Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32388 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32388 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n.r.g. 26069/2021, proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il quale è elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 44/2021 della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, depositata l’8 marzo 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto rimettersi la trattazione del giudizio alla pubblica udienza, in considerazione della particolarità della questione trattata.
Rilevato che:
NOME COGNOME chiese il rimborso della differenza fra l’importo corrispondente al proprio credito Irpef per l’anno 2002 e quello pari all’imposta calcolata per l’anno medesimo, con riferimento al trattamento fiscale , per ‘tassazione separata’, del residuo attivo derivante dalla liquidazione della società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE cui quote la contribuente era nuda proprietaria.
Formatosi il silenziorifiuto dell’Amministrazione, la contribuente lo impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Udine, che respinse il ricorso.
Il successivo appello proposto dalla contribuente fu respinto con la sentenza indicata in epigrafe.
I giudici regionali ritennero che il saldo attivo derivante dalla liquidazione non costituisse una ‘ massa di valore indistinta ‘ spettante al nudo proprietario e non all’usufruttuario, essendo invece quest’ultimo titolato ad ottenere i dividendi residuati dalla liquidazione, quali frutti civili; rilevarono, inoltre, che l’art. 1000 cod. civ. prescrive la necessità di un accordo fra usufruttuario e nudo proprietario per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato da usufrutto, e che nella specie tale accordo non era stato dimostrato; ritennero , infine, che l’operazione posta in essere
avesse carattere elusivo, «essendo del tutto arbitrario che siano stati i nudi proprietari a percepire, pro quota, il residuo attivo da liquidazione della società e gli stessi abbiano regolarmente dichiarato tali somme e applicato il relativo regime fiscale previsto dall’art. 44 TUIR, non essendovi ragione per la quale dovessero dichiarare un reddito che non possedevano se non evidentemente, per il vantaggio fiscale conseguente al maggior credito d’imposta».
La sentenza d’appello è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da successiva memoria.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. Il AVV_NOTAIO Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte.
Considerato che:
Con l’unico, articolato motivo di ricorso la contribuente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 981, 982, 984, 1000 e 2352 cod. civ. e degli artt. 44, comma 7, e 14 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo all’epoca vigente, contestando la statuizione d’appello in punto al mancato riconoscimento, in capo al nudo proprietario RAGIONE_SOCIALE quote, del diritto di credito connesso alla liquidazione del residuo attivo della società.
Preliminarmente allo scrutinio della censura, il Collegio rileva che la controversia ha ad oggetto la questione della titolarità del credito di imposta di cui agli artt. 14 e 18 TUIR (come vigente all’epoca dei fatti) in caso di liquidazione di società con residuo attivo, nel suo particolare profilo concernente l’individuazione del soggetto legittimato ad invocarlo per l’ipotesi nella quale le quote siano state cedute in usufrutto.
Si tratta, per vero e come rilevato anche dal AVV_NOTAIO Ministero, di questione connotata da particolare complessità, non limitata agli
aspetti fiscali; in essa, infatti, sono altresì coinvolti profili problematici attinenti alla materia societaria e a quella contabile, oltre agli aspetti connessi alla natura del diritto di usufrutto; la specifica questione è, inoltre, munita di rilevanza nomofilattica, avuto riguardo al fatto che non constano precedenti di rilievo; infine, non può essere trascurato il notevole valore dell’importo oggetto del credito affermato.
La sinergica considerazione di tali circostanze rende necessaria la trattazione del giudizio in pubblica udienza; va pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.