Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6105 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6105 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
–
Oggetto:
Avviso
di
accertamento
–
Omessa
allegazione
degli
atti
richiamati – Validità dell’atto
impositivo
–
Sussistenza
Condizioni – Ragioni.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della EmiliaRomagna, n. 2160/2018, depositata in data 17/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’Amministrazione finanziaria notificava a NOME COGNOME, quale ex socio della RAGIONE_SOCIALE, estinta a seguito di cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 03/08/2011, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale aveva ripreso a tassazione, per l’anno 2009, una maggiore imposta a titolo di Irpef per l’importo di euro 775.953,00, oltre interessi e sanzioni, in ragione del disconoscimento dei costi relativi a fatture per operazioni inesistenti poste in essere dalla
predetta società e della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci della compagine a ristretta base partecipativa.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Parma, la quale accoglieva il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, assumendo, da un lato, che la contestazione di distribuzione di utili extracontabili, in difetto di ulteriori elementi, non era condivisibile, e, dall’altro, che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per le annualità 2006-2008 erano stati annullati in autotutela dall’Ufficio, e la motivazione dell’annullamento non poteva che estendersi anche all’anno 2009 oggetto del presente giudizio.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna. Si costituiva il contribuente, che proponeva appello incidentale condizionato in relazione alle doglianze sollevate con il ricorso originario e rimaste assorbite nella statuizione di primo grado.
La CTR rigettava il gravame principale ed accoglieva quello incidentale, ritenendo che l’omessa allegazione all’avviso di accertamento del p.v.c. ad esso sotteso e degli atti propedeutici impedisse di verificare la legittimità della pretesa tributaria, e che, sotto altro profilo, nessuna decisione era stata adottata in ordine alla definitività dell’accertamento nei confronti della società, sebbene la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa richiedesse il definitivo accertamento della maggiore imposta nei confronti della medesima società.
Ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi.
Il contribuente resiste con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 17/02/2026.
Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento in ragione dell’omessa allegazione allo stesso del p.v.c. elevato a carico della società, di cui il controricorrente era amministratore nonché socio al 95%.
In fattispecie analoghe, la giurisprudenza di legittimità ha invero sostenuto che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento da parte dell’Ufficio, al fine di porre il socio contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni della pretesa fiscale avanzata nei suoi confronti, può essere assolto anche con un rinvio per relationem all’avviso notificato alla società, potendo il socio consultare la documentazione relativa alla società e prendere, così, visione sia dell’accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento.
Sulla stessa scia si è, altresì, sostenuto che l’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. Nella specie, la CTR non ha considerato che all’impugnato avviso di accertamento era stato allegato l’avviso di accertamento inerente al maggior reddito della società per l’anno 2009, notificato allo stesso contribuente quale successore della società ex art. 2495 c.c., né ha verificato se l’atto impositivo inerente alla società contenesse la riproduzione del contenuto essenziale del p.v.c.
1.1 Il motivo è fondato.
1.2 La CTR, nell’affermare la nullità dell’avviso di accertamento indirizzato al socio in ragione dell’omessa allegazione allo stesso del p.v.c. e degli atti propedeutici -carenza da cui, secondo i giudici d’appello,
sarebbe derivata l’impossibilità di verificare la legittimità della pretesa tributaria -ha violato il principio affermato da questa Corte secondo cui, nel processo tributario, ai fini della validità dell’avviso di accertamento, non rilevano l’omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem , è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell’avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova (Cass. 25/03/2024, n. 8016; Cass. 21/06/2025, n. 16625).
È netta, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, la distinzione tra la motivazione dell’atto impositivo e la prova dei fatti posti a fondamento dello stesso: l’esistenza di una adeguata motivazione del primo non implica anche la prova dei fatti sui quali essa si regge, in quanto diverse ed entrambe essenziali sono le funzioni che l’una (motivazione dell’atto) e l’altra (prova dei fatti che ne sono posti a fondamento) sono dirette ad assolvere. Mentre, invero, la motivazione dell’avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall’art. 7 della legge n. 212/2000, ha la funzione di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE contestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’ an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l’enunciazione dei presupposti adottati e RAGIONE_SOCIALE relative risultanze, la prova attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso, sicché, in definitiva, tra l’una e l’altra corre la stessa differenza concettuale che vi è tra allegazione di un fatto costituivo della pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo ( ex multis : Cass. 07/05/2014, n. 9810; Cass. 20/01/2016, n. 955, in ipotesi in cui il p.v.c. non era stato allegato all’avviso di
accertamento, ed è stata ritenuta non raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa).
1.3 È stato, altresì, precisato, da un lato, che l’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 impone l’allegazione all’atto impositivo degli atti, a cui la motivazione faccia riferimento, solo se non facilmente conoscibili dal contribuente (Cass. 29/11/2023, n. 33327) e, dall’altro, che, in ogni caso, il predetto art. 7 consente di assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche per relationem , ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. 11/04/2017, n. 9323). Anche più recentemente si è condivisibilmente sostenuto, in tema di avviso di accertamento, che l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, non ha l’obbligo di allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale (Cass. 30/12/2024, n. 34906).
1.4 Nella specie, quindi, la CTR non avrebbe dovuto limitarsi a far discendere la nullità dell’impugnato avviso di accertamento dalla mancata allegazione allo stesso del p.v.c. e degli atti prodromici, ma avrebbe dovuto accertare se il contenuto essenziale di tali atti fosse stato richiamato nell’avviso di accertamento, se si trattasse di atti comunque conoscibili da parte del contribuente -essendo questi non solo socio al 95%, ma anche legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE nei cui confronti erano stati svolti gli accertamenti erariali -e se, in definitiva, la motivazione, anche per relationem , dell’atto impositivo impugnato fosse
idonea a rappresentare il fondamento della pretesa tributaria ed a salvaguardare il diritto di difesa del contribuente.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente sostenuto che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base è legittima solo qualora i predetti utili siano stati definitivamente accertati nei confronti della società, condizione non ricorrente nella specie.
Con il terzo motivo si assume la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto, ove si ritenga che la RAGIONE_SOCIALE abbia inteso alludere anche alla pretesa azionata nei confronti della società, la stessa ha pronunciato ultra petita , in quanto né nel ricorso introduttivo né nell’appello incidentale il contribuente aveva contestato la fondatezza dell’accertamento del maggior reddito d’impresa per carenza di prova.
Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono fondati.
4.1 Quanto sostenuto dai giudici d’appello in ordine alla non operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.
È senz’altro vero che l’accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati costituisce il presupposto necessario per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi giacché, in mancanza, non sussiste la prova dello stesso fatto costitutivo della pretesa tributaria, con l’effetto che deve essere dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari in capo al socio, quando non sia stata preventivamente accertata la posizione della
società di capitali, evidenziando in capo alla stessa un maggior reddito non dichiarato (Cass. 20/12/2021 n. 40844).
Tuttavia, questa Corte ha anche precisato che solo l’annullamento per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, sancito con sentenza passata in giudicato, avendo carattere pregiudicante, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci e, quindi, anche nel connesso giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento notificato al singolo socio e relativo al suo reddito da partecipazione scaturente a seguito di rettifica operata nei confronti della società, in quanto detto accertamento negativo rimuove il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dai soci.
4.2 Diverso è il caso in cui l’accertamento operato nei confronti della società sia stato annullato per motivi di rito (ad esempio, come nel caso affrontato da Cass. 22/04/2021 n. 10723, per l’estinzione della società in data antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento nei suoi confronti), poiché in questo caso non viene compiuta alcuna verifica circa l’inesistenza dell’imponibile da essa non dichiarato, sicché tale pronuncia non può fare stato nei confronti dei soci, dovendosi ritenere che proprio la mancanza di un accertamento irrefutabile sull’inesistenza nel merito della pretesa correlata ai ricavi non contabilizzati, impregiudicata la sorte dell’accertamento notificato alla società, possa essere posto a base della pretesa nei confronti del socio e costituire, se dimostrato dall’Ufficio, condizione legittimante della richiesta fiscale correlata al maggior reddito di partecipazione a carico del socio (nello stesso senso, già Cass. 07/06/2016, n. 11680).
Per la giurisprudenza di questa Corte, in altre parole, l’invalidità, per motivi di rito, dell’accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base, non determina necessariamente l’illegittimità degli atti impositivi nei confronti dei suoi soci per i redditi costituiti dagli utili extra
bilancio percepiti pro quota , neppure se la formale illegittimità dell’accertamento societario sia stata dichiarata con un precedente ed irrevocabile annullamento giurisdizionale (così, ancora, Cass. n. 10723/2021 cit.).
4.3 I medesimi principi sono stati affermati anche nel caso in cui il socio di una società di capitali a ristretta base, destinatario di un avviso di accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione in suo favore di utili non dichiarati dalla società, lamenti (anche) l’illegittimità dell’atto che costituisce il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione a lui contestato, ossia dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, in quanto notificato a quest’ultima dopo la sua estinzione.
Si è ribadito, infatti, che solo l’annullamento dell’avviso emesso nei confronti della società, con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, riveste carattere pregiudicante e determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari (Cass. 13/09/2024, n. 24621). Tale carattere pregiudicante non si rinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento, le quali danno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale (Cass. 19/01/2021, n. 752).
4.4 In conclusione, se è vero che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società a ristretta base e non validamente notificato a quest’ultima non è opponibile al socio, e quindi non riveste rilievo ‘pregiudicante’ rispetto alla sussistenza dell’obbligazione tributaria della società (e, di conseguenza, rispetto al presupposto dell’operatività della presunzione semplice di distribuzione degli utili non dichiarati in favore dei soci), è altrettanto vero che ciò si traduce soltanto nella possibilità, per il socio stesso, di contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria (così, sostanzialmente, già Cass. 07/03/2019,
n. 6626), evidenziati nell’atto di accertamento emesso nei confronti della società. E ciò anche al di là di quanto normalmente consentito dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale il socio può unicamente eccepire che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché dimostrare la propria assoluta estraneità alla gestione e conduzione societaria ( ex multis : Cass. 16/04/2025, n. 10004; Cass. 10/10/2024, n. 26473; Cass. 07/06/2024, n. 15991; Cass. 04/03/2022, n. 7170; Cass. 15/09/2021, n. 24870; Cass. 01/12/2020, n. 27445; Cass. 24/07/2020, n. 15895; Cass. 09/07/2018, n. 18042; Cass. 14/07/2017, n. 17461).
4.5 Pertanto, per escludere l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio, come nel caso di specie, si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, dovendo egli contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l’autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell’accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo (Cass. 19/12/2019, n. 33976).
4.6 In ogni caso, la questione del definitivo accertamento di utili extracontabili maturati dalla società risulta superata, in quanto, nella medesima adunanza camerale del presente giudizio, il Collegio ha trattato anche il procedimento n. 25470/2016 R.G., che è stato definito con il rigetto del ricorso per cassazione proposto dagli ex soci della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della CTR della Puglia, Sezione Staccata di Foggia, n. 758/2016, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della predetta società, e notificati ai soci ai sensi dell’art. 2495 c.c., per gli anni dal 2006
al 2010. È divenuto, quindi, definitivo anche l’accertamento degli utili extracontabili maturati dalla società nell’anno d’imposta 2009 oggetto del presente giudizio.
In definitiva, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME