Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7085 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7085 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA BATTAGLIA NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7079/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE n. 7851/2016, depositata il 13/9/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnò l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO2013, con il quale, a seguito dell’accertamento induttivo effettuato nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (della quale era socio al 49,72%), gli era stato imputato, per l’anno 2008, un reddito
di € 26.355,00, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
Il ricorso fu rigettato in primo e secondo grado, richiamandosi la CTR alla consolidata giurisprudenza di legittimità relativa alla presunzione di distribuzione tra i soci degli utili extracontabili della società a ristretta base partecipativa.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per aver la CTR dato corpo ad una motivazione generica, senza prendere posizione sul rilievo del ricorrente, relativo alla ‘impossibilità di procedere ad un accertamento di tipo induttivo, sulla base di una presunzione semplice, in quanto il medesimo presupposto dell’accertamento derivava, a sua volta, da un’indagine, anche questa di tipo induttivo’ (pag. 4 del ricorso per cassazione).
Il motivo è infondato.
Si deve premettere che, ‘in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali’
(Cass., n. 7090/2022). Al di là dell’impropria evocazione, nel motivo, dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la motivazione appare sicuramente integrare il cd. minimo costituzionale, nella misura in cui si richiama al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, ‘puntualizzandolo’, relativamente alla fattispecie concreta, con riferimento alle circostanze RAGIONE_SOCIALE ‘fondamenta familiari’ e della ‘ristrettissima plurisoggettività’ della compagine sociale, rispetto alle quali il ricorrente non ha fornito la prova contraria.
Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la RAGIONE_SOCIALE fondato la propria decisione sulla base della sola presunzione relativa alla ristrettezza della base sociale, di per sé priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Il motivo è infondato.
È pur vero, in linea generale, che ‘è censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., che sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota’ (Cass., n. 25889/2025; Cass., n. 23154/2024). Nel caso di specie, tuttavia, la censura si mostra puramente assertiva, nella misura in cui si limita a dedurre l’insufficienza della presunzione in discorso, senza confrontarsi con gli indici di pregnanza della stessa, in termini di ‘gravità’, declinati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (si possono menzionare -esemplificativamente – Cass., n. 10004/2025, Cass., n. 26473/2024 e Cass., n. 24907/2025, secondo cui ‘nelle società a ristretta base familiare opera, in ragione della sola ristrettezza del capitale sociale, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, di cui il contribuente può offrire prova contraria, dimostrando la sua totale estraneità alla gestione sociale
o la destinazione non personale degli utili (perché accantonati o reinvestiti dall’ente) (…))’, né indicando sulla base di quali diverse circostanze -ritualmente allegate al giudizio di merito – i giudici di secondo grado sarebbero potuti giungere ad opposta conclusione.
3. Il terzo motivo – identico al precedente nella rubricazione – censura l’utilizzo, da parte dei giudici di secondo grado, della cd. praesumptio de praesumpto , dal momento che ‘la motivazione dell’avviso di accertamento notificato all’odierno ricorrente si base esclusivamente sulle presunzioni poste a base dell’accertamento notificato alla società, che, a sua volta, si fonda su altri elementi presuntivi’ (pag. 6 del ricorso per cassazione).
Anche questo motivo è infondato.
In primo luogo, infatti, la cd. praesumptio de praesumpto non è di per sé vietata, dovendosi richiamare, sul punto, l’orientamento espresso da Cass., n. 19993/2025, alla cui stregua ‘nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all’art. 2729 c.c. (…)’ (si vedano anche Cass., n. 14788/2024; Cass., n. 23860/2020; Cass., n. 27982/2020).
In secondo luogo, tale tipologia presunzione non è, invero, integrata nel caso di specie, tenuto conto che, ‘in materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati
induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (…)’ (Cass., n. 1947/2019; conformi, Cass., n. 15824/2016 e Cass., n. 25271/2014).
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per avere la CTR attribuito al contribuente l’onere della prova contraria RAGIONE_SOCIALE circostanze ricavate in virtù dell’accertamento induttivo, laddove tale onere compete in via diretta all’Amministrazione, ‘in quanto questa, già nell’avviso di accertamento notificato alla Società, aveva operato una ricostruzione presuntiva del reddito d’impresa, precludendosi, di fatto, l’utilizzo di ulteriori presunzioni nell’attribuzione di maggiori redditi in capo al ricorrente’ (pag. 10 del ricorso per cassazione).
Il motivo è infondato.
Premesso che la violazione dell’art. 2697 c.c. ‘si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni’ (Cass., n. 26739/2024), tale evenienza non ricorre nella specie, laddove la CTR ha ritenuto assolta (per il tramite della presunzione di cui s’è detto) la prova diretta incombente sull’Amministrazione, e non fornita dal contribuente la relativa prova contraria.
Il quinto motivo censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciata la CTR sulla carenza di motivazione dell’atto impositivo, pur in presenza di specifiche contestazioni del contribuente.
Il motivo è inammissibile, posto che il vizio di omessa pronuncia è ‘configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito’ (Cass., n. 26913/2024), mentre, nel caso in esame, il
contribuente fa riferimento a mere ‘contestazioni’, senza, peraltro, illustrarne compiutamente il contenuto né rapportarle a quello dell’avviso di accertamento censurato, così precludendo a questa Corte di vagliare la decisività della prospettata violazione, tenuto conto che, ‘per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessaria l’illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che la minuspetizione ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata’ (Cass., n. 10290/2025).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che si liquidano in € 2.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/1/2026.
La Presidente
NOME Giudicepietro