Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36079 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36079 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO e rappresentato e difeso per procura in atti dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata.
-controricorrente – avverso la sentenza n.331/8/2021 della Commissione tributaria regionale del l’Emilia Romagna , depositata il 15 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Tributi- AccertamentoPresunzione distribuzione di utiliSocietà a base ristretta
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre, affidandosi a unico motivo, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (d’ora in poi C .T.R.) ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado anch’essa sfavorevole.
In particolare nella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di avviso di accertamento, relativo a Irpef dell’anno di imposta 2013, emesso nei suoi confronti a seguito di accertamento con rettifica del reddito ai danni della RAGIONE_SOCIALE della quale il ricorrente era socio unico- la RAGIONE_SOCIALE , dato atto che l’avviso di accertamento emesso a carico della Società era divenuto definitivo per mancata impugnazione, confermava integralmente la decisione di primo grado che aveva statuito l’opponibilità di tale atto al socio e, quindi, in mancanza di prove contrarie, la legittimità dell’avviso emesso a carico del socio.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod. proc. civ., in camera di consiglio.
Considerato che:
1. con l’unico motivo di ricorso -rubricato: inammissibilità ed inapplicabilità nella specie della distribuzione di utili extrabilancio; violazione e falsa applicazione degli artt. 47 TUIR e 2697 c.c.; violazione dell’art.112 c.p.c. per l’omessa pronuncia circa l’insussistenza di utili extrabilancio censure proposte ai sensi dell’art.360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c. -si lamenta l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che, nel caso in esame, fosse rimasta accertata la realizzazione di ingenti utili da parte della Società con conseguente applicazione della presunzione di distribuzione degli utili, trattandosi di società a ristretta base partecipativa; in particolare,
secondo la prospettazione difensiva per affermare la sussistenza della presunzione di utili extra contabili occorre che si tratti di proventi suscettibili di tradursi in flussi monetari disponibili per il socio, come nel caso di ricavi non contabilizzati o costi inesistenti e non, come nella specie, di un maggior reddito risultante dai dati di bilancio come rielaborati dall’Ufficio. Il ricorrente, in sede di illustrazione del motivo, lamenta altresì che su tale questione, ovvero sull’insussistenza della natura extracontabile dei pretesi utili la Commissione avrebbe omesso di pronunciarsi;
l ‘articolata censura è inammissibile. E’, infatti, i nammissibile, per difetto di specificità, la denunciata omissione di pronuncia dedotta rispetto a una questione di diritto che, peraltro, risulta affrontata dal Giudice di appello mentre le ulteriori censure, prospettanti violazioni di legge, sono inammissibili in quanto in consapevole contrasto all’orientamento assolutamente consolidato di questa Corte in materia, senza che vengano poste in luce idonee ragioni che ne consentano una rivisitazione (Cass n. 5001 del 02/03/2018; Cass. Sez. U n. 7155 del 21/03/2017);
2.1. Questa Corte (v. tra, ex multis , Cass. n. 25271 del 28/11/2014; id. n. 15824 del 29/07/2016; id. n. 1947 del 24/01/2019; id. n. 16913 del 11/08/2020) è, invero, ferma nel ritenere che <>. E si è, altresì,
ripetutamente statuito che << l'avviso di accertamento nei confronti del socio per redditi da utili non dichiarati di società di capitali a ristretta base partecipativa è legittimamente emesso e adeguatamente motivato anche quando il socio non abbia partecipato all'accertamento nei confronti della società e l'atto contenga un mero rinvio "per relationem" ai redditi della società, non essendo i due accertamenti autonomi e indipendenti, in virtù dei poteri concessi ai soci, ai sensi dell'art. 2261 c.c., di consultare la documentazione contabile e di partecipare perciò agli accertamenti che riguardano la società, sicché essi non possono dolersi della definitività dell'accertamento, né riproporre doglianze ad esso riferibili (cfr., di recente tra le altre Cass. n. 3980 del 18/02/2020);
2.2. nella specie, la RAGIONE_SOCIALE. ha fatto corretta applicazione dei superiori principi laddove, di contro, il ricorrente, nell'anno di imposta cui afferisce l'accertamento, era socio unico e amministratore della Società e nessuna prova di segno contrario ha offerto al fine di superare la presunzione di distribuzioni degli utili in conseguenza dei maggiori ricavi accertati in capo alla Società;
3 ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente soccombente alla refusione in favore dell'RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese liquidate in complessivi euro 5.600,00 oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 -quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre