Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29967 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29967 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2025
Avviso di accertamento -società a ristretta base -estinzione -distribuzione utili extracontabili
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1363/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE,
-resistente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, n 1234/2017, depositata il 15/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 21 dicembre 2012, l’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME -socio unico della RAGIONE_SOCIALE, estinta e cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 14 marzo 2008 -avviso di accertamento, n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale recuperava a tassazione un maggiore reddito di capitale in ragione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili realizzati dalla società a ristretta base, per l’anno di imposta 2007, come da avviso di accertamento societario, n. T8M03T300124/2011, notificatole contestualmente.
In particolare, con l’a tto impositivo societario, l’Ufficio procedeva alla rettifica in aumento del prezzo di vendita degli appartamenti facenti parte di due distinti complessi immobiliari ceduti dalla società nel corso dell’anno 2007. Con l’avviso personale, recuperava a tassazione un maggior reddito di capitali in ragione della citata presunzione.
NOME COGNOME impugnava l’atto di accertamento personale innanzi alla C.t.p. di Massa (e con separato ricorso, oggetto di altro giudizio pendente in Cassazione e chiamato alla stessa odierna adunanza camerale, impugnava anche l’atto impositivo societario) .
La RAGIONE_SOCIALE.t.p. accoglieva solo parzialmente il ricorso avverso l’atto impositivo personale, ritenendo che l’ammontare dei maggiori ricavi accertati in capo alla società fosse inferiore rispetto a quanto ritenuto dall’Ufficio. La RAGIONE_SOCIALE.t.r. confermava integralmente la sentenza rigettando gli appelli di entrambe le parti.
Avverso detta sentenza la contribuente ricorre nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE la quale ha depositato nota denominata «atto di costituzione» per la sola partecipazione all’eventuale discussione orale, dando atto di non aver depositato tempestivo controricorso.
Il contribuente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente propone tre motivi di ricorso.
1.1. Con i primi due motivi denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. l ‘omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
In entrambi i motivi evidenzia che in appello aveva eccepito che i giudici del primo grado avevano errato nel ritenere fondato il ragionamento dell’Ufficio secondo cui il prelevamento di denaro contante da parte degli acquirenti degli immobili e la vendita a prezzo inferiore al valore venale commerciale integrassero una presunzione grave precisa e concordante di maggiori corrispettivi rispetto al dichiarato.
Sulla base di questa comune premessa, con il primo motivo evidenzia che, nell’appello , aveva contestato la mancanza sia dei «verbali dei contraddittori» con i predetti acquirenti sia degli estratti dei conti correnti bancari di detti ultimi. Aggiunge che detti fatti -relativi all’inesistenza agli atti del processo di atti e documenti citati dall’Ufficio sono decisivi per il giudizio in quanto la prova inferenziale si era basata su fatti la cui inesistenza era stata allegata e che ne era stato omesso il relativo esame.
Con il secondo motivo, invece, osserva che in appello aveva prodotto una relazione tecnica per provare che i corrispettivi dichiarati negli atti di vendita erano congrui e coerenti rispetto ai valori di mercato di immobili similari; che, ciononostante, ne era stato omesso l’esame.
1.2. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. artt. 2727, e 2697 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata rilevando che l’esistenza di attività non dichiarate da parte della società non era stata dedotta sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti, non essendo stato provato il fatto giuridico noto (costituito dai verbali di interrogatorio degli acquirenti e dagli estratti conto) dal quale poter dedurre quello ignorato.
Il primi due motivi sono inammissibili.
2.1. La sentenza di primo grado, così come riferito in ricorso, accoglieva nel merito la domanda della contribuente relativamente al quantum dei ricavi accertati in capo alla società, riducendoli a minor somma rispetto a quanto ritenuto dall’Ufficio con l’atto impositivo . La detta sentenza veniva confermata in appello. Le due decisioni di merito sono, pertanto, conformi.
2.2. Nell’ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall’art. 348 -ter , comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc civ. (nel testo ri formulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’app ello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. Sez. U. 21/09/2018, n. 22430).
Nella specie, posto che il giudizio d’appello è iniziato nel 2015 la doglianza è inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito si fondano sulle medesime ragioni di fatto e, del resto, parte ricorrente non ha nemmeno sostenuto il contrario. La sentenza di secondo grado,
infatti, non ha fatto altro che esplicitare il percorso motivazionale seguito dalla sentenza di primo grado.
Dall’inammissibilità dei primi due motivi consegue l’infondatezza del terzo motivo.
3.1. La contribuente critica il ragionamento presuntivo affermando che l’esistenza di ricavi non dichiarati era stata dedotta da fatti storici noti che non erano mai stato provati. Detti fatti storici sono individuati nei verbali degli interrogatori dei sette acquirenti e negli estratti conto dei loro conti bancari, ovvero in quei medesimi fatti rispetto ai quali, con il primo motivo, inammissibile, la ricorrente assume l’omesso esame . La ricorrente, pertanto, se pure in apparenza denuncia l’errore commesso dal giudice nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE regole dalla prova presuntiva, in realtà sostiene che i fatti ritenuti come noti non erano tali perché non vi erano agli atti i documenti che avrebbero dovuto provarli, così riproponendo la medesima censura di cui al primo motivo, preclusa, tuttavia, dal formarsi della c.d. doppia conforme.
Va rammentato, poi, che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. 21/03/20222, n. 9054).
3.2. Nella fattispecie in esame la critica si fonda, invece, proprio su una diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali in quanto la
ricorrente assume che il fatto storico in ragione del quale il giudice di secondo grado ha ritenuto provata la sussistenza di ricavi in nero, in realtà, non era provato, mancando agli atti il verbale di interrogatorio degli stessi e gli estratti conto.
Il ricorso deve essere, pertanto, complessivamente rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese, stante la mancanza di attività difensiva della resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME