Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 640 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 640 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
COGNOME,
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA, SEZIONE STACCATA LECCE, n. 763/2022, depositata il 18/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17
dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Società a ristretta base -socidistribuzione utili
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25016/2022 R.G. proposto da:
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrente – contro
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di NOME COGNOME che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. che aveva accolto il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale era stato recuperato a tassazione, per l’anno di imposta 2006, un maggior reddito di capitale in ragione della presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili accertati nei confronti della partecipata RAGIONE_SOCIALE ritenuta società a ristretta base.
La C.t.r., a conferma della sentenza di primo grado, dava atto che il separato giudizio -introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE la quale aveva impugnato l’avviso di accertamento societario si era estinto per mancata riassunzione a seguito dell’interruzione per fallimento della contribuente. Affermava che con il fallimento le parti avevano «preso atto del venir meno della ragion d’essere della lite» e che, in mancanza di un una decisione sull’atto propedeutico , l’Ufficio non aveva titolo per attribuire ai soci utili occulti, essendo necessario un valido accertamento a carico della società.
Considerato che:
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione dell’art. 45 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’estinzione del giudizio nel quale era stato impugnato l’accertamento societario aveva determinato il venir meno d i quest’ultimo . Osserva che, al contrario, l’estinzione del giudizio di primo grado per inattività delle parti aveva reso definitivo l’atto impositivo .
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione
dell’art. 38, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, in mancanza di una decisione sull’avviso societario , l’Ufficio non potesse attribuire gli utili occulti ai soci, anche in presenza di ristretta base, in virtù di semplici presunzioni. Osserva che, laddove detta motivazione dovesse interpretarsi come impossibilità di accedere alla prova presuntiva, la stessa si porrebbe in contrasto con i principi fissati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.
Il primo motivo è fondato.
3.1. Secondo un pregresso orientamento di legittimità, la definitività dell’atto impositivo determinata dall’estinzione del giudizio era assimilabile a quella derivante dal passaggio in giudicato della sentenza di merito (Cass., 17/07/ 2014, n. 16354). Successivamente tale assimilazione è stata esclusa (Cass. n. 22/12/2023, n. 35907).
In ogni caso, questa Corte, con orientamento costante, ha precisato che l’annullamento, con sentenza passata in giudicatom dell’avviso societario per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari; viceversa, tale carattere pregiudicante non si rinviene nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento le quali danno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale (Cass. 22/03/2024, n. 7756, Cass. 19/01/2021, n. 752).
I medesimi principi sono applicabili alla fattispecie in esame, sicché, l’estinzione in primo grado del giudizio societario, e la conseguente mancanza di accertamento della sussistenza di ricavi occulti, non pregiudica l’accertamento nei confronti dei soci , difettando una pronuncia che revochi in dubbio il merito dell’atto impositivo.
3.2. La C.t.r., nell’affermare che in assenza d ell’ accertamento propedeutico, non era possibile attribuire ai soci gli utili occulti sulla scorta della presunzione di distribuzione degli stessim non si è attenuta a questi principi.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Dalla motivazione complessiva d i quest’ultima emerge che la C.t.r. ha ritenuto illegittimo l’atto impositivo emesso nei confronti del socio esclusivamente perchè non vi era una decisione sull’avviso societario propedeutico. Invece, non emerge affatto che la stessa abbia inteso negare, in genere, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra-contabili in società a ristretta base.
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Pugliasezione staccata di Lecce, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia-sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.