
1.5 Si è, al riguardo, osservato che il surriferito principio, « in carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria, deve essere
confermato anche per l’ipotesi di definitivo accertamento di una perdita contabile nonostante la considerazione di ricavi non contabilizzati, atteso che, per effetto della mancata loro inclusione nella contabilità sociale, comunque i ricavi conseguiti da operazioni ‘in nero’ non risultano nè accantonati nè reinvestiti e, quindi, sono stati distratti dalla società per essere distribuiti ai soci: il risultato ‘pur sempre negativo’ del bilancio…, infatti, non esclude il fatto oggettivo che i ricavi non contabilizzati, non entrati nelle casse sociali, sono stati distribuiti ai soci in quanto tali (uti soci), quindi senza nessun altro titolo giuridico che la qualità rivestita» (cfr. Cass. n. 18640/2008, paragrafo B della motivazione).
1.6 Non si è poi mancato di puntualizzare che «la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili da parte di società di capitali a ristretta base azionaria non si applica solo se il maggior reddito accertato tragga origine da ricavi occultati o da costi fittizi, ma anche nell’ipotesi di costi indeducibili» (cfr. Cass. n. 10679/2022); ciò in quanto «i costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sicchè, quando essi siano ‘fittizi’ o ‘indeducibili’, scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l’indeducibilità o inesistenza di costi» (cfr. Cass. nn. 17959-17960/2012, Cass. n. 3980/2020, Cass. n. 2224/2021).
1.7 La Commissione regionale si è discostata dal surrichiamato insegnamento di legittimità, incorrendo, conseguentemente, nel denunciato «error in iudicando» .
Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, della Calabria, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia
uniformandosi alle «regulae iuris» sopra espresse.
2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME