Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6357 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6357 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27242/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3434/2022, depositata il 15/4/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A NOME COGNOME, socio unico della RAGIONE_SOCIALE liquidazione, veniva notificato in data 8/11/2018 un avviso di accertamento per l’anno 2013 . L’Ufficio aveva accertato nei confronti della società, ai sensi degli artt. 39, secondo comma, e 41bis d.P.R. n. 600 del 1973 un reddito d’impresa imponibile di euro 102.275,00 e provveduto a
recuperare IRES, IRAP e IVA evase. La società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2013 . Per le obbligazioni societarie l’Ufficio aveva ritenuto responsabili, oltre il liquidatore, anche il socio unico ex art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973. Avendo il socio unico presumibilmente ricevuto un importo di euro 102.275,00, entro questi limiti rispondeva RAGIONE_SOCIALE obbligazioni societarie.
Con la sentenza n. 10375/2019 la CTP di Napoli accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, ritenendo che l’estinzione della società fosse avvenuta con la cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e che l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 sul differimento quinquennale dell’estinzione della società nei confronti dell’Amministrazione finanziaria non potesse trovare applicazione perché la richiesta di cancellazione non era stata presentata nella vigenza della nuova disposizione. ‘Essendosi cancellata la società ‘ in data 10/12/2014, prima dell’entrata in vigore della nuova norma in data 13/12/2014, la notifica non era avvenuta correttamente.
Con la sentenza impugnata n. 3434/2022 della CTR della Campania, non notificata, veniva riformata la decisione di primo grado. Il giudice di secondo grado riteneva:
-che alla data della notifica dell’avviso la società ai fini tributari non risultava estinta perché era stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 11/11/2015 e quindi l’effetto estintivo era stato differito;
-che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi consentiva all’Ufficio di procedere alla ricostruzione dei redditi sulla base di notizie e dati comunque venuti a sua conoscenza;
-che, accertati i ricavi, poteva applicarsi nel confronti del socio la presunzione di distribuzione di utili extracontabili, per la ristrettezza della base sociale, tenuto conto che la società era cessata solo nel novembre 2015.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, rispetto a cui l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Non viene disposta la riunione richiesta dalla parte ricorrente del presente procedimento a quello n. 29885/2021 R.G. relativo all’impugnazione proposta dal liquidatore della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso l’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2013, perché il giudizio è stato definito (Cass. 18386/2025) accertando il difetto di legittimazione del liquidatore a impugnare l’avviso societario e rigettando il motivo concernente la responsabilità ex art 36, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 del liquidatore in proprio.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 e dell’art. 2495 c.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. perché la domanda di cancellazione era stata presentata in data 11/12/2014 mentre alla data del 11/11/2015 risaliva l’ annotazione della cancellazione. La domanda di cancellazione era stata presentata prima dell’entrata in vigore della norma applicata dal giudice di secondo grado.
Il primo motivo non è fondato.
3.1 Ai fini dell’applicazione dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 non è rilevante la data di cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese ma la data della domanda (Cass. 34549/2024 e Cass. 18386/2025). Anche qualora la disposizione non fosse applicabile perché la domanda di cancellazione era antecedente al 13/12/2014, resta tuttavia il fatto che il ricorrente era stato l’unico socio della società. La cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione, priva la stessa della
capacità di stare in giudizio, attraverso il suo legale rappresentante, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti, ma determina un fenomeno successorio con riferimento ai soci (Cass., Sez. U., 6070/2013, 6071/2013 e 6072/2013). È stato precisato con specifico riferimento al processo tributario: « l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono -venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci’, discendendone ‘che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all’ente’, ‘dovendo invece escludersi la legittimazione ‘ad causam’ del liquidatore della società estinta il quale può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale» (Cass. 9085/2025 e Cass. 16362/2020).
3.2 Dell’obbligazione societaria , trasferita per il fenomeno successorio, i soci ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass., Sez. U., 6070/2013). Ne consegue che è valida la notifica effettuata a mani dei soci dopo l’estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, poiché, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi, essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata
nei confronti della società (Cass. 7168/2021). Le Sezioni Unite hanno anche chiarito che «l successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all’accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell’escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo» (Cass., Sez. U., 6070/2013). Più recentemente è stato ribadito che ex-socio è successore per il solo fatto di essere stato socio e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione e il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che il socio risponda RAGIONE_SOCIALE obbligazioni della società solo nei limiti di quanto percepito (Cass., sez. U., 3625/2025). Ne consegue l’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE a procurarsi un titolo nei confronti degli ex soci, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio (Cass. 2/2022).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5 c.p.c., perché il giudice di secondo grado aveva applicato la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, anche se non era il socio a dover dimostrare di non essere in colpa per non incorrere nella responsabilità ex art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973. L’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto adottare un atto motivato di contestazione che rendesse conto del presupposto della responsabilità, costituito dall’aver ricevuto il socio nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti la liquidazione denaro o beni sociali.
Neanche il secondo motivo sulla responsabilità personale del socio per le obbligazioni della società è accoglibile.
5 .1 L’art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una particolare ipotesi di responsabilità dei soci della società estinta. Si tratta di una forma di responsabilità che, con riferimento ai debiti d ‘ imposta della società, colpisce i soci che abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d ‘ imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali ovvero abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, e trova un limite quantitativo nel valore dei beni loro assegnati. Un recente arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 3625/2025) chiarisce che, nonostante non si tratti né di una responsabilità ex lege per inadempimento o fatto illecito (diversamente quindi da quella, su base organica, che attinge i liquidatori e gli amministratori), né di una responsabilità di tipo successorio ex art. 2495 c.c. , al pari di quest’ultima , la responsabilità in esame ingenera in capo al socio l’obbligo di pagamento di un debito della società sul solo presupposto obiettivo, e nei limiti, della percezione di attività sociali in fase di liquidazione . L’ art. 36, terzo comma d.P.R. n. 602 del 1973 fa espressamente salve ‘le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile’, con ciò richiamandosi alla portata generale dell’attuale art. 2495 c.c. e in entrambi i casi in cui il socio venga richiesto dal Fisco del pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte già gravanti sulla società cessata è necessaria la notificazione nei suoi confronti di un avviso di accertamento, con possibilità di impugnazione. La motivazione dell’avviso deve farsi della ragione giuridica e dei presupposti fattuali della pretesa e provare e allegare la responsabilità del socio.
5.2 Il giudice di appello non ha erroneamente ritenuto che dovesse essere il socio a dover dimostrare la propria assenza di colpa perché la responsabilità ex art. 36, terzo comma, d.P.R. si fonda sul presupposto obiettivo della ricezione da parte del socio nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti la liquidazione di denaro o beni sociali. Nell’anno d’imposta 2013 anno in cui la
società non era sottoposta a sequestro per quanto riportato nello stesso motivo del ricorso -non era stata presentata alcuna dichiarazione fiscale e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva accertato un reddito d’impresa di euro 102. 275,00. Era di conseguenza giustificata l’ applicazione del principio secondo cui, in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili, rimanendo salva la facoltà per i soci di offrire la prova contraria (Cass. 24534/2017, Cass. 32959/2018, Cass. 18042/2024, Cass. 21158/2024, Cass. 26473/2024, Cass. 10004/2025 e Cass. 24907/2025). Il ricorrente era socio unico della società. L ‘applicazione della presunzione giurisprudenziale sulla distribuzione degli utili extracontabili e la mancanza di una pluralità di soci conducevano alla conclusione che tutti gli utili, pur non risultanti dal bilancio di liquidazione, fossero entrati nella sua disponibilità. Sarebbe, dunque, spettato al socio dare la prova contraria dell’inesistenza di tali utili extracontabili e della mancata distribuzione degli stessi.
6. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, nella somma di euro 4.100,00 per compensi, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali, liquidate nella somma di euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18/2/2026.
la Presidente NOME COGNOME