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Utili extracontabili: la presunzione per le società

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9697/2025, ha affermato che in una società a ristretta base partecipativa vige una presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati. Le perdite societarie, seppur rilevanti per il reddito della società, non possono essere usate per ridurre automaticamente il reddito del socio derivante da tali profitti non dichiarati. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva ridotto l’imponibile del socio, ribadendo che spetta a quest’ultimo fornire la prova contraria che gli utili non sono stati distribuiti.

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Pubblicato il 7 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Utili extracontabili: perché la Cassazione presume la distribuzione ai soci?

La gestione fiscale delle società a ristretta base partecipativa presenta delle peculiarità che ogni socio dovrebbe conoscere. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di utili extracontabili: la loro presunzione di distribuzione ai soci. Questa decisione chiarisce che le perdite della società non possono essere usate per compensare automaticamente i profitti non dichiarati attribuiti ai singoli soci, spostando su di loro l’onere della prova. Analizziamo insieme la vicenda e le sue importanti implicazioni.

I Fatti del Caso

L’Amministrazione Finanziaria aveva accertato un maggior reddito di impresa a carico di una società di trasporti a responsabilità limitata. Poiché si trattava di una società a base sociale ristretta, l’Agenzia ha proceduto a rettificare anche il reddito di uno dei soci, che deteneva il 99% delle quote, presumendo che i maggiori profitti non dichiarati dalla società gli fossero stati distribuiti. Il socio ha impugnato l’avviso di accertamento. Nei gradi di merito, la Commissione Tributaria Regionale aveva parzialmente accolto le ragioni del contribuente, rideterminando il reddito imponibile sulla base delle perdite societarie. L’Amministrazione Finanziaria ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando tale interpretazione.

La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili

Il cuore della questione risiede nella presunzione, consolidata nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nelle società di capitali a ristretta base sociale, i maggiori redditi accertati si considerano distribuiti ai soci. Questo orientamento non si basa su una presunzione di secondo grado (vietata), ma su un fatto noto: la ristrettezza dell’assetto societario. Tale caratteristica implica un forte vincolo di solidarietà e un controllo reciproco tra i soci sulla gestione, rendendo plausibile che essi siano a conoscenza e partecipino alla distribuzione di eventuali utili extracontabili.

L’irrilevanza delle perdite societarie per la tassazione del socio

La Corte di Cassazione ha chiarito un punto cruciale: le perdite societarie, pur essendo un elemento rilevante per determinare il reddito tassabile in capo alla società, non incidono direttamente sulla presunzione di distribuzione degli utili in nero ai soci. Il reddito extracontabile, infatti, è per sua natura ‘parallelo’ a quello ufficiale e contabilizzato. La sua esistenza presuppone una gestione separata dei fondi, che vengono distratti dalla società e distribuiti ai soci. Pertanto, secondo la Corte, la quantificazione delle perdite elevate dai giudici di appello è un elemento utile per il calcolo del reddito della società, non per quello del socio derivante da profitti occulti.

Le Motivazioni della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria. I giudici hanno ribadito che, una volta operante la presunzione di distribuzione, spetta al contribuente fornire la prova contraria. Il socio deve dimostrare che i maggiori redditi non sono stati distribuiti, ma, ad esempio, accantonati a riserva o reinvestiti nell’attività aziendale. La sentenza di merito è stata cassata perché ha erroneamente utilizzato le perdite societarie per ridurre il reddito del socio, senza che quest’ultimo avesse fornito alcuna prova in tal senso. La Corte ha inoltre sottolineato che, trattandosi di utili conseguiti in evasione d’imposta e mai dichiarati dalla società, non si pone un problema di doppia imposizione da mitigare.

Conclusioni

L’ordinanza in esame rafforza un principio cardine della giurisprudenza tributaria: nelle società a ristretta base sociale, la responsabilità fiscale per gli utili occulti ricade direttamente sui soci, salvo prova contraria. Per i soci di tali realtà aziendali, ciò significa che non è sufficiente appellarsi alle difficoltà economiche o alle perdite contabili della società per evitare la tassazione sui profitti non dichiarati. È indispensabile poter documentare con precisione la destinazione di ogni risorsa aziendale, dimostrando che eventuali maggiori ricavi sono rimasti nel patrimonio della società e non sono stati distribuiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare il caso attenendosi ai principi enunciati.

In una società a ristretta base partecipativa, gli utili non dichiarati si presumono distribuiti ai soci?
Sì, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in materia di imposte sui redditi, per le società di capitali a ristretta base sociale è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili.

Le perdite registrate dalla società possono ridurre l’importo degli utili extracontabili attribuiti al socio?
No. La Corte ha chiarito che la quantificazione delle perdite è utile alla determinazione del reddito tassabile in capo alla società, ma non incide sulla valutazione degli utili extracontabili che si presumono incassati dal socio. Questi ultimi sono considerati redditi realizzati parallelamente a quelli legittimi e contabilizzati.

Chi deve dimostrare che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti?
L’onere della prova contraria spetta al contribuente (il socio). Egli deve dimostrare che i maggiori redditi accertati alla società non sono stati distribuiti, ma, per esempio, sono stati accantonati o reinvestiti nell’azienda.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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