Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34548 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
NOMECOGNOME
NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrenti –
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2007.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’ Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2541/01/2015, depositata il 10 giugno 2015;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Varese, in data 24 settembre 2012, notificava alla società RAGIONE_SOCIALE, di cui erano soci COGNOME NOME e COGNOME NOME, avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva accertata l’esistenza di utili extra -contabili e veniva quindi rettificato il reddito imponibile e le relative imposte per l’anno 2007. Tale avviso di accertamento diveniva definitivo per mancata impugnazione
Con successivi avvisi di accertamento n. T9301TE02528 e n. T9301TE02529, notificati in data 17 dicembre 2012, l’Ufficio rettificava il reddito dichiarato dai predetti soci COGNOME NOME e COGNOME NOME imputando loro pro-quota il maggior reddito accertato nei confronti della società, trattandosi di compagine a ristretta base partecipativa.
Avverso gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci COGNOME NOME e COGNOME NOME, questi ultimi proponevano ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese la quale, con sentenza n. 133/01/2013, depositata il 18 novembre 2013, lo accoglieva, annullando gli atti suddetti , ritenendo «…non sufficiente di per sé, la sola circostanza della presenza di una ristretta base sociale per
attribuire il passaggio del maggior reddito accertato in capo alla società ai soci».
Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 2541/01/2015, pronunciata il 23 febbraio 2015 e depositata in segreteria il 10 giugno 2015, accoglieva parzialmente l’appello, «determinando il reddito ripreso a tassazione nei confronti dei soci COGNOME NOME e COGNOME NOME quale reddito di partecipazione che concorre alla formazione del reddito complessivo dei contribuenti limitatamente al 40% del relativo ammontare, ex art. 47 TUIR 917/1986».
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 18 dicembre 2015).
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME
Con decreto del 12 giugno 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui, pur ritenendo corretta la ripresa dell’Ufficio
nei confronti dei soci -in virtù della presunzione di distribuzione di utili extra-contabili -ha considerato tuttavia imponibili detti utili extra-contabili soltanto nella misura del 40%, come previsto dal citato art. 47 d.P.R. n. 917/1986.
2. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già affermato, con pronunce alle quali il Collegio intende aderire dando continuità all’orientamento che essa esprime, che, nel caso di società a ristretta base partecipativa, non opera la presunzione ex art. 47 d.P.R. n. 917/1986 (nel testo vigente ratione temporis ) di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nella misura del 40% del loro ammontare, in quanto, essendo conseguiti in evasione di imposta, e non essendo quindi gli stessi mai stati indicati nella contabilità societaria, non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che nei fatti non v’è stata, non avendoli la società mai dichiarati (in termini si veda Cass. 30 gennaio 2024, n. 2752; Cass. 19 novembre 2020, n. 26317).
Ne consegue che deve ritenersi erronea la limitazione del recupero dell’imposizione al 40% degli utili extra -contabili distribuiti ai soci.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, essendo pacifica l’avvenuta distribuzione degli utili extra -contabili in capo ai soci (non è stata infatti impugnata la sentenza di appello, nella parte in cui applica la presunzione di avvenuta distribuzione degli utili extra-contabili), la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza di COGNOME Gabriele e COGNOME NOME, secondo la liquidazione dei cui al dispositivo.
Spese compensate per i gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME
Condanna COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Spese compensate per i gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2024.